Sentenza 31 luglio 2002
Massime • 1
In tema di mediazione, qualora l'attività di intermediazione sia svolta in forma societaria, l'obbligo di iscrizione nell'apposito ruolo grava in primo luogo sulla società in quanto tale ed anche sui suoi legali rappresentanti, sul preposto a tale ramo d'attività e sugli ausiliari che svolgano l'attività mediatoria per conto della società, i quali tutti dovranno possedere i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989,n.39 e dal regolamento di attuazione approvato con D.M. 21 dicembre 1990 n.452. Ne consegue che sia insufficiente, al fine del sorgere del diritto alla provvigione in capo alla società non iscritta nell'apposito ruolo che abbia esercitato attività di mediazione, il fatto che il suo legale rappresentante sia iscritto nel ruolo dei mediatori come persona fisica, in quanto ciò lo abilita a svolgere l'attività di mediazione e a percepire la provvigione in nome proprio e non anche a nome della società, con conseguente obbligo di restituire la provvigione percepita in capo al soggetto non iscritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11372 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
STUDIO IMMOBILIARE VERCELLI DI CORATELLA GIUSEPPE, in persona del socio accomandatario AT GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRIA 119, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CICCHIELLO, che lo difende, giusta procura speciale per OT DR Sedita di Monza del 28/04/2000 rep. n. 17783;
- ricorrente -
contro
LE SA, MO MA RA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 698/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Terza Civile, emessa il 29/09/98 e depositata il 23/03/99 (R.G. 817/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Franco CICCHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VA IO e BR IA ZI, dopo la risoluzione consensuale di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato il 22 dicembre 1992 con AP TI, con la mediazione dello TU IM Vercelli s.a.s., convenivano - in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, per quanto ancora interessa, AT ZI, in proprio e quale legale rappresentante dello TU IM predetto, per sentir dichiarare l'inesistenza del diritto alla provvigione mediatoria in capo all'IM (sia perché l'affare non era stato concluso sia perché la società non era iscritta nel ruolo di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39) e condannare la AT al rimborso di quanto versato per quel titolo (lire 10.710.000), con interessi e rivalutazione.
Lo TU IM resisteva, affermando il proprio diritto alla provvigione, essendo la sua legale rappresentante, AT ZI, regolarmente iscritta nel ruolo degli agenti di affari in mediazione.
Non si costituiva la AT in proprio.
Con sentenza del 29 marzo 1994, il Tribunale dichiarava che nessuna provvigione era dovuta allo TU IM, ma ometteva di condannarlo alla restituzione, perché chiesta, infondatamente, solo alla AT in proprio e non anche alla società da lei rappresentata.
Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 23 marzo 1999, la Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame proposto dal VA e dalla BR, ha condannato lo TU IM (in solido con AP TI, anch'essa a suo tempo convenuta con analoga istanza restitutoria) al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di lire 10.710.000, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre lo TU IM Vercelli s.a.s. di AT GI, già di AT ZI, articolando due mezzi di annullamento.
Gli intimati VA e BR non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando la violazione di norme di diritto, in relazione all'art. 345 c.p.c., lo TU ricorrente riafferma che in grado di appello, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, è stata proposta contro di esso una domanda di condanna alla restituzione nuova rispetto alla domanda di semplice "declaratoria juris" di inesistenza del diritto alla provvigione formulata in prime cure.
Nega infatti il ricorrente che le domande attrici si possano interpretare alla luce dell'intero atto di citazione, al fine di individuarne i soggetti passivi, perché "ritenere il contrario significherebbe ammettere la possibilità per il giudice, in violazione dell'art. 112 C.p.c., di estendere dal lato soggettivo le domande proposte dagli attori e quindi, sostanzialmente, di decidere su domande mai proposte dagli stessi".
Nessun argomento decisivo può trarsi dalla citazione in giudizio della società, in persona della AT, sua legale rappresentante, perché gli attori hanno concluso per la restituzione solo nei confronti della AP o alternativamente della AT, mostrando di ben distinguere le due domande: l'una, di semplice accertamento negativo, nei confronti dell'IM Vercelli, l'altra, di condanna, nei confronti della AT. Queste censure sono infondate.
Il Tribunale ha ritenuto che la domanda di condanna al rimborso della provvigione sia stata proposta contro lo TU IM già in prime cure, come si ricava dall'interpretazione complessiva dell'atto di citazione, tenendo contro non solo della sua formulazione letterale e formale, ma bensì del suo contenuto sostanziale. Invero, dalle ragioni tutte esposte nella citazione emerge in modo inequivoco che lo scopo degli attori era quello di conseguire dalla società intermediaria la restituzione della provvigione versata a quest'ultima per la mediazione da essa svolta, tanto più che nell'atto introduttivo mancava qualsiasi riferimento alle ragioni, in fatto o in diritto, per le quali la AT, dovesse rispondere, come persona fisica, della restituzione della provvigione.
Orbene, prosegue la sentenza, gli attori, nell'atto introduttivo, rivolsero la citazione in giudizio alla AT sia nella veste di legale rappresentante della società immobiliare, sia in proprio, con la prima "vocatio" dovendo intendersi chiamata in giudizio la società, in persona della legale rappresentante, tanto vero che la citazione fu notificata anche ad essa. Avendo poi nelle conclusioni definitive gli attori chiesto la condanna della 0 signora AT" alla restituzione della provvigione, senza la precisazione di una o dell'altra delle due vesti "in proprio" o "quale legale rappresentante") per le quali era stata chiamata in giudizio, l'interpretazione complessiva dell'atto, in base agli elementi sopra indicati, porta a concludere che gli attori chiesero la condanna della AT anche nella qualità di legale rappresentante della società per la quale era stata citata, ovverossia la condanna di tale società. E che in tali termini la domanda ragionevolmente dovesse essere intesa dalla società TU IM, come in effetti è stato, è dimostrato dal fatto che quest'ultima si è costituita e ha contestato la fondatezza della richiesta restituzione.
Come è noto, l'interpretazione della domanda giudiziale spetta, in via esclusiva, al giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità, se correttamente motivata.
Nel caso in esame, come traspare dalla surriferita motivazione, la Corte ha fatto applicazione dei criteri ermeneutici più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, con un ragionamento in definitiva esente da vizi logici e da errori giuridici, e pertanto incensurabile.
Se dunque già in primo grado fu proposta, in termini non espliciti ma nettamente desumibili dall'insieme, una domanda di condanna della società alla restituzione della provvigione, ciò significa che la sua esplicita menzione nelle conclusioni d'appello non rappresenta alcuna sostanziale innovazione e non incorre, come esattamente ha ritenuto il giudice di merito, nel divieto dello "ius novorum" sancito dall'art. 345 c.p.c.. Con secondo mezzo, basato sulla violazione di norme di diritto, in relazione alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e al D.M. 21 dicembre 1990 n. 452, si sostiene che, non richiedendosi l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione delle persone giuridiche, ma soltanto dei loro legali rappresentanti, la condizione per la maturazione del diritto alla provvigione era adempiuta, nel caso in esame, con la pacifica iscrizione, in detto ruolo, della AT, socia accomandataria e legale rappresentante dello TU IM Vercelli s.a.s..
Anche questa censura è infondata.
È giuridicamente esatto, e va confermato, il ragionale col quale il Tribunale, dopo aver accertato, in punto di fatto, che l'attività mediatoria è imputabile alla società appellata perché da essa fu prestata, che la stessa società non era iscritta nel ruolo istituito con la legge 3 febbraio 1989 n. 39, essendosi iscritta soltanto il 13 maggio 1993, e che all'epoca era iscritta la sola AT come persona fisica, ha negato il diritto della società medesima alla provvigione e l'ha condannata alla restituzione di quanto percepito a questo titolo.
La tesi contraria, sostenuta dallo TU ricorrente, non può essere condivisa, per la decisiva ragione che, ben potendo l'attività di intermediazione essere esercitata non soltanto dalle persone fisiche ma altresì "in forma societaria", ossia "da una società" (come si ricava senza equivoco dall'art. 3 5^ comma della legge 3 febbraio 1989 n. 39, istitutiva del ruolo degli agenti di affari in mediazione, e dall'art. 11 1^ comma del regolamento di attuazione, approvato ccn D.M. 21 dicembre 1990 n. 452), in tal caso all'iscrizione non può che essere tenuta la società in quanto tale, proprio perché anch'essa rientra nella categoria generale dei soggetti obbligati, indifferentemente tutti "coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione" (art. 2 1^ comma della legge cit.).
Non basta tuttavia che sia iscritta nel ruolo la società di mediazione, dovendo iscriversi, oltre ad essa, anche i suoi legali rappresentanti o il preposto a tale ramo di attività, i quali tutti dovranno possedere i requisiti per l'iscrizione, nonché gli ausiliari che svolgano l'attività mediatoria per conto della società, artt. 3 3^ comma lett. C e 1^ e 2^ comma del regolamento e 3 5^ comma della legge).
Del resto questa Corte ha già affermato il principio che, secondo la vigente normativa, anche l'impresa collettiva, la quale eserciti attività di mediazione, per aver diritto alla provvigione, dev'essere iscritta nel ruolo (Cass. 2 maggio 2001 n. 6160); ne' può giovare, come è naturale, all'impresa collettiva non iscritta, l'iscrizione nel ruolo, a titolo personale, del suo legale rappresentante, come è avvenuto, secondo l'accertamento del giudice di merito, nel caso della AT, per l'appunto, all'epoca dei fatti, "iscritta nel ruolo dei mediatori come persona fisica", ciò che l'abilitava a svolgere l'attività mediatoria e a conseguire la provvigione unicamente in nome proprio.
Del resto la migliore conferma di quanto detto è proprio nella condotta dello TU IM, il quale, come la sentenza non manca di precisare, ha provveduto all'iscrizione nel ruolo il 13 maggio 1993.
Di qui l'indubbia esattezza, ai sensi degli artt. 6 e 8 della legge cit., della condanna emessa nei confronti dello TU predetto, attesa la nullità del contratto di mediazione stipulato con soggetti non iscritti nel ruolo e il conseguente obbligo, per il soggetto non iscritto, di restituzione della provvigione percepita (Cass. 15 dicembre 2000 n. 15849). Non va adottato nessun provvedimento sulle spese del presente giudizio, attesa la già rilevata assenza di difese della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, il 13 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2002