Sentenza 23 giugno 2009
Massime • 1
È configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. per il caso in cui il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche quando la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata ritenuta sussistente l'aggravante in un caso in cui il furto aveva avuto ad oggetto un portamonete sottratto dall'interno di una borsa che la persona offesa aveva appoggiato sul proprio tavolo di lavoro, presso gli uffici dell'agenzia del demanio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2009, n. 39096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39096 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 23/06/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1912
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 033641/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CO NA, N. IL 06/10/1969;
avverso SENTENZA del 21/05/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1 - IO RD ricorre, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, del 21 maggio 2008, che ha confermato, in punto di responsabilità, di qualificazione giuridica del fatto e di determinazione della pena, la sentenza del tribunale della stessa città che, nelle forme del rito abbreviato, lo ha ritenuto colpevole del delitto di furto aggravato ex art. 625 c.p., n. 7 e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art.62 c.p., n. 6, con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante ed alla recidiva contestate, applicata la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione e Euro 200,00 di multa.
Al IO è stato contestato di essersi impossessato di un portamonete custodito dalla parte offesa in una borsa appoggiata sul proprio tavolo di lavoro, presso gli uffici della agenzia del demanio di Catanzaro.
Deduce il ricorrente la violazione dell'art. 625 c.p., n. 7 e art.127 c.p.p. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata, in realtà, a suo giudizio, insussistente, donde la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.
2 - Il ricorso è infondato.
Con l'aggravante disciplinata dall'art. 625 c.p., n. 7, il legislatore ha inteso apportare, attraverso la previsione di una pena più grave, una più efficace tutela alle cose mobili che il proprietario lasci, anche solo provvisoriamente, incustodite, per necessità o per consuetudine, e che possono, quindi, più facilmente essere sottratte al legittimo proprietario, nonché delle cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici. Situazioni che legittimamente i giudici del merito hanno ritenuto di riscontrare nel caso di specie, in cui l'oggetto sottratto, posto all'interno di una borsa lasciata incustodita in un luogo pubblico, quale è un ufficio dello Stato, abitualmente frequentato da numerose persone esterne all'ufficio stesso, era anche esposto per consuetudine alla pubblica fede.
Rientra, invero, nella pratica quotidiana degli impiegati di un ufficio, pubblico o privato che sia, appoggiare sul tavolo di lavoro i propri effetti personali e di lasciarli incustoditi, confidando nel senso collettivo di rispetto della proprietà altrui. Effetti, quindi, esposti alla pubblica fede, intesa quale senso di rispetto verso la proprietà altrui sul quale fa affidamento chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita. L'aggravante risulta integrata anche sotto il profilo della cosa lasciata incustodita in stabilimenti o uffici pubblici, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte che la ritiene sussistere indipendentemente dal fatto che la cosa sottratta appartenga all'ufficio o stabilimento o a persona che vi sia addetta, ovvero che abbia più o meno attinenza con le attività che vi vengono svolte, posto che "la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici" - Cass. n. 13099/08 - (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza dell'aggravante in un caso in cui il furto aveva avuto ad oggetto un telefono cellulare sottratto dall'interno del soprabito che la persona offesa, dovendo conferire con un funzionario, aveva lasciato nella sala d'attesa dell'ufficio cui il funzionario era addetto). È vero, peraltro, che tale secondo profilo della contestata aggravante il giudice del gravame non ha specificamente trattato;
è anche vero, però, che lo stesso giudice, anche con riguardo al tema della sussistenza dell'aggravante, ha espressamente richiamato la sentenza di primo grado, alla quale ha rimandato, che ha trattato anche tale aspetto della questione, in termini evidentemente recepiti dalla corte territoriale. Ciò che consente di escludere che, sotto tale profilo, possa ipotizzarsi il vizio di motivazione della sentenza impugnata, peraltro neanche proposto dall'imputato. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2009