Sentenza 16 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2002, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula A 0 22 93 /02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.13721/99 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron.5546 " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. -Ud. 30.11.2001 " Florindo Minichiello " 11 Stefano M. Evangelista "1 -Oggetto: " GA LE " - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- SO, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e GA Pesco- 4628 solido, con domicilio eletto in Roma presso l'Avvocatura cen- trale dell'Istituto in via della Frezza n. 17 ricorrente
contro
FALASCHI Emma intimata 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Arezzo n° 156/99 in data 19 febbraio/24 aprile 1999 (R.G. 1708/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 novembre 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo Col ricorso in epigrafe specificato, 11.N.P.S. sollecita la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Arezzo, giudicando dell'appello proposto dallo stesso Istituto avverso la sentenza del locale pretore (che l'aveva condannato. in applicazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, a liquidare alla parte privata la pensione di reversibilità, computandone la quota di spettanza sulla base dell'importo dovuto al dante causa nella misura risultante dall 'integrazione al trattamento minimo), ne ha dichiarato l'inammissibilità. Il tribunale, invero, ha rilevato che rispetto alla data di notificazione della sentenza impugnata, la proposizione del gravame risultava tardiva, per essere, al momento del deposito del ricorso, ampiamente scaduto il termine breve di impugnazione, stabilito dalla legge. Ha aggiunto che a diverse conclusioni non poteva pervenirsi in base alle disposizioni concernenti l'estinzione dei processi pendenti e l'inefficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato, in materia di attribuzione delle prestazioni nascenti dalla sopra citata sentenza costituzionale (decreti - legge nn. 166, 295, 396 e 499 del 1996, decaduti per difetto di tempestiva conversione, ma produttivi di effetti consolidati dalla norma di sanatoria di cui all'art. 1, sesto comma, della legge n. 608 del 1998, di conversione del d.l. n. 510 del 1996, e dalla successiva reiterazione della medesima ad opera dell'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996), dovendosi ravvisar il presupposto di siffatta inefficacia nella pendenza di un procedimento di impugnazione già introdotto, non già del solo termine per introdurlo. Questa ininfluenza della menzionata disciplina sulle regole di formazione del giudicato, inoltre, non era ver.uta meno per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 73 comma quarto della legge 23 dicembre 1998, n. 448, essendosi tale norma limitata a chiarire che la pronuncia di 3 estinzione resa nel giudizio di impugnazione non comportava il passaggio in giudicato della sentenza impugnata La parte privata non si è costituita. Motivi della decisione LI.N.P.S., denunciando violazione della sopra citata normativa, nonché dell art. 1, commi 181, 182, 183, 184, della legge n. 662 del 1996 e degli artt. 324, 325, 326, 327 cod. proc. civ., sostiene che tra gli effetti prodotti dall'ultimo decreto-legge non convertito, recante il n. 499 del 1996, come dai decreti precedenti (effetti oggetto della sanatoria di cui all'art. 1 della legge n. 608 del 1996) rientra l'inefficacia delle sentenze, la quale necessariamente travolge anche la loro notificazione, e che la decadenza dei decreti aveva reso operante il termine annuale di impugnazione, con conseguente applicabilità dell'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996, prevedente, a sua volta, l'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto le questioni riguardanti l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Precisa, poi, il ricorrente che questo assunto è stato definitivamente ed irrefutabilmente avallato dalla norma interpretativa dettata dall'art. 73, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le esposte censure non hanno fondamento. La Corte ha già esaminato questioni identiche, per la soluzione delle quali ha formulato, con la sentenza 22 dicembre 1998, n. 12792, il principio di diritto secondo cui, "l'art. 1, comma terzo, di ciascuno dei decreti-legge nn. 166, 295, 396 e 496 del 1996 (gli effetti dei quali provvedimenti, decaduti per mancanza di tempestiva conversione, sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma sesto, della legge 28 novem.ore 1966, n. 608), nel prevedere (con norma poi ripetuta dall'art. 1, comma centottantatreesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) l'estinzione d'ufficio dei 4 giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e la cessazione di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, non ha inciso sulla comune disciplina processuale dei termini di impugnazione. Pertanto, con riguardo ad appello proposto entro l'anno, ma oltre il termine breve (decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado e non sospeso dalla norma in questione), il giudice di secondo grado non può pronunciare tale estinzione, non potendo configurarsi pendenza del giudizio di impugnazione nel caso di gravame tardivamente proposto e perciò inammissibile". Il principio, recepito in successive sentenze (v., fra le tante, Cass. n. 12803 n. 12811 del 1998), è stato ulteriormente ribadito (Cass. 8 aprile 2000, n. 4474; Id. 3 febbraio 2000, n. 1184), essendosi ritenuta non ostativa la sopravvenuta norma di cui all'art. 73, quarto comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che testualmente dispone: "L'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, va interpretato nel senso che fra gli effetti dallo stesso fatti salvi rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati nel predetto comma, ancorché notificati, che si estende fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662". Si è, al riguardo, osservato che l'inclusione delle sentenze impugnabili, ancorché notificate, nel novero dei provvedimenti giurisdizionali dei quali la richianzata normativa prevede l'inefficacia, non può considerarsi equivalente, contrariamente a quanto si pretende dall'Istituto ricorrente, all'affermazione di inidoneità delle medesime alla formazione del giudicato, neanche nel caso in cui non siano state, a seguito della loro notificazione, tempestivamente impugnate. 5 Ad escludere questa scelta interpretativa hanno indotto le considerazioni seguenti, che il Collegio condivide e fa proprie. La norma sopravvenuta, nel precisare che fra gli effetti salvati "rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali", chiaramente non stabilisce affatto in che cosa consista tale "inefficacia", né con quali conseguenze trovi attuazione, e si limita soltanto a chiarire il significato della norma interpretata, nella parte concernente l'ambito oggettivo di riferimento degli effetti suddetti, così indicando la natura dei provvedimenti dei quali debba ritenersi operante l'inefficacia stessa. La successiva specificazione che una siffatta espansione verso i provvedimenti giudiziali non è preclusa dalla loro notificazione è, ancora una volta, identificativa dei requisiti dei provvedimenti stessi, non anche determinativa delle modalità di applicazione della sancita inefficacia. Né diversamente può dirsi dell'ultima parte della norma in esame, la quale riguarda l'ambito temporale della disposta sanatoria ed ha la funzione di coprire il periodo che risultava escluso dalla disposizione interpretata. Il contesto precettivo risultante dalla sintesi della norma interpretativa e di quella interpretata non esonera, dunque, l'interprete dall'identificazione delle conseguenze della sanzione di inefficacia e dal dare soluzione, in particolare, alla questione se essa operi de jure, nel senso che i provvedimenti giudiziali cui si riferisce perdano qualsiasi rilevanza giuridica per il solo fatto dell'entrata in vigore della norma di previsione;
o se, per la sua realizzazione, presupponga necessariamente una pronuncia di estinzione del processo. La seconda alternativa è, ad avviso della Corte, quella esatta, militando in suo favore argomenti esegetici di tipo letterale e di carattere sistematico. 6 In primo luogo, si osserva che la configurazione della dichiarazione officiosa di estinzione come presupposto necessario per l'operatività della sanzione di inefficacia di provvedimenti giudiziali trova significativo riscontro in una pedissequa topografia normativa, percependosi in modo evidente, nella struttura della norma interpretata, il valore preliminare attribuito dal legislatore a tale dichiarazione, per essere solo dopo la previsione della medesima e quindi, quale disciplina delle relative conseguenze - stabilita la inefficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato. Ruotando la disciplina sul cardine dell'emissione di un provvedimento giurisdizionale, quale è, indiscutibilmente, la declaratoria di estinzione, se ne deve dedurre che la sua operatività è condizionata dal regime della relativa pronuncia e, quindi, in primo luogo dall'assenza di giudicato;
mentre, quando un procedimento sia ancora pendente, l'essere quella disciplina intervenuta prima o dopo la pronuncia della sentenza è circostanza che rileva esclusivamente sotto il profilo delle modalità di accesso alla pronuncia di estinzione, non già sul piano della necessaria strumentalità della medesima rispetto alle finalità perseguite dal legislatore. Nella prima ipotesi, infatti, non si pone alcun problema di inefficacia, ma solo di preclusione alla deliberazione della sentenza, dovendo il giudice davanti al quale il procedimento si svolge provvedere, senz'altro, alla declaratoria di estinzione;
nella seconda, la pronuncia della sentenza pone le condizioni perché possa formarsi il giudicato, sicché la parte che intenda rimuoverle, profittando del regime di estinzione officiosa (e così ottenendo la rimozione della sentenza impugnata, a prescindere da qualunque esame del merito delle questioni controverse) ha l'onere di provvedere all'impugnazione. Del resto, se la sanzione di inefficacia dovesse ritenersi tale da sottrarre alla sentenza notificata la sua idoneità al giudicato formale allo spirare del termine brev: di 7 impugnazione, ove questa non sia stata proposta, se cioè, essa potesse operare a prescindere da qualsiasi declaratoria di estinzione, dovrebbe anche trarsene la conseguenza della non riferibilità della pronuncia di estinzione al giudizio di impugnazione, la cui introduzione sarebbe ipso facto preclusa dalla giuridica inesistenza del provvedimento impugnato;
laddove, riferendosi la previsione di estinzione al soo giudizio di primo grado, risulterebbe incongrua la sanzione di inefficacia riferita, genericamente, alle sentenze non ancora passate in giudicato e non già, più specificamente, alle sentenze non definitive. Rimane, dunque, ancora attuale, nonostante l'interpretazione autentica della norma di sanatoria degli effetti dei citati decreti-legge convertiti, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza circa l'estraneità di questa norma alla materia della notificazione delle sentenze e delle relative conseguenze, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, quale disciplinato dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ovvero, ed è lo stesso, al tema della formazione del giudicato. E, sul piano sistematico, nulla impedisce di continuare a cogliere il proprium della sanzione di inefficacia nella necessità, già sottolineata nella ricordata giurisprudenza, di coordinamento della disciplina speciale dell'estinzione (apprestata dal legislatore nella materia de qua con intento deflattivo del contenzioso e di conformazione del regolamento degli interessi sostanziali in contesa, sia ai dettami delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, sia al quadro delle compatibilità finanziarie) con la disciplina comune, la cui operatività avrebbe comportato, ai sensi degli artt. 310, secondo comma, e 338 cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. 0 08 In conclusione il ricorso dell'I.N.P.S. deve essere rigettato, ma senza condanna del ricorrente al pagamento di spese processuali, non essendovi stata resistenza dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30 novembre 2001 IL CONSIGLIERE - ESTENSORESine Mercuri IL PRESIDENTE Bruns Balti clls ене I A 0 D 1 S , 3 S . O 3 A T L 5 T R L , IL CANCELLIERE A . O ' A B S L Depositato in Cancelleria N E L I P E D 3 S D 7 I A - I oggi, 16 FEB. 2002- N T 8 S - S G N 1 O O E 1 IL CANCELLIERE P S A M I O M R E D I Th e A E G A , O G D O T E R T E L I T T S R I I N A G E D L S E L E R O E D 9