Sentenza 8 novembre 2012
Massime • 1
Sono inutilizzabili le riprese video, pur se autorizzate dal Gip, di comportamenti non comunicativi, eseguite all'interno del domicilio anche se esse abbiano registrato attività direttamente criminose. (Fattispecie in tema di reato di corruzione e turbativa d'asta, i cui gravi indizi erano documentati attraverso videocaptazioni di scambio di denaro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2012, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/11/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE A. - rel. Consigliere - N. 1520
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 32366/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO HE N. IL 06/09/1967;
avverso l'ordinanza n. 938/2012 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE, del 29/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv.to Niccolai che ha concluso come in ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 05.06.2012 il GIP del Tribunale di Firenze applicava la misura cautelare della custodia domiciliare a VI IC per il reato di cui all'art. 81 cpv., artt. 110, 112 n. 2, 319, 319 bis e 321 c.p. e corrispondente reato di cui all'art. 353 cpv. cp., per avere, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della VI Renzo S.p.A. e socio di maggioranza della Ing. Magnani S.r.l., consegnato denaro a LI LO, dirigente del servizio lavori pubblici del Comune di Pistoia, e contattato lo studio di ingegneria CMA gestito da ZZ PA per ottenere progetti, per la illegittima aggiudicazione delle gare pubbliche relative ai lavori di realizzazione degli interventi inseriti nel contratto di quartiere di CI, ai lavori del nuovo presidio ospedaliere, agli interventi sul nodo del Fagiolo/Via Erbosa, ai lavori nel quartiere La CI (opere complementari alla nuova palestra), alla costruzione di nuove strade di quartiere (sistemazione Via Bure Vecchia Nord), alla realizzazione del parcheggio scambiatore Pistoia Ovest-Viale Adua, ai lavori nel quartiere La CI (opere complementari e lavori complementari), alla ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle strade comunali, alla eliminazione delle barriere architettoniche, agli interventi di riduzione rischio idrogeologico sul versante a valle dell'antica Pieve della SS. Annunziata di Piteglio, agli interventi di adeguamento per la fluidificazione del traffico sulla SR66, alla variante alla SR436. Decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse del VI, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 29.06.2012, confermava l'ordinanza del GIP. Rilevava in particolare il Tribunale che:
- non poteva essere oggetto di riesame l'eccezione relativa alla nullità dell'interrogatorio reso al GIP a causa del divieto di comunicare col proprio legale a sensi dell'art. 104 c.p.p..;
- infondata era l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, che risultavano legittimamente autorizzate sulla base dell'annotazione DIGOS in data 08.03.2010, in cui si delineava il sistema delittuoso poi emerso nel corso delle ulteriori indagini;
- infondata era anche l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni videoambientali, sia perché in relazione all'indagato risultavano sempre svolte in luoghi aperti al pubblico, sia perché lo stesso non poteva far valere il divieto di violazione del domicilio del coindagato LI (peraltro insussistente, posto che nell'ufficio privato del predetto si consumava parte delle condotte delittuose: incontri tra associati e definitiva acquisizione del profitto dei reati di corruzione);
- il grave quadro indiziario illustrato dal GIP era congruamente motivato e totalmente condivisibile: l'indagato risultava aver partecipato a vari incontri con coindagati per la concertazione degli illeciti, aver versato tangenti all'LI, essersi rivolto allo studio del ZZ, inserito poi nella Commissione esaminatrice per la valutazione delle offerte;
- sussistevano in misura tale da giustificare la misura degli arresti domiciliari sia il pericolo di inquinamento probatorio, correlato alla complessità e al protrarsi delle indagini, in una agli strettissimi rapporti dell'indagato con l'LI, sia il pericolo di reiterazione del reato, correlato alla circostanza della pendenza in atto di procedure d'appalto, e non eliso dalla rassegnazione di formali dimissioni da ogni incarico. Propone ricorso l'indagato a mezzo del difensore, deducendo che:
- l'ordinanza impugnata è sostanzialmente priva di motivazione, in quanto si compone di spezzoni dell'ordinanza applicativa privi di ulteriore valutazione, nonché di risultanze orali del tutto inconferenti;
- tale carenza motivazionale è aggravata dalla circostanza che il Tribunale ha omesso di considerare una serie di specifici rilievi formulati dalla difesa riguardo: -alla incompatibilità dell'esclusione, per il ricorrente, del reato associativo, col ritenuto "attivismo" nelle condotte illecite;
- all'assenza di intercettazioni in cui il ricorrente appaia come interlocutore o soggetto univocamente menzionato da altri;
-alla irrilevanza dei rapporti avuti con lo studio CMA;
- ai contrasti con altre imprese ritenute parte del sistema corruttivo;
- alla regolarità e opportunità del ricorso, nelle gare di appalto, al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- alla gara relativa agli interventi idrogeologici nel Comune di Piteglio;
- la motivazione sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio è generica, contrastante con lo stato delle indagini, contraddittoria e non personalizzata, e analoghi vizi inficiano quella sul pericolo di recidivanza;
- carente è anche la motivazione sulla attualità delle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della misura applicata;
- illegittima e inadeguata è la motivazione resa sulla sussistenza di valida autorizzazione delle operazioni di intercettazione, non potendo certo valere a ritenere evidenziati i gravi indizi di reità il richiamo alla annotazione DIGOS in data 08.03.2011 (in cui veniva delineato in modo approssimativo e apodittico il presunto sistema di alterazione delle gare di appalto) ovvero gli esiti a posteriori delle operazioni intercettive;
- illegittime sono le intercettazioni video-ambientali (i cui risultati appaiono essenziali per la ritenuta sussistenza non solo dei reati di corruzione ma di tutto il quadro indiziario), posto che:
- non si può impunemente violare il privato domicilio per il posizionamento occulto di videocamere;
- del tutto contra legem è la captazione di comportamenti non comunicativi effettuata nello studio privato dell'LI, i cui esiti si riflettono per più riguardi anche sulla posizione del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi di cui appresso.
Iniziando l'esame, per ragioni di pregiudizialità logica, dai motivi con cui si contesta l'utilizzabilità delle intercettazioni e delle videocaptazioni, si osserva quanto segue. Infondata è l'eccezione sulla inutilizzabilità dei risultati delle disposte intercettazioni per carenza motivazionale del decreto autorizzativo in ordine ai gravi indizi di reità. Contrariamente, infatti, a quanto assunto nel ricorso, la motivazione del decreto autorizzativo del GIP in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità del reato continuato di turbativa d'asta aggravata è ampia, logica e dettagliata, in quanto fa riferimento alle acquisite risultanze documentali e investigative, denotanti, da un lato, cospicue anomalie nell'aggiudicazione degli appalti pubblici del Comune di Pistoia, siccome ruotante sempre fra le medesime imprese, con reciproco scambio anche di subappalti, e caratterizzata da ampia discrezionalità della Commissione aggiudicatrice e frequente ricorso a varianti in corso d'opera, e, dall'altro, inquietanti e intensi contatti telefonici e incontri conviviali fra gli imprenditori interessati e l'LI. Relativamente invece all'eccezione sulla irritualità delle intercettazioni videoambientali, si osserva che, alla stregua dei principi sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270) e dalla Corte costituzionale (sent. n. 132 del 2002), deve:
- escludersi l'ammissibilità, come prove, delle videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi acquisite in ambito domiciliare, in quanto contrastanti con l'art. 14 Cost.;
- riconoscersi l'utilizzabilità delle videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi se avvenute in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico;
- riconoscersi l'utilizzabilità delle videoregistrazioni, pur effettuate in ambito domiciliare, se aventi ad oggetto comportamenti a carattere comunicativo, risultando in tal caso applicabile, in via interpretativa, la disciplina legislativa della intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora.
Nell'ultima delle ipotesi suddette, la collocazione di telecamere all'interno di un luogo di privata dimora, costituendo, come nell'analogo caso delle microspie auditive, una delle naturali modalità attuative di tale mezzo di ricerca della prova, deve ritenersi implicitamente ammessa nel provvedimento che ha disposto le operazioni di intercettazione, senza la necessità di una specifica autorizzazione, ne' può porsi alcun problema di illecita violazione del domicilio (cfr., fra le altre, Sez. 6, n. 14547 del 31/01/2011, Di Maggio, Rv. 250032; Sez. 1, n. 38716 del 02/10/2007, Biondo, Rv. 238108).
Esclusa, dunque, la fondatezza della eccezione sulla illegittimità della collocazione in sè delle videocamere in luogo di privata dimora, deve rilevarsi che certamente sono contra legem i decreti con cui il GIP ha autorizzato e prorogato le intercettazioni di conversazioni tra presenti aventi luogo all'interno dello studio privato dell'LI, sito in Pistoia al Vicolo Taverna 1, nella parte in cui prevedono anche riprese video di comportamenti "non comunicativi", con conseguente inutilizzabilità degli esiti di tali ultime riprese.
Il carattere di prova vietata di tali esiti ne impedisce in radice il "recupero", a sensi dell'art. 191 c.p.p., anche nell'ipotesi in cui essi "registrino" eventualmente un'attività direttamente criminosa (cfr. in tal senso, in relazione alle conversazioni illegittimamente intercettate, pur integranti ex se reato, Sez. 6, nn. 32957/2012 e 13166/2012; cfr. anche, in tema di riprese audiovisive di condotte delittuose in atto, Sez. 6, n. 6537/2004). Nè potrebbe comunque in tal caso parlarsi, a proposito del supporto ricevente l'impressione delle immagini, di corpo di reato, posto che tale impressione non è l'effetto della commissione in sè del reato, bensì il portato diretto e specifico della attività tecnica di videoripresa, esterna alla condotta illecita e predisposta per "catturare" qualsiasi elemento e movimento fisico ricadente nel suo raggio di azione.
Considerato che
gli esiti delle videocaptazioni di comportamenti non comunicativi, pur riguardanti direttamente l'LI, sono stati utilizzati dai giudici di merito a sostegno della sussistenza del grave quadro indiziario nei confronti di VI IC, in riferimento in particolare alle accuse di corruzione e connessa turbativa d'asta coinvolgenti l'LI, questo già giustifica, per tale parte, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Ma detto annullamento non può non coinvolgere l'ordinanza tutta, sia per i riflessi che le vicende attinenti i rapporti con l'LI hanno inevitabilmente sulla generale valutazione del comportamento del ricorrente, sia per la fondatezza degli altri rilievi di ricorso sul carattere frammentario, assertivo e omissivo della motivazione resa, in relazione in particolare alle specifiche deduzioni sollevate in sede di riesame, come richiamate nel ricorso e riportate in parte narrativa (assenza e incerta pertinenza dei risultati intercettivi, normalità dei rapporti con lo studio CMA, contrasti con altre imprese, regolare modalità di svolgimento delle gare). Il Tribunale di rinvio dovrà quindi procedere a nuovo esame, stralciando dal materiale indiziario gli esiti delle videoriprese di comportamenti non comunicativi e valutando il residuo materiale onde rendere, al fine della conferma o meno, totale o parziale, dell'ordinanza applicativa, una motivazione compiuta e immune da vizi (anche in riferimento alle questioni, oggi assorbite, attinenti alle esigenze cautelari).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013