CASS
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 5442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5442 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANZARO nei confronti di: KP DR nato a [...]( NIGERIA) il 29/03/1978 avverso l'ordinanza del 20/08/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
sentite le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5442 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 09/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/08/2025 il Tribunale di Catanzaro ha annullato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro del 10/07/2025 applicativa della misura cautelare del sequestro preventivo funzionale alla confisca, per difetto di motivazione sul periculum in mora, e ha disposto la restituzione di quanto appreso nei confronti dell'avente diritto, terzo interessato BO DR, ex coniuge di RA AT, indagato nell'odierno procedimento per reati in materia di narcotraffico internazionale. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, direzione distrettuale antimafia, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente rappresenta la assoluta consistenza del quadro indiziario inerente la posizione dell'ex coniuge della BO, RA AT al quale è contestato anche il reato associativo, ritenendo che erroneamente il giudice del riesame ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse carente di motivazione in ordine al profilo del periculum in mora. Al contrario, il GIP nell'ordinanza applicativa della misura ha richiamato, nel corpo del tessuto motivazionale, per relazionem tutte le argomentazioni e le richieste del pubblico ministero in ordine ai gravi indizi e anche in punto di periculum in mora. Pertanto, il GIP, nell'ordinanza genetica annullata, aveva motivato anche in ordine al profilo del periculum in mora, facendo propria la motivazione e le argomentazioni contenute nella suddetta richiesta in ordine ai profitti conseguiti dalla commercializzazione della sostanza stupefacente ai quali è applicabile la confisca e alla possibilità che gli indagati possano alienare fittiziamente i beni nelle loro disponibilità per scongiurare i rischi di misure ablative, considerato che già taluni dei coindagati hanno proceduto alla intestazione di beni a familiari e a persone di fiducia e a vari cambi di residenza. Con riferimento specifico a AT RA il Pubblico Ministero, nella richiesta cautelare, aveva anche evidenziato che le ipotesi delittuose contestate costituiscono reati spia per l'applicazione di una misura ablativa in materia antimafia, di cui l'indagato è a conoscenza. Il RA, infatti, ha rinvenuto una microspia nella propria autovettura e ha avvertito i propri associati di essere soggetto ad intercettazioni tanto da dotarsi di jammer ovvero di disturbatori di frequenza. Ne deriva l'esigenza di applicare la misura anticipatoria del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 comma 2, cod. proc. pen., considerato peraltro che i beni sono ancora attualmente intestati alla ex compagna, sebbene sia ormai interrotta la convivenza. Erroneamente il giudice del riesame ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse carente di motivazione in ordine al profilo del periculum in mora. 1. Il Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1.Le Sezioni Unite hanno, infatti, condivisibilmente affermato la legittimità della motivazione per relationem, a condizione che essa: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame (Sez. U, 21/06/2000, Primavera). 1.2. Si premette che il Tribunale del riesame aveva rilevato l'assenza grafica di motivazione in punto di periculunn in mora e ritenuto che, in assenza di un rinvio espresso da parte del GIP, nessuna integrazione fosse ammissibile, conformandosi al principio per il quale in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame formulare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di "periculum in mora" nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 2024, Emme, Rv. 285747 - 01). 1.3.Nel caso in disamina, si osserva che nell'ordinanza applicativa della misura cautelare reale, il Gip, dopo aver esaurito l'esame del profilo indiziario, ha dedicato al tema della necessità del vincolo specifiche argomentazioni, richiamando espressamente le considerazioni formulate nella richiesta del PM. Il GIP, nell'ordinanza applicativa, in particolare, ha evidenziato, rinviando sul punto alla dettagliata analisi contenuta nella richiesta cautelare reale, le condotte di interposizione fittizia di beni mobili ed immobili, finalizzate proprio ad evitare interventi ablatori da parte dell'autorità giudiziaria, di per sé significative del periculum in mora, così indicando le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Trattasi di motivazione che eventualmente il giudice del riesame avrebbe potuto legittimamente integrare ma che certamente non è inesistente, onde erroneamente il giudice a quo ha ritenuto l'impossibilità di procedere a un intervento integrativo. Ne deriva la necessità di un pronunciamento rescindente, dovendo il giudice del controllo riesaminare il profilo inerente alla ravvisabilità o meno del periculum in mora. 2. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. 2
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc pen.
sentite le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5442 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 09/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/08/2025 il Tribunale di Catanzaro ha annullato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro del 10/07/2025 applicativa della misura cautelare del sequestro preventivo funzionale alla confisca, per difetto di motivazione sul periculum in mora, e ha disposto la restituzione di quanto appreso nei confronti dell'avente diritto, terzo interessato BO DR, ex coniuge di RA AT, indagato nell'odierno procedimento per reati in materia di narcotraffico internazionale. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, direzione distrettuale antimafia, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente rappresenta la assoluta consistenza del quadro indiziario inerente la posizione dell'ex coniuge della BO, RA AT al quale è contestato anche il reato associativo, ritenendo che erroneamente il giudice del riesame ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse carente di motivazione in ordine al profilo del periculum in mora. Al contrario, il GIP nell'ordinanza applicativa della misura ha richiamato, nel corpo del tessuto motivazionale, per relazionem tutte le argomentazioni e le richieste del pubblico ministero in ordine ai gravi indizi e anche in punto di periculum in mora. Pertanto, il GIP, nell'ordinanza genetica annullata, aveva motivato anche in ordine al profilo del periculum in mora, facendo propria la motivazione e le argomentazioni contenute nella suddetta richiesta in ordine ai profitti conseguiti dalla commercializzazione della sostanza stupefacente ai quali è applicabile la confisca e alla possibilità che gli indagati possano alienare fittiziamente i beni nelle loro disponibilità per scongiurare i rischi di misure ablative, considerato che già taluni dei coindagati hanno proceduto alla intestazione di beni a familiari e a persone di fiducia e a vari cambi di residenza. Con riferimento specifico a AT RA il Pubblico Ministero, nella richiesta cautelare, aveva anche evidenziato che le ipotesi delittuose contestate costituiscono reati spia per l'applicazione di una misura ablativa in materia antimafia, di cui l'indagato è a conoscenza. Il RA, infatti, ha rinvenuto una microspia nella propria autovettura e ha avvertito i propri associati di essere soggetto ad intercettazioni tanto da dotarsi di jammer ovvero di disturbatori di frequenza. Ne deriva l'esigenza di applicare la misura anticipatoria del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 comma 2, cod. proc. pen., considerato peraltro che i beni sono ancora attualmente intestati alla ex compagna, sebbene sia ormai interrotta la convivenza. Erroneamente il giudice del riesame ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse carente di motivazione in ordine al profilo del periculum in mora. 1. Il Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1.Le Sezioni Unite hanno, infatti, condivisibilmente affermato la legittimità della motivazione per relationem, a condizione che essa: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame (Sez. U, 21/06/2000, Primavera). 1.2. Si premette che il Tribunale del riesame aveva rilevato l'assenza grafica di motivazione in punto di periculunn in mora e ritenuto che, in assenza di un rinvio espresso da parte del GIP, nessuna integrazione fosse ammissibile, conformandosi al principio per il quale in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame formulare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di "periculum in mora" nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 2024, Emme, Rv. 285747 - 01). 1.3.Nel caso in disamina, si osserva che nell'ordinanza applicativa della misura cautelare reale, il Gip, dopo aver esaurito l'esame del profilo indiziario, ha dedicato al tema della necessità del vincolo specifiche argomentazioni, richiamando espressamente le considerazioni formulate nella richiesta del PM. Il GIP, nell'ordinanza applicativa, in particolare, ha evidenziato, rinviando sul punto alla dettagliata analisi contenuta nella richiesta cautelare reale, le condotte di interposizione fittizia di beni mobili ed immobili, finalizzate proprio ad evitare interventi ablatori da parte dell'autorità giudiziaria, di per sé significative del periculum in mora, così indicando le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Trattasi di motivazione che eventualmente il giudice del riesame avrebbe potuto legittimamente integrare ma che certamente non è inesistente, onde erroneamente il giudice a quo ha ritenuto l'impossibilità di procedere a un intervento integrativo. Ne deriva la necessità di un pronunciamento rescindente, dovendo il giudice del controllo riesaminare il profilo inerente alla ravvisabilità o meno del periculum in mora. 2. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. 2
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc pen.