Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11372
CASS
Sentenza 31 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di mediazione, qualora l'attività di intermediazione sia svolta in forma societaria, l'obbligo di iscrizione nell'apposito ruolo grava in primo luogo sulla società in quanto tale ed anche sui suoi legali rappresentanti, sul preposto a tale ramo d'attività e sugli ausiliari che svolgano l'attività mediatoria per conto della società, i quali tutti dovranno possedere i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989,n.39 e dal regolamento di attuazione approvato con D.M. 21 dicembre 1990 n.452. Ne consegue che sia insufficiente, al fine del sorgere del diritto alla provvigione in capo alla società non iscritta nell'apposito ruolo che abbia esercitato attività di mediazione, il fatto che il suo legale rappresentante sia iscritto nel ruolo dei mediatori come persona fisica, in quanto ciò lo abilita a svolgere l'attività di mediazione e a percepire la provvigione in nome proprio e non anche a nome della società, con conseguente obbligo di restituire la provvigione percepita in capo al soggetto non iscritto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11372
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11372
    Data del deposito : 31 luglio 2002

    Testo completo