Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2009, n. 39096
CASS
Sentenza 23 giugno 2009

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È configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. per il caso in cui il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche quando la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata ritenuta sussistente l'aggravante in un caso in cui il furto aveva avuto ad oggetto un portamonete sottratto dall'interno di una borsa che la persona offesa aveva appoggiato sul proprio tavolo di lavoro, presso gli uffici dell'agenzia del demanio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2009, n. 39096
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39096
    Data del deposito : 23 giugno 2009

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