Sentenza 3 giugno 2008
Massime • 1
In tema di appello, l'impugnazione della sentenza di primo grado sul punto della sussistenza della responsabilità penale comporta la devoluzione al giudice del gravame altresì della verifica della sussistenza degli elementi accessori del reato. (Nella specie il giudice d'appello, sia pure in assenza di specifica doglianza dell'imputato, limitatosi a contestare l'affermazione di responsabilità, aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 600 sexies, comma primo, cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2008, n. 26762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26762 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 03/06/2008
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 1410
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 08350/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 18.12.2007 che, esclusa l'aggravante di cui all'art. 600 sexies c.p., comma 1, ha ridotto ad anni 4 mesi 6 di reclusione e Euro 52.000, di multa la pena inflitta a V.G., nato a [...] il
14.08.1957__, quale colpevole dei reati di cui all'art. 600 ter c.p., comma 1; art. 609 quater c.p.; artt. 56, 81 c.p., art. 600 ter c.p., comma 1;
Visti gli atti, la sentenza denunciata, il ricorso e la memoria dell'imputato;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. Miceli Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 18.12.2007 la Corte d'Appello di Brescia, esclusa l'aggravante di cui all'art. 600 sexies c.p., comma 1, fatto commesso in danno di minore degli anni __14__, riduceva ad anni 4 mesi 6 di reclusione e Euro 52.000, di multa la pena inflitta a V. G. quale colpevole dei reati di cui all'art. 600 ter c.p., sfruttamento di numerosi minorenni, tra cui P.N.,
al fine di produrre fotografie e filmati pornografici, art. 609 quater c.p., compimento di atti sessuali col P., minore degli anni __14__ e artt. 56, 81 c.p., art. 600 ter c.p., per avere tentato di sfruttare altri minori per la produzione di materiale pornografico.
Riteneva la Corte che, sebbene la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 600 sexies c.p., comma 1, consistita nello sfruttamento di minore degli anni __14__, non fosse stata oggetto di specifica doglianza, l'appello, "involgendo la configurabilità del reato, a maggior ragione riguardasse) anche la circostanza aggravante" che, conseguentemente, escludeva perché non era provato che lo sfruttamento avesse riguardato un minore degli anni __14__. Proponeva ricorso per cassazione il PG denunciando violazione dell'art. 597 c.p.p.; mancanza e contraddittorietà della motivazione per l'esclusione dell'aggravante avendo la sentenza affermato che la materialità dei fatti non era stata contestata nei motivi d'appello, sicché in essa era compresa la questione sul tempo della consumazione dei reati.
Su tale questione si era formato il giudicato perché l'appellante, senza dolersi sulla sussistenza dell'aggravante, aveva chiesto soltanto "una maggiore valorizzazione delle concesse attenuanti generiche da stimare prevalenti sull'aggravante contestata con conseguente ridimensionamento del trattamento sanzionatone. Aggiungeva che dai dati probatori acquisiti risultava che lo sfruttamento del P., al fine di produrre fotografie e filmati pornografici, era avvenuto nell'anno 2003, quando lo stesso non aveva compiuto i __14__ anni.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Infondato è il ricorso del PG che richiama il principio affermato, in tema di effetto devolutivo, dalla quarta sezione di questa Corte Cassazione n. 11875/1994, Silvestri, RV. 200404, secondo cui il giudice del gravame, in mancanza di uno specifico motivo dell'appellante, non può procedere d'ufficio alla riduzione della pena sussistendo un'espressa preclusione ed essendo la facoltà conferitagli dall'art. 597 c.p.p., comma 5, limitata all'applicazione di ufficio dei benefici e delle attenuanti ivi indicati e all'effettuazione, quando occorra, del giudizio di comparazione a norma dell'art. 69 c.p., senza che possa farsi rientrare in tale ambito la modifica sanzionatoria in senso favorevole all'imputato. Tale principio, però, non può trovare applicazione quando la sentenza di primo grado sia impugnata sul punto della sussistenza della responsabilità penale perché, in tal caso, il giudice del gravame deve ritenersi investito - anche se non specificato nei motivi - della verifica della sussistenza degli elementi accessori del reato essendoci giudice di appello devoluto il potere/dovere di sottoporre a nuova indagine tutti gli elementi e le circostanze del fatto, già oggetto di valutazione da parte del giudice della decisione impugnata" Cassazione Sezione 4^ n. 7/1989, Fonte, RV. 180066.
Nella fattispecie, la Corte territoriale, ha legittimamente escluso l'aggravante di cui all'art. 600 sexies c.p., comma 1, che aveva costituito oggetto del giudizio di comparazione tra circostanze effettuato dal Tribunale della cui sussistenza era investita, sia pure in assenza di specifica doglianza, dal gravame proposto dall'imputato, il quale aveva impugnato l'affermazione di responsabilità contestando la configurabilità del delitto de quo. La richiesta di "una maggiore valorizzazione delle concesse attenuanti generiche da stimare prevalenti sulla contestata aggravante" non precludeva, quindi, al giudice dell'appello il nuovo esame del fatto nella sua globalità, esame che è stato eseguito con puntuale riferimento alle acquisizioni processuali e con motivazione logica e coerente che le censure del ricorrente, articolate in fatto, non possono intaccare.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso del PM.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 3 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008