Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ALIANA DE POPOLO ITALIANO IN N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 11665/2001 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 3160 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Udienza 26 novembre 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 8 S.T. MICROELECTRONICS s.r.l. (già SGS THOMSON 1 MICROELECTRONICS s.r.l.), in persona del suo legale 0 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Andronico e Antonio Leonardi e domiciliata elettivamente pepsaw. M. Autoui ", in Roma alla via Ennio Quirino Visconti n. 20 giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
4859
contro
LA PORTA ANGELICA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Mangano e Carlo De Marchis, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma alla via Bergamo n. 3, giusta procura a margine del ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Catania-Sezione Lavoro n. 1902/2000 del 18 aprile 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 824/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 novembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Mario Antonini (per delga dell'avv. Andronico) e Cesare De Marchis. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del R N Lavoro di Catania CA La RT conveniva in giudizio la SGS - THOMSON MICROELECTRONICS s.r.l. esponendo di essere stata assunta dalla cennata società e di essere stata successivamente collocata in "cassa integrazione guadagni straordinari” (in acronimo: "c.i.g.s.") senza rotazione e chiedendo che venisse dichiarato 2 illegittimo il licenziamento intimatole in data 20 dicembre 1996 per violazioni concernenti l'originario collocamento in "c.i.g.s." e l'omessa rotazione e per l'inosservanza della procedura e dei criteri di scelta disciplinati dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223/1991. La ricorrente richiedeva, quindi, la condanna della società convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato, ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese e compensi del giudizio. Si costituiva in giudizio la S.T. MICROELECTRONICS s.r.l. che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. - suL'adito Pretore accoglieva la domanda attorea e impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Catania (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello condannando l'appellante alle spese del grado. Avverso tale sentenza la S.T. MICROELECTRONICS s.r.l. propone ricorso affidato a due motivi e sostenuto da "memoria ex art. 378 cod. proc. civ.". L'intimata CA La RT resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 I . Con il primo motivo la società ricorrente denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 4, commi 3, 5, 7 e 12, e dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223; dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1994, n. 56 (recte, del d.l. 26 novembre 1993, n. 478, conv., con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56); degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., con riferimento all'accordo sindacale dell'11 dicembre 1996; nonché vizio di motivazione su punti decisivi della controversia" - a) censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto la illegittimità dei criteri di scelta per la mancata previsione di alcuna comparazione, neppure sotto il profilo tecnico organizzativo, tra i 52 lavoratori reduci dalla c.i.g.s. e gli altri dipendenti dello stabilimento, neppure con quelli, anche se non collocati in c.i.g.s., inquadrati nelle stesse fasce professionali o in altre لی equivalenti ovvero addetti a reparti analoghi>>; b) deduce che il گا Tribunale ha omesso di valutare che la procedura di mobilità attivata dalla STM andava inserita all'interno di un risalente dialogo sindacale>>, nel corso del quale erano stati concordati nel tempo, tra l'azienda e le organizzazioni sindacali il ricorso alla "cassa integrazione guadagni”, alla mobilità lunga, ai prepensionamenti e agli altri ammortizzatori sociali;
c) assume che il piano di ristrutturazione si è realizzato sotto il costante controllo sindacale e pubblico, senza che mai fosse eccepita la illegittimità delle procedure;
sottolinea il fatto che 4 le due ultime proroghe della c.i.g.s. erano state richieste ai sensi della legge n. 56/94, dopo un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro il 5 ottobre 1995; deduce, quindi, che, in tale contesto, il controllo giudiziale andava ristretto alla regolarità formale della procedura;
d) rileva che, qualora al termine della procedura la STM avesse licenziato dei lavoratori diversi da quelli che avevano goduto delle ultime due proroghe della c.i.g.s., si sarebbe realizzata una ulteriore (e fraudolenta) proroga della c.i.g.s., in quanto i lavoratori licenziati avrebbero fruito di quattro anni di mobilità e non di due, come, invece, era stato previsto per i 52 lavoratori "esuberi strutturali" al momento della concessione della proroga della c.i.g.s.; e) addebita al Tribunale di Catania di avere violato le regole di ermeneutica contrattuale nella interpretazione dell'accordo 11 dicembre 1996 (di cui riporta alcuni stralci), non tenendo conto che l'utilizzo in via esclusiva del criterio delle esigenze tecnico produttive, oltre che pienamente legittimo (come sottolineato dalla Corte R A Costituzionale nella sentenza n. 268/94), era rispettoso dei principi di razionalità e non discriminazione. Con il secondo motivo la società ricorrente denunziando - violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 9, della legge n. 223/91 e dell'art. 1 del d.l. n. 483 del 1993 (come convertito con la legge n. 56 del 1994), nonché vizio di motivazione su punti decisivi 5 della controversia" - a) deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere non rispondente alla disciplina dettata dal comma 9 dell'art. 4 della legge 223/91 la comunicazione effettuata una volta esaurita la procedura di mobilità; b) assume che la valutazione sulla completezza e sufficienza di tale comunicazione non poteva essere limitata all'esame del singolo atto, dovendosi quest'ultimo inserire all'interno dell'intera serie di atti della procedura nell'ambito della quale (ed ancora prima sin dall'avvio del piano di ristrutturazione aziendale) le organizzazioni sindacali hanno potuto, regolarmente e con pienezza di informazioni, esercitare le funzioni di "controllo" previste dalla legge, con una partecipazione attiva (cogestione) a tutti i processi aziendali>>: le indicazioni - secondo la ricorrente della comunicazione finale ex art. 4, comma 9, della legge 223/91 andavano, quindi, integrate con tutti gli altri atti della procedura;
sicché la comunicazione aveva certamente raggiunto lo scopo. II -. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. Al riguardo la sentenza del Tribunale di Catania si basa su due distinte ed autonome motivazioni. Con la prima si rileva che il licenziamento impugnato è illegittimo per la illegittimità dei criteri di scelta risultanti nell'accordo dell'11 dicembre 1996, accordo che, anziché dettare i criteri cui avrebbe dovuto poi attenersi l'imprenditore, si era risolto nella 6 immediata individuazione dei lavoratori da licenziare (i 52 lavoratori in cassa integrazione), senza alcuna comparazione, neppure sotto il profilo tecnico organizzativo, tra tali lavoratori e gli altri, anche se non collocati in c.i.g.s., inquadrati nelle stesse fasce professionali o in altre equivalenti ovvero addetti a reparti analoghi. Si aggiunge, poi, che, anche a voler ritenere legittimi tali criteri, comunque il licenziamento è inefficace perchè la comunicazione ex art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991 non contiene la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, della stessa legge. Il primo motivo di ricorso è rivolto a criticare la prima motiva- खण zione;
il secondo motivo è diretto, invece, a contestare la seconda. Ne consegue che il rigetto di uno solo dei due motivi comporta il rigetto del ricorso, esonerando dall'esame dell'altro, in quanto, giusta quanto ritenuto con orientamento giurisprudenziale consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia avuto esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. 7 Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza nella sua interezza, o in un suo singolo capo, idest di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto integralmente, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente, Cass. n. 5149/2001). III - Tanto premesso e considerato, il primo motivo appare chiaramente infondato. Se è vero che, come ritenuto nella sentenza di questa Corte n. 3133 del 24 marzo 1998, il criterio delle esigenze tecnico-produttive può essere legittimamente utilizzato come solo parametro di i l r determinazione del personale da collocare in mobilità in sede di accordi sindacali che concludono la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 223 del1991, è anche vero, però, che deve essere rispettato il principio di non discriminazione tra i lavoratori ed il principio della razionalità delle regole pattuite. Il Tribunale di Catania ha escluso che, nella fattispecie in esame, fossero stati rispettati tali principi, rilevando che fin dalla comunicazione preventiva i lavoratori eccedenti erano già stati 8 individuati nei 52 in cassa integrazione, "senza alcuna precisa indicazione circa i profili professionali del personale attualmente impiegato"; e che neppure nell'accordo dell'11 dicembre 1996 era stata prevista alcuna concreta ed effettiva comparazione, neppure sotto il profilo tecnico organizzativo, tra i 52 lavoratori in c.i.g.s. e gli altri dipendenti dello stabilimento, neppure con quelli, anche se non collocati in cassa integrazione, inquadrati nelle fasce professionali o in altre equivalenti ovvero addetti a reparti analoghi. Avverso tale passo della motivazione la società ricorrente non muove specifiche censure sollevate inammisibilmente solo con la- memoria ex art. 378 cod. proc. civ. -; sembra, anzi, ammettere la اع carenza di ogni comparazione, anche di carattere tecnico- ل organizzativo, lasciando intendere che i 52 lavoratori erano stati, addirittura, già individuati come "esuberi strutturali" (e, quindi, destinati al licenziamento) con la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesta ai sensi dell'art. 1 del d.l. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56; quindi, fin dall'accordo del 5 ottobre 1995, che aveva preceduto la richiesta di proroga e, quindi, fin da prima dell'apertura della procedura di mobilità (avviata con comunicazione del 2 ottobre 1996). 9 Assume, ancora, che il licenziamento di quei 52 lavoratori, beneficiari della proroga, aveva evitato una ulteriore (e fraudolenta) proroga di fatto della c.i.g.s., perché la fruizione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale comporta una pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità (comma 3 dell'art. del d.l. n. 478/93, conv. con I. n. 56/94); mentre, se fossero stati licenziati lavoratori diversi, il trattamento di mobilità non avrebbe subito riduzioni. Il motivo si conferma infondato perché, come si è evidenziato, anziché spiegare le ragioni della dedotta erroneità dell'affermazione छ del Tribunale circa la violazione dell'art. 5 della legge n. 223/91 - per "l'adozione convenzionale di criteri di scelta privi dei caratteri di ragionevolezza e di imparzialità", stante la mancata previsione, nell'accordo dell'11 dicembre 1996, di "alcuna concreta ed effettiva comparazione, neppure sotto il profilo tecnico-organizzativo, tra i 52 lavoratori reduci dalla c.i.g.s. e gli altri dipendenti dello stabilimento, neppure con quelli, anche se non collocati in c.i.g.s., inquadrati nelle stesse fasce professionali o in altre equivalenti ovvero addetti a reparti analoghi" si limita ad affermare, in sostanza, che il "risalente dialogo - sindacale" ed il costante controllo sindacale e pubblico attesterebbero la legittimità del criterio di scelta, senza la necessità di aggiunge- re altro;
anche se tale criterio di scelta era stato addirittura precedente 10 l'avvio della procedura di mobilità, dovendosi far risalire alla richiesta di proroga del trattamento di integrazione salariale, avanzata, a seguito di accordo del 5 ottobre 1995, ai sensi del d.l. n. 478 del 1993. La mancanza di rilievi da parte sindacale darebbe una patente di legittimità al criterio di scelta adottato, senza la necessità di spiegare perché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che mancava una precisa indicazione circa i profili professionali del personale attualmente impiegato, che mancava ogni comparazione, anche sotto il profilo tecnico-organizzativo, che, di conseguenza, il criterio adottato risultava privo dei caratteri della ragionevolezza e della imparzialità. L'assunto è palesemente non condivisibile, perchè, come già osservato da questa Corte (Cass. 12 gennaio 1999 n. 265), la procedura di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 è finalizzata alla tutela non solo di interessi delle organizzazioni sindacali, ma anche dell'interesse pubblico, correlato alla occupazione in generale ed ai costi della mobilità, e dell'interesse dei lavoratori alla conservazione -e, in particolare alla verifica dei criteri di scelta del posto di lavoro sotto il profilo del loro carattere di generalità, obiettività e coerenza con il fine dell'istituto della mobilità -, sicché è da escludere che l'accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali faccia perdere rilevanza al mancato espletamento o al radicale stravolgimento della procedura medesima. 11 E non può considerarsi nullo, per contrasto con norma imperativa (art. 5 della legge 223 del 1991), un accordo che, come quello esaminato dal Tribunale, individui direttamente i lavoratori anziché dettare i criteri di scelta. Ne consegue il rigetto del motivo e, quindi, del ricorso (attesa la ricordata autonomia delle due ragioni poste a sostegno della de- cisione, donde la non necessità di esame del motivo di ricorso avverso la ritenuta irritualità della comunicazione successiva ai licenziamenti). -Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della società IV soccombente (art. 385, prima comma, cod. proc. civ.), con attribuzione ai procuratori della parte resistente, che ne hanno fatto motivata richiesta.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 23,00, oltre a euro 1300,00 per onorario di avvocato, con attribuzione agli avvocati Giovanni Mangano e Carlo De Marchis. Così deciso, in Roma, il giorno 26 novembre 2002. IlResidofte Il Consigliere estensore PhuldulNelle estender CANCELLIERE 12 Depositato in Canentieria oggi 2003 TE CANCELLIERE