Sentenza 24 gennaio 2001
Massime • 1
È nulla la prima notificazione all'imputato non detenuto allorché effettuata alla moglie separata, non convivente, e presso la abitazione di costei, non corrispondente a quella dell'imputato. (Nella specie, la Corte ha escluso che la dichiarazione della donna, che si era detta disposta a far pervenire l'atto all'imputato, potesse consentire di ritenere la presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2001, n. 8575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8575 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 24/01/2001
1. Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANDRO OCCHIONERO - Consigliere - N. 184
3. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - N. 28060/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da VIOLI Salvatore, n. Ravagnese (R.C.) il 10. 12.1950
avverso sentenza C.A. Milano 17.5.2000;
- udita la relazione del consigliere M. ROTELLA;
- udita la richiesta di annullamento con rinvio del p.m., il s.P.G., Dott. A. GALASSO;
ritenuto
1 - Il 5.3.99 il Pretore di Busto Arsizio ha condannato a m. 6 rec. Violi Salvatore, per il reato di cui all'art. 217 L.F. (omessa tenuta dei libri contabili), quale amministratore della srl Il Cavallino, dichiarata fallita il 2.12.94. La condanna è stata confermata dalla C.A., che ha respinto eccezione di nullità del decreto di citazione in giudizio (perché ritirato dalla moglie, che si impegnava a fargliene consegna in un domicilio in cui, peraltro, è stata poi ritualmente eseguita notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di 1^ grado), la richiesta di riapertura del dibattimento e la riduzione con generiche della pena. Con il ricorso denuncia: 1) violazione art. 157 e ss. CPP (la moglie, separata, non era convivente, come da documentazione fornita con l'atto d'appello, e non spettava all'imputato fornir prova di essersi trovato nell'effettiva impossibilità di conoscere l'esistenza dell'atto, a differenza di quanto ritenuto dal giudice d'appello); 2) vizio di motivazione (la sentenza presume non tenuta la contabilità, invertendo l'onere probatorio, vieppiù che è stato prodotto bilancio che vi fa riferimento); 3) mancata assunzione di prova decisiva (fermo che l'imputato ha dimostrato di essere detenuto al momento della richiesta del curatore e che la documentazione si trovava presso commercialista, che lui non è stato in grado di rintracciare, ma che avrebbe potuto essere rintracciato dalla Corte);
4) vizio di motivazione in punto di diniego delle generiche (contrasto con l'insignificanza dei precedenti e la comparizione in 2^ grado).
2 - Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. L'art. 157 CPP dispone che, ove la prima notifica all'imputato non possa essere eseguita mediante consegna di copia alla sua persona, la si esegua nella sua casa di abitazione, o nel luogo in cui abitualmente lavora o, ignoti entrambi, in uno in cui abbia temporanea dimora o recapito (art. 157/2 CPP), in ogni caso mediante consegna a persona che conviva anche temporaneamente con lui, o al portiere. Le due condizioni, reale e personale, sono interdipendenti, onde la consegna a persona dichiaratasi neanche temporaneamente convivente, quale sia la sua relazione familiare con il destinatario, o in luogo diverso da quelli suindicati, rende la notifica inidonea a consentire la presunzione legale di conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Trattandosi dell'atto di citazione, deve ritenersi omessa quest'ultima, con conseguente nullità assoluta prevista dall'art. 179 CPP. Nel caso la Corte di merito rileva che la notifica del decreto di citazione in primo grado, fatta alla moglie non convivente, e presso luogo non corrispondente in atto all'abitazione dell'imputato, esclude la nullità, perché la ricevente si è dichiarata disposta a far pervenire l'atto al destinatario in altro luogo da lei conosciuto (così la relata di notifica), e nel quale successivamente risulta notificato a mezzo portiere un diverso atto, e che a fronte di ciò non è stata fornita specifica prova dall'imputato di essere nell'effettiva impossibilità di conoscere l'atto. Sennonché, mentre è irrilevante quanto si desume dalla relata di notifica di un atto successivo, la stessa relata di notifica del decreto di citazione esclude il rispetto delle condizioni previste in sostituzione della consegna personale, e perciò che si possa formulare la presunzione legale di conoscenza da parte dell'imputato. A conferma vi è la documentazione prodotta in appello e non disconosciuta della separazione.
Tanto implica nullità di tutti gli atti processuali a partire dal primo e la restituzione degli atti del fascicolo al P.M. per il rinnovo della citazione in primo grado, non essendo ritualmente costituito il rapporto processuale, giusto Cass., sez. 5^, n. 9954/99 Decarli S., CED 213967 (cfr.: SU 19193, Garonzi, CED 194059, e 8/95, Qrulli, CED 201544).
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e quella del Pretore di Busto Arsizio in data 5.3.99, e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria 28 febbraio 2001