Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/10/2003, n. 15577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15577 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
DIRITTI REGISTRAZIONE LLI E MATERIA EQUA RIPARAZIONE BO DA ESENTE A SOGGETTA 55 77/03 ICA ITALIANA IN NOME DEL LA CORTE SUPRSUPR MADICASSAZIONE Oggetto IRRAGIONEVOLE SEZIONE PRIMA CIVILE DURATA DEL PROCESSO EQUA RIPARAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 26857/02 - Presidente- Dott. RI DELLI PRISCOLI Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere .31737 Cron. - Rel. Consigliere Dott. RI ADAMO 4095 Rep. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ud 28/03/2003 Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 85226 SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SASSO EMILIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTEZEBIO 30, presso l'avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO BOTTARI, giusta procura in calce al 2003 controricorso;
808 - controricorrente 0 avversO il decreto della Corte d'Appello di GENOVA, depositato il 12/08/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2003 dal Consigliere Dott. RI ADAMO;
udito per il ricorrente l'Avvocato D'Avanzo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e rinuncia al primo motivo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo ON e IO TE in data 4.12.1989 conveni- vano in giudizio, avanti al Tribunale di Prato, EM AS unitamente alla sua assicurazione, per sentirla condan-nare al risarcimento dei danni da lei prodotti a seguito di un incidente stradale. Essendosi il giudizio protratto oltre il termine di ragionevole durata, la AS conveniva avanti alla Corte di appello di Genova il Ministero della Giustizia per sentirlo condannare al pagamento dell'equa riparazione prevista dalla L. n 89/01. La Corte di appello di Genova con decreto in data 12.8.2002 condannava il Ministero a pagare in favore della AS la somma di euro 6000,00 a titolo di danno 2 non patrimoniale, respingeva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale. Per la cassazione del decreto della Corte di appel- lo propone ricorso, fondato su due motivi, il Ministero della Giustizia. Resiste con controricorso EM AS. Motivi della decisione Con il primo motivo di cassazione la ricorrente la- menta violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. n 89/01 nonchè omessa ° insufficiente motivazione su תנך punto decisivo della controversia. Assume la ricorrente che la domanda di equa ripara- zione non può essere proposta prima che si sia concluso il grado di giudizio protrattosi oltre il termine di ragionevole durata, posto che diversamente opinando si consentirebbe alle parti del giudizio di creare artifi- ciosamente motivi per ricusare il giudicante, la cui condotta abbia determinato l'irragionevole durata del giudizio. L'Avvocatura dello Stato, con dichiarazione a ver- bale, ha rinunziato al primo motivo di cassazione sic- chè sul punto va dichiarata cessata la materia del con- tendere, ritenendo il Collegio di aderire a quella par- te della giurisprudenza che ritiene rinunziabili singo- li motivi del ricorso per cassazione da parte del di- 3 fensore munito di sola procura ad litem. ( Cass. civ. sez.L.
5.1.1995 n 155; Cass. civ. sez. I 18.4.1998 n 3949; contra nel senso della necessità di procura spe- ciale Cass. civ. sez. I 6.5.1997 n 3941 ) . Va pertanto dichiarata cessata la materia del con- tendere in relazione al primo motivo. Con il secondo motivo il Ministero della Giustizia censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 2 L. 89/01 nonchè per omessa o in- sufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della vertenza. Osserva 1'Amministrazione ricorrente che il danno patrimoniale e non patrimoniale non è insito nell'irra- gionevole durata del processo ma costituisce una conse- guenza di tale durata sicchè deve sempre essere provato dal richiedente, principio questo non tenuto presente dalla Corte di appello. Il motivo è fondato e va pertanto accolto. Invero la Corte di cassazione ha già precisato che il danno, patrimoniale e non patrimoniale, è una conse- dell'irragionevole durata del giudizio, sicchè guenza incombe al richiedente 1' onere di fornire la prova della propria pretesa, prova che, in relazione al danno non patrimoniale, può essere data anche per presunzio- ni, che devono essere quanto meno dedotte dal richie- 4 dente. ( Cass. civ. sez. I 8.8.2002 n 11987 ) Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto il danno non patrimoniale insito nell'irragionevole durata del processo e non conseguenza della stessa sicchè il secondo motivo va accolto, l'impugnato decreto va cassa- to con rinvio alla C.A. di Genova, diversa sezione, . n l a perchè accerti se il danno non patrimoniale sia stato provato dalla richiedente, fornendo sul punto, in caso positivo, adeguata motivazione. Le spese del giudizio di legittimità vanno riserva- te al giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione al primo motivo, accoglie il secondo moti- vo del ricorso, cassa l'impugnato decreto in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.A. di Genova, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimi- tà. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 28.marzo.2003 Il Consigliere estensore Il Presidente Maris Mary (RI LL SC (RI MO) lla s ОВ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile CANCELLIERE Depositato a Cancelaria Andrea Bianch 17 OTT 2003 IL CANCELLIERE