Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 1
La mancanza della data della decisione del Consiglio Nazionale forense non comporta - in difetto di previsione espressa - la nullità della stessa, stante il principio di tassatività delle nullità, secondo cui l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge. (Nella specie la S.C. ha considerato anche che la data della pronuncia, per gli effetti che ne derivavano, poteva essere ricavata da quella della notifica)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/1999, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - rel. Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI SS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO LOPARDI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELL'AQUILA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 111/98 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 29/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/99 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Massimo Miotti venne sottoposto a procedimento disciplinare davanti all'ordine degli avvocati de L'Aquila, siccome incolpato: a) di avere concorso, con terze persone, nel reato di cui all'art. 223 della legge fallimentare, in relazione all'art. 216 della stessa legge, per aver distratto una ingente somma dal passivo di un fallimento, al fine di procurare a terze persone un profitto ingiusto (art. 640 cod. pen.): in L'Aquila il 30 maggio 1994 ed in Sulmona il 30 marzo 1994; b) di essersi, in più occasioni, attivato nel coadiuvare altre persone nel reperimento di sostanze stupefacenti: in L'Aquila, fino al dicembre del 1995. Fatti accertati con sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale dell'Aquila in data 12 febbraio 1996.
Con decisione assunta nella seduta del 6 maggio 1996, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati de L'Aquila considerò l'avv. Massimo Miotti responsabile delle incolpazioni ascritte e inflisse la sanzione della cancellazione dall'albo professionale. Il Consiglio Nazionale forense - con decisione il dicembre 1997 - 29 settembre 1998 - respinse il gravame. Contro la decisione ricorre per cassazione l'avv. Massimo Miotti. Non svolgono attività difensiva le controparti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- All'esame dei motivi di ricorso conviene premettere che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, a norma dell'art. 56 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sono ricorribili per cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Quando con il ricorso su prospetti non un vizio di applicazione di norme di diritto sostanziale o processuale, ma un difetto di motivazione, le decisioni suddette sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di Cassazione, in base all'art. 111 Cost., solo in quanto la motivazione manchi affatto o non sia logicamente ricostruibile. ovvero sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice quali risulti dalla decisione impugnata (Cass., Sez. Un., 5 febbraio 1997, n. 1081). In altre parole, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto da parte del Consiglio nazionale forense integra la violazione di legge soltanto se si traduca in assoluta mancanza di motivazione, ovvero in una motivazione apparente o perplessa (Cass., Sez. Un., 5 settembre 1997, n. 8589). Conviene aggiungere che la disciplina introdotta con il nuovo codice di procedura penale sancisce il principio dell'autonomia dei procedimenti giurisdizionali. Poiché nei procedimenti disciplinari assumono rilevanza fatti e comportamenti i quali, pur non configurando ipotesi di reato, toccano l'avvocato nella sua credibilità e dignità di professionista, il giudice disciplinare può valutare autonomamente i fatti oggetto del procedimento penale (fermo restando il principio dell'immutabilità di essi, cosi come accertati dal magistrato penale).
2.1 Ciò premesso, non può essere accolto il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 158 e 132 cod. proc. civ., in quanto applicabili, e delle norme del procedimento davanti all'organo disciplinare e difetto di motivazione, sottolineando che: a) dall'epigrafe della decisione risultava far parte del collegio giudicante l'avv. Paolo Vecchioli, il quale aveva deciso di astenersi, ragion per cui non era esente da vizi la motivazione, secondo cui l'avv. Vecchioli, pur risultando in epigrafe, non aveva partecipato alla decisione (d'altra parte, avuto riguardo alle risultanze degli atti, non aveva alcun valore la dichiarazione del Miotti, il quale in proposito non poteva avere alcuna certezza); b) la decisione era nulla per mancanza della data della deliberazione, che non poteva essere sanata dalla data della notifica.
2.2 a) Poiché viene denunziato un errore in procedendo, la Corte Suprema è giudice del fatto e può esaminare gli atti del processo rilevanti per l'accertamento del vizio denunziato. Orbene, dal verbale della riunione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e procuratori de L'Aquila in data 6 maggio 1995, preso in esame dalla Suprema Corte, risulta che l'avv. Vecchioli non fece parte del collegio, da cui venne inflitta la sanzione della cancellazione dall'albo; detto collegio, infatti, fu composto dagli avvocati Lely, Del Tosto, Rossi, Bruno, Faraone, Gualtieri, Carbonara e Tempesta.
Pertanto, è sostanzialmente corretta l'affermazione degli organi disciplinari, secondo cui l'avv. Vecchioli non ebbe a partecipare alla decisione e la menzione del nome di lui nell'epigrafe costituiva un mero errore materiale. b ) Per quanto attiene alla mancanza di data in calce alla decisione, la Corte osserva che l'art. 546 n^ 3 cod. proc. pen. stabilisce la nullità della sentenza se manca la motivazione (art. 125 comma 3 stesso codice), ovvero se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo, o se manca la sottoscrizione del giudice. Avuto riguardo al principio di tassatività della nullità (art. 177 cod. proc. pen.: "l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge"), in difetto di previsione espressa non può ritenersi che la nullità della pronunzia derivi dalla mancanza della data (considerato altresi che, nella specie, la data della pronunzia, per gli effetti che ne derivano, può essere ricavata da quella della notifica).
3.1 Non è fondata la censura, secondo cui il Consiglio dell'ordine si sarebbe basato sulla sentenza di patteggiamento, che non ha alcuna efficacia ai fini del procedimento disciplinare. (Sostiene il ricorrente che nel giudizio concluso con il patteggiamento non è stata espletata una vera e propria istruttoria, ragion per cui il Consiglio dell'ordine ed il Consiglio Nazionale avrebbero dovuto provvedere ad una autonoma istruttoria: il che non è stato).
3.2 Al contrario, i consigli professionali hanno ritenuto, dopo aver svolto una adeguata istruttoria, che la partecipazione al reato, sia pure in forma subordinata ed in misura marginale, non eliminasse la grave infrazione deontologica, della quale il professionista si era reso responsabile.
4.1 Quanto al difetto di motivazione denunziato con il terzo motivo (secondo cui la motivazione dovrebbe ritenersi difettosa, perché il consiglio è pervenuto ad una declaratoria di condanna basandosi su una sentenza che non ha alcun valore ai fini disciplinari), nella motivazione concernente le questioni di fatto da parte del Consiglio Nazionale Forense non si rinviene quella assoluta mancanza, o mera apparenza o perplessità che, secondo la giurisprudenza consolidata, integra la violazione di legge. Lo stesso discorso circa la motivazione - che certamente esiste sia pure in forma sobria e talora implicita - vale per la dedotta omessa motivazione su due punti decisivi della controversia, censurata con il quarto motivo, secondo cui il Consiglio Nazionale non ha risposto in ordine alla mancata ammissione della prova, rilevante ai fini della graduazione della sanzione, tendente a dimostrare la ridotta capacità di intendere e di volere del professionista all'epoca dei fatti ed il suo stato di bisogno. 5.- Manifestamente infondata, infine, è l'eccezione di incostituzionalità, ricollegata al fatto che la normativa applicata ai fini sanzionatori è in palese contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 27 Cost., perché è impossibile graduare la sanzione disciplinare,
perché non permette alternative tra la sospensione di un anno al massimo e la cancellazione, mentre per altre categorie, inclusa quella dei magistrati, la discrezionalità è molto più ampia La previsione di diverse sanzioni disciplinati, contemplata dall'art. 40 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, consente di graduare la sanzione in proporzione alla gravità dei fatti addebitati. Il fatto che il sistema regolato dalla legge suddetta sia diverso da quello preordinato per altre categorie non viola il principio costituzionale di eguaglianza, in quanto il trattamento diverso e giustificato di casi sostanzialmente dissimili rientra nei poteri discrezionali del legislatore.
6.- Respinto il ricorso, la Corte non deve pronunziare sulle spese, posto che le controparti non hanno svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999