Ordinanza 10 maggio 2024
Massime • 1
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'estratto, aveva rilevato la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori e la presenza di una valida clausola contrattuale con la quale il cliente aveva riconosciuto ai libri e alle altre scritture contabili della banca il valore di piena prova, nei suoi confronti, del debito garantito).
Commentari • 3
- 1. Cessione Del Credito Bancario: Come Difendersi Con Lo Studio LegaleGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 25 maggio 2026
Introduzione La cessione del credito bancario è uno dei passaggi più delicati nella vita di un debito. Molti debitori se ne accorgono tardi: ricevono una lettera da una società sconosciuta, un sollecito più aggressivo del solito, un decreto ingiuntivo, un precetto o addirittura un pignoramento. In quel momento il problema non è soltanto “quanto devo?”, ma soprattutto “chi mi sta chiedendo il pagamento?”, “può davvero farlo?”, “il credito è stato trasferito correttamente?”, “la somma è giusta?”, “quali eccezioni posso ancora far valere?”. La risposta, dal punto di vista del debitore, è decisiva: nel diritto italiano la cessione del credito non cancella i vizi del rapporto originario, non …
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Introduzione Quando un credito viene ceduto a una società di recupero crediti, il problema non è soltanto se devi pagare, ma quanto devi davvero, a chi devi pagare e con quali prove. In Italia la cessione del credito, in sé, è perfettamente possibile anche senza il consenso del debitore; tuttavia la cessione produce effetti nei tuoi confronti solo quando ti viene notificata o quando tu la accetti, e se paghi il creditore originario prima della notificazione o dell'accettazione il pagamento può essere liberatorio, salvo la prova che tu conoscessi già l'avvenuta cessione. Proprio qui nasce il punto decisivo: tra validità astratta della cessione e correttezza concreta del saldo esiste uno …
Leggi di più… - 3. Ho Ricevuto Un Decreto Ingiuntivo Da Una Finanziaria: Difenditi CosìGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 27 maggio 2026
Introduzione Ricevere un decreto ingiuntivo da una finanziaria non è un semplice sollecito di pagamento. È un atto giudiziario che, se sottovalutato, può trasformarsi rapidamente in titolo esecutivo, aprendo la strada a precetto, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, aggressione del conto corrente, dello stipendio o della pensione. Il punto decisivo è questo: il decreto ingiuntivo non ti condanna “definitivamente” nel momento in cui lo ricevi; ti mette però davanti a termini molto stretti e a scelte difensive che vanno impostate subito, con metodo e senza improvvisazioni. Le norme cardine restano gli artt. 633, 641, 645, 648, 649, 650, 647, 654 e 655 c.p.c., oggi letti anche alla luce …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 10/05/2024, n. 12818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12818 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
-ricorrente- contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IN ARCIONE, presso lo studio dell’avvocato D'ERCOLE STEFANO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PULITI OL TO;
-controricorrenti- nonchè contro Civile Ord. Sez. 3 Num. 12818 Anno 2024 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 10/05/2024 2 di 9 AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA GIÀ SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ SGA SPA, BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA;
-intimati- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 2267/2021 depositata il 23/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dalla Consigliera ANTONELLA PELLECCHIA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La presente controversia trae origine dall’opposizione interposta dai sigg. OR NI, RG, RI e UR UA al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di PR al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo e accertare e dichiarare l’importo effettivamente dovuto dalla UA Textile Automation s.r.l. (debitore principale) alla s.p.a. Cariprato – Cassa di Risparmio di PR (oggi Banco Popolare di Vicenza SCPA), dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate da OR NI, RG, RI e UR UA e dichiararli liberati ex art. 19. A fondamento delle proprie pretese gli opponenti deducevano che: a) il debitore principale, GTA S.r.l., si trovava in procedura di concordato preventivo;
b) OR NI UR e RI UA erano soci senza svolgere alcun ruolo gestorio nella società; c) la banca non aveva fornito alcuna prova dell’esistenza del credito;
d) gli importi dalla stessa esposti in decreto ingiuntivo non corrispondevano alle somme effettivamente dovute;
e) le fideiussioni non erano idonee a garantire nei termini pretesi il 3 di 9 credito azionato;
f) la banca, pur conoscendo le condizioni patrimoniali della GTA aveva continuato a finanziare il debitore con conseguente liberazione dei fideiussiori ex art. 1956 c.c.. Il Tribunale di PR, con sentenza n. 794/2016, rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo. Avverso tale pronuncia, i UA e la TI interponevano gravame. 2. Nelle more del giudizio d’appello la Banca Popolare di Vicenza Scpa veniva sottoposta con decreto del Ministero dell’Economia delle Finanze n. 185 del 25 giugno 2017, pubblicato in G.U. del 31 luglio 2017 n. 177 alla Liquidazione Coatta Amministrativa. Si costituiva la Sga- Società per la Gestione di Attività s.p.a. nella sua qualità di procuratrice di Ambra BPV, precisando che aveva acquistato giusto contratto di cessione da Banca Popolare di Vicenza Scpa una serie di crediti in blocco, tra cui quello oggetto di causa, e che di tale cessione era stata data notizia a mezzo di avviso pubblicato in G.U. n. 6 del 14 gennaio 2017del credito in forza del contratto di cessione del 6 gennaio 2017. A seguito di eccezione del difetto di legittimazione sollevata dagli appellanti, la Corte d’Appello rimetteva la causa in istruttoria al fine di sollecitare il contraddittorio tra le parti in ordine alla richiesta di interruzione del giudizio per la messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza. Con ordinanza del 22 ottobre 2019, la Corte territoriale dichiarava interrotto il giudizio. 2.1. La causa veniva riassunta e si costituiva la sola CO ET Management Company s.p.a. nella sua qualità di RA SP RL e la Banca Popolare di Vicenza Scpa in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori. 2.2. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 2267 del 23 novembre 2021, confermava la sentenza impugnata. 4 di 9 In particolare, rigettava l’eccezione di carenza di legittimazione di SGA spa, quale procuratrice di RA ritenendo che quest’ultima per effetto del contratto di cessione del 6 gennaio 2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2017, ha acquistato pro-soluto ed in blocco da Banca Popolare di Vicenza s.p.a. tutti i crediti per capitale ed interessi anche di mora, spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamenti apertura di credito e altri contratti di finanziamento di diversa natura e forma tecnica aventi requisiti indicati nelle lettere i;
i; iii;
vi; v) dell’avviso stesso, con espressa esclusione di cinque categorie di crediti, anch’essi specificatamente individuati nelle lettere a) b) c) d) e). Nel merito ha ritenuto provato il credito vantato dalla Banca e non ha ritenuto provato da parte degli appellanti che le condizioni patrimoniali della GTA fossero ritenuti tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. 3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la NI e i UA propongono ora ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. 4. La società CO ET Management Company s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria. L’altra intimata non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 5.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano <
invece, nel secondo caso, come quello in esame, l’avviso “può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove 6 di 9 tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (così, Cass. civ., Sez. III, Ord., 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. III, Ord., 31 gennaio 2019, n. 2780). Va altresì posto in rilievo che la valutazione dell’idoneità delle indicazioni contenute nel suddetto avviso a stabilire se il credito controverso sia o meno riconducibile a quelli trasferiti, così come degli elementi offerti dall’ulteriore materiale probatorio acquisito al processo, rientra nei poteri di accertamento del giudice del merito. Del tutto correttamente la corte territoriale ha pertanto nell’impugnata sentenza ritenuto la società CO legittimata a resistere in giudizio, non avendo i fideiussori contestato l’esistenza dell’atto di cessione, ma solo l’inclusione del credito controverso nel blocco di quelli ceduti (cfr. pp. 15, 16 e 19, ricorso principale, in cui si fa sempre riferimento al “credito controverso”). Deve ulteriormente sottolinearsi come, dopo aver esaminato le categorie dei rapporti ceduti in blocco e di quelli esclusi nell’atto di cessione del 6 gennaio 2017, e dopo aver compiuto un’analisi dettagliata delle diverse ipotesi previste nell’avviso di cessione, in particolare quelle di cui alle lettere a) e e), in conformità ai suddetti principi la corte di merito abbia nella specie valutato le informazioni riportate in tale avviso, unitamente agli altri elementi di prova, idonee a confermare la decisione di primo grado in punto di infondatezza dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Nel farlo, ha reso una motivazione esente dalle violazioni di legge prospettate dai ricorrenti e rispettosa del principio del c.d. minimo costituzionale (v.Cass. SS.UU. n. 8053/2014; Cass. civ. Sez. V, 17 febbraio 2023, n. 5171; Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 1° marzo 2022, n. 6758). Le svolte considerazioni assorbono ogni questione relativa alla ripartizione dell’onere probatorio. 7 di 9 6.1. Con particolare riferimento al 2° motivo va osservato come risulti priva di vizi la valutazione, operata dalla corte territoriale, in ordine all’idoneità probatoria della certificazione ex art. 50 T.U.B., c.d. saldaconto, a dimostrare la consistenza del credito per cui è causa. Corretto è il richiamo operato nella sentenza impugnata a precedenti di legittimità (Cass. n. 279/2019 e Cass. n. 25857/2011) ove si è affermato che il saldaconto -il quale nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l’emissione dell’ingiunzione di pagamento- ben può assolvere all’onere di provare l’ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l’opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando il fideiussore non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale. Tale idoneità è ancor più evidente in presenza di clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità (v. Cass. civ., Sez. I, 10 marzo 2022, n. 7872). In tale contesto, la corte d’appello, con motivazione adeguata e in linea al suddetto orientamento, ha indicato le ragioni del proprio convincimento, fondate sulle prove acquisite agli atti, riguardanti: da un lato, la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori al saldaconto, avendo meramente asserito la sua insufficienza a provare il credito certificato nel saldo finale;
per altro verso, l’avviso pubblicato in data 6 gennaio 2017 e la clausola contenuta nell’art. 8 del documento di sintesi del contratto di conto corrente del 19 febbraio 2004, secondo cui “i libri e le scritture contabili fanno prova nei confronti del correntista”; da ulteriore lato, la 8 di 9 condotta processuale dei fideiussori, arrestatasi appunto ad una sommaria eccezione sulla debenza dell’importo finanziato (v. pp. 26 e 28 ricorso principale: “gli importi esposti come dovuti dalla banca non corrispondono alle somme effettivamente dovute”; nonché p. 13 sentenza impugnata n. 2267/2021). L’accertamento operato dal giudice del gravame è invero frutto dell’analisi di elementi di fatto valorizzati in chiave presuntiva, sviluppati con motivazione congrua e, anche sotto questo profilo, senz’altro rispettosa del “minimo costituzionale”. Ogni ulteriore questione relativa alla dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2698 c.c. e 115 c.p.c. rimane invero conseguentemente assorbita. 7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società CO ET Management Company s.p.a., seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese di legittimità, che liquida in complessivi euro 14.200,00, di cui euro 14.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società CO ET Management Company s.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. 9 di 9 Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza