Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5050 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE SUPREM05050 /03 INTERRUZIONE E SEZIONE PRIMA CIVILE PRESCRIZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO R.G.N. 8575/00 Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 11267 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Rep. 1369 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Ud. 05/11/2002 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA CE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso l'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOACCHINO PIPITONE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MAZARA DEL VALLO, PROV. REG. TRAPANI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 240/99 della Corte d'Appello di 2002 PALERMO, depositata il 15/03/99; 1989 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 05/11/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. EL NA ha impugnato per cassazione la sentenza in data 15 marzo 1999 della Corte di appello di Palermo nella parte in cui, per quel che ancora ne interessa, ha dichiarato estinto per prescrizione il diritto ad indennizzo per indebito arricchimento (per un importo di L. 17.840.000), da lui azionato (con atto introduttivo del dicembre 1995), quale erede ed avente causa del genitore IT NA, nei confronti del Comu- ne di Mazara del Vallo, per l'utilizzazione "sime tito- lo", da questo effettuata negli anni 1981-83, di un im- mobile del quale il NA IT era all'epoca; usufrut- tuario ed esso ricorrente nudo proprietario. Nè il Comune nè la Provincia di AP (anch'essa intimata quale locataria dell'immobile stesso) si sono costituiti in questa sede. Il ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. 2. In motivazione della statuizione impugnata, la 2 Corte territoriale: - a) ha, appunto, premesso che "le pretese vantate nei confronti del Comune si ricollega[va]no, come dallo stesso appellante più volte affermato, al diritto di usufrutto sull'immobile in questione vantato dal de fun- to IT NA ed all'uso illegittimo che ne aveva fat- to l'ente comunale dall'ottobre 1982 al dicembre 1983 con conseguente diritto dell'usufruttuario a percepire una indennità ex art. 2041". E che, "con la citazione introduttiva del presente giudizio, EL NA non ha [veva] inteso riassumere il giudizio già instaurato dal di lui padre nel 1984 [per ottenere il suddetto indennizzo] ma proporre ex novo delle domande basate sulla propria qualità di ere- de dello stesso e di pieno proprietario dell'immobile, in virtù dell'avvenuto consolidamento della nuda pro- prietà con l'usufrutto (ciò desumendosi dall'inequivoco tenore letterale della citazione e dalla richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio del precedente giudizio); - b) ha poi rilevato che il giudizio instaurato nel 1984 andava "dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c." poichè se ne era verificata la interruzione per morte del procuratore dell'attore, dichiarata dal pro- curatore di controparte alla udienza del 16 marzo 1994, 3 ed il NA EL (cui competeva di riassumerlo in qualità di erede dell'attore a quella data premorto) non 10 aveva viceversa, come detto, riassunto, facendo così spirare il termine perentorio di sei mesi, di cui all'art. 305 c.p.c., "decorrente a tutto concedere, dal 7 dicembre 1995", data di notifica della citazione con cui il NA EL aveva dato atto di quella interru- zione;
conseguenzac) ne ha quindi dedotto che "in dell'estinzione di quel procedimento, si è [ra] verifi- cato l'effetto interruttivo istantaneo a norma dell'art. 2945, co. 3, cod. civ." (e non la permanenza dell'effetto interruttivo fino al momento del passag- gio in giudicato della sentenza che definisce il giudi- zio, ex co. 2 art. cit.]. Per cui, dopo la interruzione attuata con la notifica della citazione al Comune il 21 giugno 1984, "la prescrizione del diritto di credito azionato da NA IT aveva ricominciato a decorrere da quella data e, in mancanza di ulteriori atti inter- ruttivi, il preteso diritto si è[ra] estinto il 21 giu- in epoca anteriore alla notifica dell'attogno 1994, introduttivo del presente giudizio (7 dicembre 1995)".
3. Con i due connessi motivi dell'odierna impugna- incentrati sulla denuncia di violazione zione dell'art. 305 c.p.c. e dei principi sull'onere della 4 prova il ricorrente, senza contestare le riferite premesse (sub a), sostiene che abbia comunque, errato la Corte di merito nel ritenere verificati i presuppo- sti della estinzione del precedente giudizio (interrotto nel 1994), e nel desumerne le conseguenze (sub c) di cui all'art. 2945, co. 3, c.c., ai fini del- la prescrizione del diritto per cui causa. E ciò, a suo avviso, in quanto il termine di deca- denza di cui all'art. 305 cpc non avrebbe potuto nei suoi confronti neppure iniziare a decorrere (e il pre- cedente giudizio avrebbe dovuto per ciò considerarsi in stato di permanente interruzione, agli effetti di cui al comma 2° dell'art. 2945 c.c.), atteso che nessuna formale notizia dell'evento interruttivo gli era stata fatta pervenire dalla controparte del giudizio stesso, The questa (cui incombe il correlativo onere) aveva in alcun modo dimostrato che egli ne avesse avuto comunque conoscenza.
4. La complessiva doglianza, così formulata è però, destituita di qualsiasi fondamento. E' pur vero, infatti, che, a seguito degli inter- venti della Corte costituzionale (con sentenze nn. 139/67, 178/70, 159/71 e 36/76), l'art. 305 c.p.c. deve essere ora interpretato nel senso che il termine per la riassunzione (o la prosecuzione) del processo interrot- 5 to per morte (o impedimento) del procuratore decorre non dal giorno in cui si è verificato l'evento inter- ruttivo bensì da quello in cui lo stesso evento sia ve- nuto a conoscenza, della parte interessata alla rias- sunzione in forma legale, sulla base cioè di atti pro- venienti dallo stesso giudizio interrotto, non essendo sufficiente una conoscenza "alitu pe" acquisita (cfr nn. 14691/99; 15131/00). Ma, nella specie, è innegabile che una siffatta co- noscenza dell'evento interruttivo, giuridicamente rile- vante, fosse riferibile e correttamente la Corte di Palermo -l'ha quindi, riferita al NA EL. quale aveva invero, ex suo ore, in citazione dato atto della interruzione del primo giudizio, desunta dal ver- bale di udienza in cui questa era stata, come detto, dichiarata. E ciò a prescindere dalla considerazione che, in quel giudizio il NA EL non era "parte", cui le controparti fossero tenute a dare notizia degli eventi relativi al processo stesso.
5. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla deve disporsi in punto di spese, in assenza di controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Nulla spese. 6 Così deciso in Roma il 5 novembre 2002. Il Presidente Il Consigliereestensore (Antonio Saggio) (Mario Rosario Morelli} рити взро IL CANCELLIERS CORTE SUFF Lorenzo Mercallyp Prima Depositsto Maria * 2 APR. 20030 - 11 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n...3.15. Exersate €161.77.1111 3°GEN 2015 IL FUNZIONARIO 7