Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/1999, n. 6355
CASS
Sentenza 22 giugno 1999

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L'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, ma deve consistere nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente. Pertanto, quando l'ausiliare di un'impresa farmaceutica si limita a propagandare il prodotto presso i medici, e quindi a promuovere solo indirettamente gli affari del preponente, tale ausiliare non è un agente ma un propagandista scientifico, la cui attività può formare oggetto di lavoro subordinato od autonomo o talora può aggiungersi a quella di agente, quando questi curi anche la stipulazione dei singoli contratti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/1999, n. 6355
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6355
    Data del deposito : 22 giugno 1999

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