Sentenza 5 luglio 2000
Massime • 1
L'ipotesi criminosa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 516 del 1982 (omessa presentazione della dichiarazione annuale al fisco) non risulta trasfusa nella previsione dall'art. 5 del D.Lgs n. 74 del 2000, con conseguente assenza di rilievo penale, atteso che quest'ultima disposizione contempla ora un delitto i cui elementi costitutivi sono dati dal dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte, e dalla volizione, da parte dell'agente, di una evasione dell'imposta superiore a lire centocinquanta milioni, che postulano la contestazione di un fatto materiale (danno per l'erario superiore a 150 milioni)non compreso nella precedente fattispecie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2000, n. 10346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10346 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 05/07/2000
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere N. 2706
3. Dott. CARLO GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOCARESE Consigliere N. 29746/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AG CA nato a [...] il [...]
Avverso la sentenza 23.4.99 della Corte di Appello di Catania Visti gli atti, al sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. G. Izzo che ha concluso: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AG CA ha proposto ricorso avverso la sentenza 23.4.99 della Corte di Appello di Catania, confermativa di quella emessa il 12.3.97 dal Tribunale della stessa città, con la quale fu condannato alla pena di un anno di arresto e lire 16.000.000 di ammenda, nonché alle pene accessorie di cui all'art. della legge 516/82, essendo stato dichiarato colpevole delle contravvenzioni, unificate sotto il vincolo della continuazione, previste e punite da : a) art. 1 co. 1^ della legge 516/82 (omessa presentazione, quale presidente della società cooperativa a r.l. I.S.A.C.B., ai fini delle imposte sui redditi, delle dichiarazioni relative agli anni 1992 e 1993, i cui rispettivi importi erano pari a lire 801.827.531 e a lire 752.704.980: acc. 22.12.95);
b) art. 2 co. 1^ legge 516/82 (omessa presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, quanto all'anno 1992, per un importo di lire 653.524.929);
c) art. 2 co. 1^ legge 516/82 (omesso versamento di ritenute per un importo pari a lire 62.224.675);
d) art. 1 co. 6^ della legge 516/82 (omessa tenuta per l'anno 1993 del libro giornale);
e) art. 1 co. 6^ legge cit. (omessa tenuta del libro giornale relativo agli esercizi 1994 e 1995); reati accertati il 22.12.1995. Ha denunciato il ricorrente, con due motivi:
1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per il rigetto dell'eccezione difensiva di nullità della sentenza di primo grado, essendo stata la stessa emessa da una sezione del Tribunale diversa da quella alla quale si riferiva l'atto di citazione;
2) carenza di motivazione relativamente alle doglianze difensive concernenti la concessione delle attenuanti generiche e la scelta, da parte dei giudici di primo grado, della specie di pena. Motivi della decisione
Le censure, sopra esposte, devono intendersi superate, poiché tutti i fatti innanzi elencati, non sono più previsti come reati, essendo stato abrogato dall'art. 25 del decreto legislativo 10.3.2000 n. 74 l'intero titolo primo della legge 7.8.1982 n. 516, in cui sono comprese le norme alla base delle singole imputazioni ed essendo stato, altresì, abolito dall'art. 24 del d.lgv. 507/99 il principio di ultrattività della legge penale finanziaria.
L'abrogazione ha comportato l'abolizione delle fattispecie penali, poiché la condotta da dette norme previste non sono contemplate come corrispondenti figure di reato nel decreto legislativo n. 74/2000. Questione, in relazione alla quale si delineano contrasti interpretativi, è nell'ambito dei reati qui esaminati - solo quella che attiene alla norma dell'art. 1, co. 1^ della legge 516/82 (omessa presentazione della dichiarazione annuale al Finco). L'ipotesi di sopravvenienza di detta contravvenzione nell'art. 5 del citato decreto legislativo (ipotesi, nella specie, ulteriormente rimarcata dalla entità notevole dell'"imponibile" accertato) deve, però, trovare, ad avviso del Collegio, risposta negativa;
e ciò, perché l'art. 5 è ora previsto come delitto, i cui elementi costitutivi sono dati: a) dal dolo specifico, consistente nel "fine di evadere le imposte"; 6) dalla violazione, da parte del soggetto, di una evasione dell'imposta (relativa a IRPEF ovvero ad IVA) "superiore ... a lire centocinquantamilioni". Elementi costitutivi della fattispecie, questi appena indicati, che postulano la previa contestazione di un fatto materiale non compreso nella previsione dell'art. 1 co. 1 della legge 516/82. Sicché, l'assunto del rapporto di continuità tra la contravvenzione di cui all'art. 1, co. 1 della legge 516/82 e l'art. 5 del decreto legislativo n. 74/2000 sarebbe sostenibile solo: 1) superando le obiezioni concernenti: a) la necessaria esistenza di dolo specifico nel reato di cui all'art. 5 cit. ("al fine di evadere le imposte"), mentre, ai sensi dell'art. 1, co. cit. era punibile la semplice condotta omissiva, anche se connessa a mera colpa;
b) il verificarsi, quanto al reato di cui al citato art. 5, di un evento di danno per l'Erario (evasione effettiva superiore a lire 150 milioni), mentre, ai sensi dell'art. 1 co. 1^ della legge 516/82, assumeva rilevanza penale il superamento di limiti differenziati dell'ammontare imponibile;
2) Configurando, di conseguenze, l'evento "evasione", di cui all'art. 5 cit., non come elemento costitutivo del reato, ma come condizione oggettiva di punibilità (art. 44 c.p.), con riferimento alla quale "il colpevole risponde del reato anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto": conclusione, questa, che, per la fattispecie di cui all'art. 5 cit., già sotto un profilo astratto, è contrastata dalla chiara lettera della norma, dalla quale è prevista la indefettibile sussistenza di un dolo specifico, che postula necessariamente la volizione dell'evento; la quale è, dunque, elemento perfezionistico del reato in questione. Da quanto innanzi accennato è dato ricavare che non può condividersi il diverso indirizzo, pur autorevolmente sostenuto, che ravvisa un rapporto di continuità tra la vecchia e la nuova norma, insistendo sugli aspetti sostanziali afferenti alla identità dell'interesse protetto dalle due norme e - nell'ambito dell'affermata continuità - conclude sostenendo che trattasi di un fenomeno di mera modifica della fattispecie del vecchio illecito, non abolito dalla nuova disciplina normativa.
Va, al contrario, in primo luogo, osservato che non è la sola lesione del bene tutelato, ma anche la modalità della condotta tipica che vale ad identificare, in tutti i suoi aspetti, il fatto reso penalmente rilevante dalla disposizione incriminatrice. Di modo che non può parlarsi di continuità nella successione tra norme, quando uno o più degli elementi normativi tipici di identificazione del "fatto", nel senso appena precisato, siano tra loro eterogenei. Il che si verifica allorquando il legislatore delinei, con la nuova norma, elementi costitutivi del fatto diversi rispetto a quello precedentemente disciplinato, dando così luogo ad una frattura tra l'ipotesi originaria e quella successiva di illecito. Del resto, gli stessi sostenitori dell'indirizzo "sostanzialistico" riconoscono che la omogeneità degli elementi di identificazione e, dunque, la continuità tra le fattispecie può affermarsi nella ipotesi di passaggio da una norma speciale ad un'altra generale, quando questa comprenda in sè il contenuto tipico della precedente;
che on può, invece, esservi continuità nel passaggio dalla norma generale a quella speciale, quando questa introduca elementi nuovi non compresi nella fattispecie abrogata.
Sicché, solo nella prima ipotesi il rapporto tra le fattispecie postula l'applicazione della norma più favorevole (art. 2, 3 co. c.p.), mentre, nella seconda, deve necessariamente trovare applicazione il disposto dell'art. 2, 2^ co. c.p. inerente all'abolitio criminis.
L'abrogazione, in forza dell'art. 25 lett. d del decreto legislativo n. 74/2000, dell'art. 1, 1^ co., compreso nel titolo primo della legge 516/82 e la contestuale entrata in vigore di una norma (art. 5
dec. lgv. cit.) che ha introdotto nuovi elementi di identificazione del fatto (la cui punibilità è correlata, non già alla sola condotta omissiva - dolosa o colposa che sia - ma alla ulteriore volizione, da parte del soggetto, dell'evento di evasione, a sua volta lesivo dell'interesse protetto per effetto del raggiungimento di una soglia quantitativa dalla stessa norma stabilita), non può che essere visto come una frattura del rapporto di continuità tra fattispecie: frattura che è regolata dal disposto dell'art. 2, 2^ co. c.p.
Il venir meno di un nesso di continuità tra le due fattispecie comporta che la seconda disposizione normativa non possa essere retroattivamente appllicata, poiché i connotati dell'illecito, in questa contemplati, non integrano gli estremi della preesistente norma incriminatrice (Cass. 13.4.95 n. 4020). A nessuno, del resto, sfugge (passando all'aspetto processuale della questione) che sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza (art. 521 c.p.p.), quando ritenuto, si trovi in rapporto di eterogeneità rispetto a quello contestato:
eterogeneità che, nel caso qui esaminato, certamente sussiste tra la originaria omessa presentazione di denuncia fiscale, scissa dal perseguimento dell'intento di evasione, e l'ipotesi di tale omissione, inscindibilmente connessa al perseguimento dello scopo di evasione, attuato mediante il raggiungimento di una soglia quantitativa che sia stata oggetto di previa volizione e rappresentazione da parte del soggetto.
Non v'è dubbio che, in simile situazione, al giudice di merito incomba l'obbligo di trasmettere gli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521, 2^ co. c.p.p.. Il che evidenzia, implicitamente, il limite per il giudice di legittimità, dal quale non può essere disposto l'annullamento con rinvio in funzione di ulteriori contestazioni sui fatti da giudicare;
mentre, una volta rilevata nel fatto originariamente ascritto la insussistenza degli estremi dell'illecito (introdotti dalla nuova norma), non può esimersi dall'obbligo di pronuncia ai sensi dell'art. 129, 1^ co. c.p.p..
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti ascritti all'imputato non sono previsti dalla legge come reati. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2000