Sentenza 7 marzo 2008
Massime • 1
In relazione ai reati previsti dai commi quinto ter e quinto quater dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modificazioni, è prevista la celebrazione obbligatoria del giudizio direttissimo anche nei confronti di imputato a piede libero (o detenuto per altra causa), sicchè è abnorme il provvedimento del giudice di restituzione degli atti al pubblico ministero per procedere nelle forme ordinarie a seguito di liberazione dell'arrestato e successiva convalida a piede libero dell'arresto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2008, n. 14013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14013 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 07/03/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 706
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 024158/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TIVOLI;
nei confronti di:
1) OI COSTEL, N. IL 07/04/1980;
avverso ORDINANZA del 03/05/2007 TRIB.SEZ.DIST. di CASTELNUOVO DI PORTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con ordinanza del 3.5.2007, il Tribunale di Tivoli - Sezione Distaccata di Castelnuovo di Porto, nel giudizio direttissimo nei confronti di IU Costel, disponeva la restituzione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 452 c.p.p. perché procedesse nelle forme ordinarie a seguito di liberazione e successiva convalida dell'arresto a piede libero;
che il P.M. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo che il provvedimento è viziato da violazione di legge che ne determina P abnormità;
che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel riconoscere che, in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art.14, comma 5 ter e quater e successive modificazioni, la stessa legge prevede la celebrazione obbligatoria del rito direttissimo anche nei confronti di imputato a piede libero (o detenuto per altra causa), sicché deve considerarsi abnorme il rifiuto da parte del giudice del dibattimento di indicare la data dell'udienza ovvero il rifiuto di celebrare il dibattimento e la restituzione degli atti al P.M. (Cass., Sez. 1, 13 gennaio 2006, P.M. in proc. Aursulusei, rv. 233937);
che, nella stessa linea di pensiero è stato stabilito che la previsione dell'obbligatorietà dell'arresto, con conseguente giudizio direttissimo, dello straniero che si renda autore del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter o del reato di cui al citato D.Lgs., art. 14, comma 5 quater non ha modificato la normativa in materia di convalida dell'arresto in flagranza, sicché ben può il p.m. disporre l'immediata liberazione dell'arrestato ed al contempo richiedere la convalida dell'arresto, in quanto il procedimento di convalida dell'arresto è infatti autonomo rispetto al procedimento che si svolge con il rito direttissimo, che può essere celebrato anche con l'imputato a piede libero (Cass., Sez. 1, 13 ottobre 2005, Sarpong, rv. 232686);
che, pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e gli atti devono essere restituiti al Tribunale per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Tivoli per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008