Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2003, n. 10180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10180 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5REPUBBLICA ITALIANA MATERIA TRIBUTARIA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IN.V.IM. straordinaria: quie . 656/1994)1 0180/0 agevolazioni;
diniego; LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE liquidazione;
ura delle liti (art. SEZIONE CIVIL composta dai Magistrati: R.G. N. 16075/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Cron. 22652 Dott. Eugenia MARIGLIANO Consigliere Rep. Ud. 29.1.2003 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16075 R.G. 1999, proposto da 1.R.E. - Istituzioni di Ricovero e di Educazione, in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentato e difeso, con procura a margine del ricorso, dagli avv.ti prof. Loris TOS! e Giuliano BERRUTI, domiciliatario in Roma, alla via Bocca di Leone 78;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; intimato - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 371 Regionale del Veneto in data 3 luglio 1998, depositata col n. 294/01/98 il 6 luglio 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 29 gennaio 2003: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'estinzione del processo per rinunzia. Svolgimento del processo L'I.R.E., Istituzioni di Ricovero e Rieducazione, indicò nelle dichiarazioni per l'in.v.im. straordinaria (art. 1 del d.l. 299/1991, come convertito dalla legge 363/1991) il solo valore iniziale degli immobili, e non anche quello finale al 31 ottobre 1991, ritenendo di aver diritto alla esenzione stabilita, per gli enti destinati ad attività di assistenza e beneficenza, dall'art. 25, comma 2, lett. c), del d.P.R. 643/1972. L'Ufficio del Registro di Venezia, negando l'esenzione in ragione della locazione a terzi degli immobili, notificò avvisi di liquidazione, con determinazione dell'imposta ritenuta dovuta ed irrogazione delle sanzioni pecuniarie corrispondenti. Gli atti furono impugnati dall'Ente, che, in pendenza di giudizio, presentò istanza di chiusura delle liti, ai sensi dell'art.
2-quinquies della legge 656/1994 - di conversione del d.l. 564/1994 -, versando le somme all'uopo previste. L'Ufficio contestò l'applicabilità dell'istituto, perché riguardante le sole controversie relative ad imposta complementare per accertamento di maggior valore. La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, riuniti i ricorsi, li respinse. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la 2 sentenza indicata in epigrafe, aderendo alla richiesta di carattere preliminare, formulata dall'I.R.E. con l'atto di appello, ha dichiarato "legittima la chiusura delle liti", considerando che il tributo in discussione avesse natura principale e non- come assunto dal contribuente - complementare, ma ritenendo che tale natura non sottraesse le cause alle previsioni del cit. art.
2-quinquies, comma 1, estese ad ogni lite inerente al valore imponibile - e non soltanto a quelle sorte su rettifica del valore denunciato -. Per la cassazione ricorre l'Ente, con un motivo, senza attività difensiva da parte dell'Amministrazione intimata. Motivi della decisione Con l'unico mezzo di cassazione l'I.R.E. [deducendo “Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli articoli:
2-quinquies del d.l. n. 564/94 conv. con modif. nella I. n. 656/94; 19 e 20 del d.P.R. 643/72; 1, co. 8 e co. 4, del d.l. n. 299/91 conv. con modif. nella I. n. 363/91; 31 del d.P.R. 643/72; 34, co. 1, e 37, co. 1, del d.lgs. 346/90; 42 del d.P.R. 131/86. L'imposta liquidata dall'Ufficio non è imposta principale"] ripropone, sotto il triplice profilo di ordine letterale, logico e sistematico, la tesi della qualificazione dell'imposta in discussione come complementare. Il ricorso si rivela inammissibile, in quanto proposto dalla parte totalmente vittoriosa in sede di merito, sulla questione - in sentenza definita "preliminare all'esame del merito della controversia" - relativa all'applicabilità dell'istituto della chiusura delle liti pendenti. Ed infatti - in assenza, peraltro, di contestazioni circa l'affermato carattere 3 preliminare della questione medesima -, deve rilevarsi la carenza d'interesse ad ottenere la cassazione della sentenza, che ha accolto le deduzioni principali della parte. In particolare, con la declaratoria di chiusura delle liti, in conformità dell'istanza dell'I.R.E. e sulla scorta dei versamenti dallo stesso eseguiti, la Commissione Regionale ha tolto ogni efficacia agli avvisi in contestazione, anche con riguardo alle sanzioni pecuniarie, senza definire questioni sulla fondatezza o meno dei relativi atti o sulla determinazione dell'imponibile. La ritenuta inerenza di tali avvisi a tributi principali, in dissenso sul punto con le affermazioni del contribuente, si esaurisce in un passaggio argomentativo, privo di valenza decisoria, la cui eventuale revisione non potrebbe portare alcun risultato utile per l'Ente. La rilevata inammissibilità del ricorso toglie rilievo alla 1e va dichiarata con sentenza, rinunzia - frattanto intervenuta senza statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2003. Il Presidente II Cons. estensore ASSA Francesco Cristarella Orestano - Enrico Papa Zic lea Сти в Джа виков болель IL CANDELJE S 26 GIU 2003 Ame se 099