Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/2002, n. 15057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15057 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 9 - N 8 - 6 S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 8 L E T N I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- A SEZIONE PRI15056/02 Composta dagli Ill.mi Sig ri igis nati R.G.N.05687/01 SAGGIO Presidente Dott. Antonio CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giammarco Cron. 35246 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Ud. 11/07/02 SALVAGO Consigliere Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente: OGGETTO:immigraz ione -espulsione SENTENZA sul ricorso proposto da: UA LE MA LI, elettivamente domiciliata in Roma, via Otranto 18/7B, presso l'avv. Stefano Parretta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Fontana e Massimo Auditore del foro di Genova giusta delega in atti;
ricorrente - contro 1) MINISTERO dell'INTERNO 2) PREFETTURA di MILANO
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di Milano, reso 6/1620 1 2002 il 19/20.12.00 nel procedimento n.6002/00 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell' 11/07/02 dal Relatore Cons.G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con provvedimento in data 19/20.12.00 il giudice monocratico del tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da TU AL MA LI avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano il 12.12.00, rilevando che l'espulsione era stata disposta perché, dopo la scadenza del permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di turismo e scaduto il 27.09.99, la TU AL aveva omesso di chiederne il rinnovo, sia alla scadenza del termine di sessanta giorni, sia entro l'anno successivo;
che l'avviso di inizio del procedimento non era dovuto, per la necessità di celerità e la sostanziale immediatezza del procedimento di espulsione;
che la TU AL non aveva dimostrato di essere in possesso dei presupposti per la regolarizzazione. In accoglimento della subordinata istanza della ricorrente, il divieto di reingresso veniva ridotto a tre anni. Con atto notificato al Ministero dell'interno presso l'Avvocatura Generale ed alla Prefettura di Milano presso l'Avvocatura distrettuale di Milano, in data rispettivamente 15 e 16 febbraio 2001, TU AL proponeva ricorso per cassazione, avanzando quattro motivi di censura. Con ordinanza resa all'udienza del 29.11.01 veniva disposto il rinnovo della notifica del ricorso al Prefetto presso la sede della prefettura, poiché nel 2 Caf. giudizio di opposizione all'espulsione il Prefetto era stato rappresentato da un funzionario e non dalla Avvocatura distrettuale. La ricorrente provvedeva in termini. Motivi della decisione Va premesso che, per costante giurisprudenza, e data la legittimazione es clusiva ed eccezionale del Prefetto, il ricorso nei confronti del Ministro dell?interno è inammissibile. Si deduce, in fatto, nel ricorso, che la TU AL avrebbe cercato, alla scadenza del permesso di soggiorno, di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per turismo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, richiesta però respinta dalla Questura di Imperia perché si dubitava della possibilità di rinnovare il permesso per motivi diversi da quelli originari. Quando l'incertezza si risolse -anche in forza della cicolare n.300/C/227729/12/207 1^ Div. del Ministero dell'Interno, datata 23.12.99- la TU non era più in condizione di entrare nei flussi di inizio 2000 e non le restava, quindi, che attendere il decreto flussi del 2001, ma nell' intervallo sopravvenne il decreto d'espulsione. Nulla di quanto dedotto risulta dal provvedimento del tribunale. L'incidente di rinnovo, che la ricorrente tende, in tal modo, ad introdurre nel processo, è indimostrato, nessuno dei documenti che in violazione dell'art. 372 cpc- risultano prodotti dalla ricorrente insieme al ricorso ha riferimento a tale asserita vicenda e non sussiste, conclusivamente, un problema di coordinamento tra l'impugnazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e l'impugnativa del decreto d'espulsione, perché la richiesta di un rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno turistico ed il rifiuto di 3 Caf tale rinnovo (o conversione, secondo la terminologia usata dalla ricorrente) costituiscono circostanze soltanto affermate ma non provate. Di acquisito, perciò, vi è soltanto che “la ricorrente viene espulsa per non aver chiesto il rinnovo entro sessanta giorni del suo permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di turismo e scaduto il 27.09.99" come riferisce il provvedimento impugnato. Nell'esaminare i motivi di ricorso occorre, per ragioni di ordine logico e sistematico, prender le mosse dal quarto, col quale si assume che il decreto d'espulsione e, conseguentemente, nel rigettare il motivo, il giudice dell'opposizione sarebbe incorso in vizio di motivazione e violazione dell'art. 7 1.s. 241/90. Si assume che la necessità di dare comunicazione dell'avvio del procedimento emerge dalla legge, risulta dalle decisioni 5.6.98 n. 918 del Consiglio di Stato e 31.05.95 n. 210 della Corte Costituzionale e che, non potendosi invocare esigenze di celerità, il decreto d'espulsione doveva essere dichiarato nullo per carenza di contraddittorio. Tanto è vero, che alcune Questure si sarebbero spontaneamente adeguate al disposto di legge, dando avviso all'interessato dell'inzio del procedimento di espulsione. Esclusa la pertinenza della giurisprudenza citata (il Consiglio di Stato si occupa di un rapporto di appalto di lavori pubblici;
la Corte Costituzionale pronuncia in tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose) si deve invece richiamare quanto ripetutamente affermato da questa Corte, che ha escluso l'obbligo di avviso di inizio di procedimento in materia di espulsione ai sensi dell'art. 13 1.s. 286/98, in considerazione dell'urgenza che connota tutta la procedura (Cass. 5050/02; 4 16030/01; 13874/01; 12803/01; 13459/00). Se si considera il breve termine a disposizione dell'immigrato per proporre opposizione, i tempi ristrettissimi della procedura, l'esecuzione dell'espulsione allo scadere dei 15 giorni dalla notifica del decreto, sia o meno definita la fase giudiziaria, il trattenimento ove intervengano ragioni di ritardo, non si può non riconoscere che il legislatore ha inteso imprimere a tutta la vicenda un ritmo accelerato, non compatibile con forme di procedimentalizzazione più complesse. Del resto, la constatazione dell'assenza del permesso di soggiorno, che normalmente coinvolge l'immigrato, costituisce anche notizia del procedimento d'espulsione che in tale constatazione, di norma, esaurisce la propria fase istruttoria. Non è neppure condivisibile l'assunto che l'ipotesi di espulsione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno decorsi sessanta giorni dalla scadenza, prevista dall'art. 13.2 1.s. 286/98, configuri un provvedimento discrezionale, come deduce la ricorrente con il terzo motivo del ricorso, sostenendo che tale espulsione è tutt'altro che automatica, ma implica una serie di valutazioni della regolare condotta, del buon inserimento sociale che il giudice, nonostante la documentazione relativa al pagamento delle tasse prodotta dalla TU, avrebbe invece omesso di effettuare. Va ricordato che il rinnovo è di competenza del Questore ed il suo diniego va impugnato dinanzi al giudice amministrativo (Cass. 8281/00), mentre il provvedimento d'espulsione consegue al mancato rinnovo, le cui ragioni rimangono sottratte al vaglio del giudice ordinario che potrà, eventualmente, sospendere il giudizio in attesa della decisione amminstrativa- ma non valutare la rinnovabilità del permesso o concedere, 5 Caf annullando il decreto d'espulsione per ragioni attinenti alla ritenuta sussistenza di ragioni di rinnovo, un permesso di soggiorno implicito. Per le stesse ragioni, va rigettato il secondo motivo, col quale si deduce la violazione dell'art.
5.5 t.u. 286/98, assumendo che tale norma configura la mancata irregolarità conversione del permesso come semplice amministrativa sanabile. L'assunto, infatti, può rilevare nei confronti del diniego di rinnovo o di conversione e nell'impugnazione, nella competente sede, del provvedimento -o del silenzio del Questore, ma non in sede di impugnazione del decreto d'espulsione, che presuppone l'assenza del permesso di soggiorno e si limita a trarne le conseguenze di legge. Il rigetto del secondo, terzo e quarto motivo comporta il rigetto anche del primo motivo, che non ha contenuto autonomo, perché costituisce il riassunto dei tre motivi esaminati, senza aggiungervi nulla di nuovo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Roma, 11 luglio 02 Il Presidente Muti lama Il Cons. est. CORTE SUPREMO DA CARSAZIONE Prime Chile IL CANCELLIERE Andrea Bianchi Depositat alleria il V IL CANCELLIERE 6 8 Y T P O برة