Sentenza 5 febbraio 2002
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- 1. Questioni pregiudiziali e preliminari nel processo tributario (3)https://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2002, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R . 6 T 2 OGGETTO: A S B I I . . R Impugnazioni civili/ricorso G R . L per cassazione/rinuncia agli E P L . A R A D atti del giudizio/sopravvenuta T . carenzad'interessc/ L B U A E A sussistenza/conseguenze/ B D D T I REPUBBLICA ITALIANA I inammissibilitàdelricorso/sus E S R A 1 sistenza T N I T 3 E 1 N R S 01 5 30/ 02 E E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I S N T A E A * NE * SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 004188/2000 Cron. 3882 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario Delli Priscoli Presidente Rep. Dott. Enrico Altieri Consigliere Ud. 19.6.2001 Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : Comune di Cossato, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente,come da delibera della Giunta Comunale n.371 del 20.12.1999 e da determinazione dirigenziale n.145 del 10.02.2000,dall'avv. Lorenzo Bertaggia del foro di Novara e dall'avv. Enrico Dante del foro di Roma, presso lo studio del quale, in via Lucrezio Caro n.12 è elettivamente domiciliato giusta delega in calce al ricorso ricorrente
Contro
Gemeaz Cusin SR già Risto SR;
già Sippa SR),in persona del suo procuratore rag. Corrado Persico in forza di procura n.129654 per notaio dr. Francesco cavalone di Milano del 15.4.1994, ai fini del 1553 presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma via Aurelia n.190 presso lo studio dell'avv. C. Testa che la rappresenta anche in via disgiunta in uno all'avv.PA GI del Foro di Milano in forza di procura speciale in calce al controricorso resistente avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n.998/1999 depositata il 27.7.1999 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti che ha concluso per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 16.9.1988 la PP SR (poi TO SR e successivamente ancora AZ CU SR) conveniva innanzi al Tribunale di Biella il Comune di Cossato per sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di £. 57.841.571 a titolo di rimborso della differenza dell' IVA dovuta dal Comune stesso ( committente del servizio di refezione scolastica, gestito dalla SI SR) a fronte di una serie di fatture emesse per le prestazioni rese in esecuzione di tale rapporto negoziale;
inoltre, al pagamento della somma di £. 38.727.618 a titolo di rimborso delle sanzioni irrogate ad essa SI per avere applicato, sulle - come preteso dall'Ente locale fatture, l'aliquota IVA del 2% - anzichè quella ordinaria del 18%. Costituitosi, il Comune di Cossato eccepiva la non azionabilità nei suoi confronti dell'azione di rivalsa, in quanto preclusa dall'art.60 DPR 633/72,e -- comunque di non avere mai preteso dalla società che le fatture emesse a fronte dei servizi e delle forniture resi recassero un'aliquota diversa da quella normativamente prevista per tali prestazioni. senza prendere inCon sentenza in data 25.9.- 19.10.1990 il Tribunale considerazione e comunque pronunciarsi sull'eccezione sollevata dal Comune rigettava la domanda, escludendo che nella condotta dell'Ente fossero ravvisabili estremi di dolo o colpa tali da giustificare l'avversa domanda. L'appello proposto dalla società nella denominazione nuova di TO SR) avverso tale sentenza veniva parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza in data 24.4.-25.5.1992: limitatamente cioè alle spese M giudiziali, che la predetta Corte dichiarava compensate fra le parti in entrambi i gradi : e ciò dopo avere tra l'altro rilevato che l'azione di rivalsa nei confronti del Comune era comunque preclusa ai sensi dell'art. 60 DPR 633/72. Avverso l'indicata decisione proponeva ricorso per cassazione la soccombente società ( nel frattempo divenuta AZ CU SR). Questa Corte,con sentenza n.6714/96, annullava con rinvio l'impugnata sentenza, ritenendo trattarsi di decisione ultra petita, in quanto l'eccezione (sollevata dal Comune nell'atto di costituirsi innanzi al Tribunale di Biella) relativa alla non azionabilità dell'azione di rivalsa nei confronti dell'Ente non era stata presa in considerazione nella sentenza di primo grado sicchè, non essendo stata espressamente riproposta in appello, doveva intendersi rinunciata ai sensi dell'art.346 cpc. All'esito del giudizio di rinvio la Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 28.5.1999, in totale riforma di quella di primo grado ritenuto che - all'Ente pubblico fosse addebitabile di avere, in palese violazione di legge, invitato la società a applicare l'aliquota IVA in misura ridotta (annullando le fatture già emesse con l'aliquota corretta, del 18%) e quindi indotto la società stessa a commettere l'illecito amministrativo di cui all'art. 43 comma secondo DPR 633/72, così concorrendo nella commissione di tale illecito, oltre che in quello previsto dall'art. 41 del medesimo DPR per la mancata regolarizzazione delle fatture - condannava il Comune di Cossato al pagamento, con gli interessi di legge, delle somme richieste dalla società con la citazione originaria e con quella in riassunzione ex art.392 cpc.;nonchè al pagamento delle spese dell'intero giudizio. Ricorre per cassazione il Comune di Cossato, deducendo sei motivi di ricorso. Resiste con articolato controricorso la AZ CU SR. Nelle more di questo giudizio le parti hanno, con atto congiunto, depositato in cancelleria il 27.3.2001 ed acquisito al fascicolo, rinunciato agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 cpc. Il Procuratore Generale presso questa Corte - cui gli atti sono stati trasmessi ai sensi degli artt.375 cpc e 138 disp.att.cpc con requisitoria in data - 11.5.2001, rilevato per un verso che la delibera di Giunta che ha autorizzato il Sindaco del Comune di Cossato a proporre ricorso per cassazione non prevede per il medesimo la facoltà di rinunciare al ricorso stesso e,per l'altro, che non è stato depositato alcun atto comprovante l'avvenuta risoluzione della controversia, cui si fa riferimento nell'atto di rinuncia, ha chiesto la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Motivi della decisione Ritiene la Corte di dovere rilevare la inammissibilità del ricorso. Ed invero se la - pur concorde - rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente Comune di Cossato e della SR Gemeaz Cusin, non può ritenersi - in mancanza della documentazione di supporto segnalata dal Procuratore Generale presso questa Corte idonea a consentire la declaratoria di - estinzione del processo per tale causa, ai sensi dell'art. 306 comma primo cpc;
tale rinuncia, tuttavia - posta in relazione alla relativa manifesta causale (intervenuta bonaria composizione della vertenza, anche in ordine alle spese giudiziali, come si ricava dal testo dell'atto di rinuncia) ed alla successiva condotta processuale delle parti ( mancata partecipazione all'udienza di discussione) è indice inequivoco della sopravvenuta carenza di interesse a - proseguire nel giudizio d'impugnazione. Siffatto interesse invece è a tal fine sempre richiesto, costituendo esso una manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire fissato nell'art. 100 cpc, come questa Corte più volte ha avuto modo di affermare (ex plurimis Cass.
9.4.1999 n.3472;Cass.
9.8.1996 n.7372;Cass.
6.9.1995 n.9401 ). Ciò posto, deve concludersi che la cessazione della materia del contendere - per sopravvenuta carenza d'interesse alla impugnazione e quindi alla utilità di una decisione determina, giusta l'orientamento di legittimità- (Cass.25.11.1997 n.11821;27.2.1995 n.2243;18.3.1991 n.2839 )che il Collegio condivide - la inammissibilità del ricorso. La relativa declaratoria preclude ovviamente l'esame di ogni altra questione,di rito e di merito, introdotta dalle parti con i rispettivi atti difensivi. Quanto alle spese del giudizio, avuto riguardo alle ragioni della decisione,si ravvisano giusti motivi per dichiararne la compensazione.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 19 giugno 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Hell oG. LIEREIL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA D.P.R. 26/4/1986NCELLIERE C1 * REGISTRAZION5.FEB. 2002 Oggi AB. ALL. B -N.Ingocenze Battista TRIBUTARIA SNS 3 m N