Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
L'interesse all'impugnazione del provvedimento di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - condizionante l'ammissibilità del ricorso - si configura tutte le volte in cui detto provvedimento sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica del ricorrente e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Detta lesione, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella individualizzazione della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato.(In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha escluso che possa assumere rilievo giuridico l'opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne più gravi, trattandosi di valutazione del tutto soggettiva e in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale prevista dall'art.164, comma 1, cod. pen. per la concessione del predetto beneficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/06/1999, n. 8676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8676 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 2/6/1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Luciano Deriu Consigliere N. 1075
3. Dott. Adalberto Albamonte Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Eugenio Amari Consigliere N. 36244/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ND RE DD OS n. il 23.10.1969 avverso la sentenza 9.7.1998 della Corte di Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Romano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per il rigetto del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 9 luglio 1998 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 23.01.1998 del Pretore della stessa città, sostitutiva la pena detentiva inflitta a ND RE DD OS per il reato di cui all'art. 341 c.p., con la corrispondente sanzione pecuniaria di L. 1.500.000.
Avverso detta sentenza la ND ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la corte territoriale, avendo convertito la pena detentiva nella sanzione pecuniaria, avrebbe dovuto revocare il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto la mancata revoca avrebbe potuto arrecarle pregiudizio, posto che, qualora, in futuro, avesse ancora bisogno di detto beneficio, esso potrebbe esserle concesso solo una volta.
Osserva il Collegio che il ricorso deve essere dichiarato, ai sensi dell'art. 591, 1^ Comma, lett. a) in relazione all'art. 568, 4^ comma c.p.p., inammissibile.
Al riguardo sono intervenute le Sezioni Unite (sent. 16 marzo 1994, ric. Rusconi, in G.P. 1994, III, 263), individuando i limiti dell'impugnabilità delle statuizioni inerenti alla sospensione condizionale della pena.
Con detta sentenza è stato affermato che "... l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consiste nella 'individualizzazione' della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato".
In applicazione del principio la Corte ha escluso che possa assumere rilevanza giuridica, come nel caso di specie sostenuto dalla ricorrente, la mera opportunità, prospettata dall'impugnante di riservare il beneficio per eventuali ulteriori condanne, trattandosi, oltre che di valutazione certamente in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, imposta dall'art. 164, 1^ comma c.p., per la concessione del medesimo beneficio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto della natura dei motivi, al versamento della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali ed a versare la somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999