Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2003, n. 7292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7292 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 072 9 2 /03 Risarcimento danni RCA Limiti del massimale. uperamento. Necessità di specifica domanda Composta dagli Ill i Sig.ri agistra R.G.N. 7061/00 Dott. Angelo Presidente GIULIANO 8625/00 Dott. Italo Consigliere PURCARO Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Cron. 16218 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 1922 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud. 12/12/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT ES, TT IA, TT VA, eredi di ARCIPRETE AT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ISONZO 42, presso lo studio dell'avvocato PAOLO MORGANTI, difesi dall'avvocato DOMENICO MUSTO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
DE SI SPA ITAL ASSIC DANNI, COSIDA ASSIC SPA IN LCA, FUSCO FRANCESCO, AURORA ASSIC SPA;
- intimati -
2002 e sul 2° ricorso n' 08625/00 proposto da: 2523 AURORA ASSIC SPA, quale Società incorporante la SI 1 Spa, in proprio ed in nome CONSAP Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei suoi procuratori speciali dott. Pierfrancesco Colaianni e dott. Gerardo Caucci, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difeso dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
TT ES, TT IA, TT VA, COSIDA SPA IN LCA, DE FUSCO FRANCESCO;
- intimati avverso la sentenza n. 296/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione III Civile, emessa il 16/12/98 e depositata il 10/02/99 (R.G. 1880/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Antonio GURGO (per delega Avv. Erasmo Augeri); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale. 2 ---- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 2 giugno 1983, TE, NA e NN TT, nella qualità di eredi di AT TE, deceduta in seguito ad incidente stradale avvenuto il giorno 11 agosto 1976, convenivano dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il responsabile dell'incidente, Francesco De Fusco e la compagnia di assicurazione SI, quale impresa designata a seguito della liquidazione coatta della società Cosina, ed agivano per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni derivati dall'incidente, riservando la miglior determinazione del dovuto in corso di causa. Costituitasi in giudizio la SI ed integrato il contraddittorio, il Tribunale con sentenza del 27 settembre 1990 rigettava la domanda per carenza di legittimazione della SI;
tale decisione, sull'appello dei TT era confermata con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 maggio 1994. In seguito a ricorso per cassazione, proposto dai TT, questa Suprema Corte, con decisione del 4 dicembre 1996, cassava la sentenza impugnata sul punto della carenza di legittimazione e rinviava anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. La lite era riassunta dai TT che 3 riproponevano le domande risarcitorie precisando che i danni non erano inferiori alla somma di quaranta milioni da rivalutare della data del sinistro al soddisfo, chiedevano inoltre la condanna della SI in proprio per resistenza temeraria. La SI si costituiva in proprio e nella qualità, resistendo alle pretese, restava contumace il De Fusco. Con sentenza depositata il 10 febbraio 1999 la Corte di appello di Napoli così decideva: accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna la SI nella predetta qualità (di rappresentante del Fondo di garanzia) a corrispondere ai TT la somma di lire quindici milioni a titolo di indennizzo, oltre interessi legali a far tempo dalla domanda, rigetta la domanda diretta contro la SI in proprio per la condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria, compensa tra le parti le spese per un terzo, ponendo i due terzi а carico dell'impresa designata (v.dispositivo). Contro la decisione ricorrono i TT deducendo unico articolato motivo, resiste la OR CU (succeduta alla SI nella qualità) con ricorso incidentale sul punto della liquidazione degli interessi. I ricorsi, principale e incidentale, sono stati previamente riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE A. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE DEI DANNEGGIATI. Il ricorso non merita accoglimento in ordine al dedotto motivo, che si articola in tre censure : una prima censura investe il punto della mancata condanna dell'impresa designata oltre i limiti del massimale in relazione al ritardato pagamento;
una seconda censura riguarda la mancata condanna della SI in proprio per le inutili resistenze in ordine al difetto di legittimazione passiva;
una terza censura riguarda la parziale compensazione delle spese di lite. Così riassunte le censure esse, ad un attento esame, risultano infondate. Più delicato appare il primo profilo, posto che riguarda una omessa pronuncia e cioè un error in procedendo, che esige il controllo degli atti processuali e della domanda introduttiva. Orbene dal controllo dell'atto di citazione del 2 giugno 1983 e degli atti di appello, originario (11 novembre 1991) ed in riassunzione, dopo il giudizio di rinvio, (atto del 3 luglio 1997), emerge un deficit della domanda di specificazione della causa condanna in ordine alla adempimento dell'impresa petendi per il ritardato designata. Tale controllo peraltro risulta effettuato 5 dai giudici del merito, allorché a ff.4 della riferimento all'attomotivazione rilevano che con introduttivo, ricorrenti non hanno espressamente e specificamente dedotto il colpevole ritardo nell'adempimento da parte dell'assicuratore che, in quanto autonomo titolo di responsabilità, trova il suo fondamento dell'art.1224 del codice civile (e citano come conforme l'arresto di questa Corte del 24 febbraio 1977 n.1688 ). Non si tratta allora, come dedotto dai ricorrenti, di un error in procedendo, ma di una interpretazione della domanda e dei limiti del M devolutum in relazione alla causa pretendi che deve sostenere ogni singola ed autonoma pretesa. Tale valutazione appartiene al giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità (cfr: Cass. 14 ottobre 1985 n.5005, Cass.22 marzo 1986 n.2038, Cass.25 settembre 2000 n. 12671 sulla natura risarcitoria e non indennizzatoria dell'obbligazione del fondo di garanzia). La prima censura è dunque infondata. Parimenti infondata è la seconda censura, che coinvolge la SI costituitasi in proprio, in relazione alle incertezze formali della sua evocazione in lite. Sul punto (ff 6 della motivazione) la Corte ha congruamente motivato sulla mancanza dei presupposti 6 oggettivi e soggettivi della condanna per resistenza temeraria, rilevando come l'impresa ebbe a difendersi in proprio, ritenendo che una eventuale decisione di condanna potesse avere effetto in executivis. La resistenza processuale, ancorché infondata, non è apparsa sleale e fraudolenta, e tale valutazione appartiene ancora una volta al prudente apprezzamento del giudice del merito e non è sindacabile in questa sede. Infine è infondata anche la terza censura posto che la compensazione parziale delle spese processuali trova giustificazione nel minore accoglimento del preteso, ed appartiene alla valutazione discrezionale del giudice di merito. B. ESAME DEL RICORSO INDIDENTALE DELLA SI IN PROPRIO E QUALE IMPRESA DESIGNATA. L'impresa lamenta che la Corte abbia liquidato il risarcimento nei limiti del massimale, ma accordando gli interessi legali a far tempo della domanda. Tale ricorso inammissibile per la impresa in proprio, in quanto questa Corte nella sentenza 10826 del 1996 inter partes ha ritenuto che la citazione riguardasse l'impresa designata nella qualità e cioè in nome della Consap Fondo di Garanzia, così riconoscendo la legittimazione passiva alla sola impresa designata evocata in giudizio. Difetta pertanto l'interesse 7 sostanziale della impresa che resiste in proprio in relazione ad una statuizione che non la riguarda. Il ricorso è invece infondato in relazione alla censura mossa dall'impresa legittimata. Ed in vero, essendo il debito dell'impresa di natura risarcitoria (Cass.28 febbraio 2002 n.2963), il debito stesso ha natura di debito di valore per il danno biologico e per il danno morale, sino al tempo della sua liquidazione. Nel caso di specie era evidente che il minor massimale vigente al tempo della domanda non poteva coprire il danno e la responsabilità, pur delimitata dal massimale, rendeva il credito certo ed esigibile entro i detti limiti. La Corte ha pertanto correttamente applicato, a far data della domanda, gli interessi di pieno diritto di cui all'art. 1282 del codice civile Cass, 7 marzo 1983 (conf: Cass. 15 marzo 1983 n. 1904 e n.1663). Sussistono giusti motivi, in relazione al rigetto di entrambi i ricorsi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 12 dicembre 2002. Il Presidente A. Giuliano Il relatore G. Petti жири in DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 13 MAG. 2003. CANCELLIERE C1 8 IL CANCELLERE C1 Innocenzo AT