Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15147 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
LI $1471 5147 /03 Aula 'A' BOR . 68 E REGISTRAZIONE DEL POPOLO ITALIANO 24-11-1981, N RE pe DA istema L. TE ESEN 23 al s ART ositione ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13744/00 Presidente Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Cron.30803 Dott. Carlo PICCININNI -Rel. Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere Rep. Ud. 09/04/2003 Dott. Stefano PETITTI - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI OS AR, elettivamente domiciliato in ROMA نت VIA SANTA COSTANZA 35, presso l'avvocato GIAMPICCOLO MARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE ACCARDO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA PROVINCIA RAGUSA;
- intimato avverso la sentenza n. 65/99 del Pretore di RAGUSA, depositata il 18/06/99; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2003 dal Consigliere Dott. Carlo 927 PICCININNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato CA Di Roso- lini esponeva di aver proposto opposizione davanti al Pretore di Ragusa contro il provvedimento con il quale il Prefetto di Ragusa in data 25.8.1995 aveva disposto la confisca del veicolo Volkswagen GO tg. GZ645 A di sua proprietà, sequestrato poiché fra l'altro privo della carta di circolazione. فت Il Pretore rigettava l'opposizione ed avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Di Rosoli- ni, il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il fatto che l'avvenuto espletamento delle formalità doganali relative a vettura immatrico- lata all'estero, come nel caso di specie, avrebbe dovu- to comportare l'applicazione del previgente art. 95 c.d.s., per il quale il detto veicolo avrebbe potuto circolare in Italia per un anno, non decorso nel momen- to in cui era stata contestata la violazione. Il ricorrente osservava in particolare che sarebbe stata erroneamente interpretata la dizione contenuta nel certificato di immatricolazione del veicolo rila- 2 sciato dallo stato estero, secondo il quale la vetture in esame "1era stata ritirata dal traffico " e ciò in quanto il significato della locuzione sarebbe quello della constata impossibilità della circolazione dell'auto nello stato dell'originaria immatricolazione per effetto del suo intervenuto trasferimento in altro stato e non anche quello, ritenuto dal pretore, di una carenza di legittimazione alla circolazione ( e quindi anche al trasferimento ) in generale. Il denunciato vizio di motivazione sarebbe in par- ticolare individuabile nella mancata valutazione e con- ت siderazione dei diversi elementi, pur prospettati, ido- nei a chiarire l'esatto significato dell'espressione " ritirata dal traffico ", cui si è fatto riferimento. La Prefettura di Ragusa non svolgeva alcuna attivi- tà difensiva e la controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 9.4.2003. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il sostanzialmente unico motivo di ricorso, ar- ticolato sotto il profilo della violazione di legge in relazione all'art. 95 del previgente codice della stra- da e del difetto di motivazione, CA Di SO ha lamentato che il Pretore avesse erroneamente ritenuto che l'autoveicolo Volkswagen GO oggetto di sequestro circolasse in Italia illegittimamente. 3 Più precisamente, il veicolo in questione era stato immatricolato in Germania, come comprovato dalla rela- tiva certificazione, ed erano state inoltre regolarmen- te compiute le formalità doganali necessarie per il suo trasferimento in Italia;
ciò sarebbe stato dunque suf- ficiente, secondo il ricorrente, ad escludere ogni pro- filo di illiceità posto che il citato art. 95, sussi- stendo le predette condizioni, consentiva la circola- zione della vettura per la durata massima di un anno, termine incontestabilmente non ancora decorso. ت L'annotazione apposta sul certificato di immatrico- "1lazione, secondo la quale l'autoveicolo era stato ri- tirato dal traffico ", non sarebbe stata poi corretta- mente interpretata dal Pretore che ne aveva dedotto la mancanza di legittimazione alla circolazione, ma sta- rebbe più semplicemente a rappresentare il dato risul- tante dai pubblici registri tedeschi, dal cui esame per 1' appunto emergeva che la vettura non sarebbe stata più circolante in Germania a causa del suo avvenuto trasfe- rimento in Italia. La censura merita accoglimento. Il riferimento al ritiro dal traffico contenuto nella carta di circolazione del veicolo in oggetto, unico dato considerato dal Pretore come prova della il- legittimità della relativa utilizzazione, non è infatti 4 un dato di per sé univocamente interpretabile, poiché esso non risulta corredato da alcuna indicazione in or- dine alle ragioni che al ritiro hanno dato causa. nonLa mancata esplicitazione della detta causale consentirebbe dunque già di per sé una univoca inter- pretazione della dizione adottata, e l'incertezza erme- neutica richiamata appare per di più ulteriormente raf- forzata dal dato del definitivo allontanamento della vettura dal luogo di fabbricazione, evento astrattamen- te idoneo, sul piano logico, a giustificare l'annotazione dell'accaduto sui documenti di identifi- cazione del veicolo. La motivazione del Pretore di Ragusa appare dunque insufficiente sulla circostanza decisiva del divieto di circolazione del veicolo Volkswagen GO tg. GZ645 A in Italia ed il ricorso deve pertanto essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e conseguente rin- vio al Tribunale di Ragusa anche con riferimento alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
k i w Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ragusa anche per le i s o p 1 1 e spese. D Roma, 9.4.2003 Il Presidente Il Consigliere estensore MayRibery mis Carlo سنة