Sentenza 11 luglio 2006
Massime • 2
L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 cod. civ. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione.
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell'art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali. Tuttavia, in considerazione dello stato di incertezza che precede la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente esercitabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza che detto momento segna altresì il "dies a quo" della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/2006, n. 15756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15756 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso l'Avvocato DETTORI MASALA Giovanna Angela, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Tullio BRESCIANI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NI IN e NI OL, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MEDAGLIE D'ORO 419/G, presso l'Avvocato CIARDI Luciano, che le rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Paolo Bertoni, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 422/03 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 19/05/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/05/2006 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Dettori Masala, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per le controricorrenti l'Avvocato Ciardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9 novembre 1998 NT IN ed OL convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia RI OI, che era stato con sentenza definitiva dichiarato padre di OL, chiedendo che il medesimo fosse condannato al pagamento della metà delle spese sopportate dalla madre per il mantenimento e l'educazione della figlia, oltre agli interessi, nonché al pagamento di un assegno mensile di mantenimento per la figlia.
Con sentenza depositata il 3 settembre 2001 il Tribunale condannava il OI al pagamento, in favore di IN NT, della somma di L. 74.185.000, oltre a L. 32.642.000 a titolo di interessi, nonché di un assegno di mantenimento, nei confronti di NT OL, pari a L.
1.500.000 mensili a partire da giugno 1998 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 30 aprile - 19 maggio 2003, respingeva il gravame proposto dal OI osservando, per quanto rileva in questa sede:
a) che una volta passata in giudicato la condanna generica, l'azione diretta alla determinazione del quantum resta assoggettata alla prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c., che decorre dalla data in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile;
b) che non essendo stata sollevata eccezione di prescrizione nel giudizio sull'an la condanna non poteva che retroagire alla data della nascita della figlia;
c) che l'eccezione di prescrizione relativamente agli interessi era stata formulata tardivamente con la memoria di replica ex art. 183/5 c.p.c.;
d) che l'appellata OL NT, nonostante il tempo impiegato per gli studi universitari, aveva diritto a ricevere un contributo per affrontare le esigenze economiche quotidiane ed inserirsi nel mondo del lavoro.
Avverso la sentenza d'appello RI OI ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria. NT IN e OL hanno resistito con controricorso, depositando una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, per avere la Corte distrettuale, a fronte del rilievo che l'eccezione di prescrizione doveva essere proposta davanti al giudice del quantum, affermato, senza spiegare la ragione del richiamo, che, in presenza di una sentenza relativa all'an, inizia a decorrere un periodo di prescrizione ordinario, principio affermato dalla Suprema Corte anche a sezioni unite, motivo previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al disposto degli artt. 2948, 2953 e 1299 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.. In particolare, si osserva che l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c., n. 4, non aveva riferimento a quella ex art. 2953 c.c.,
riguardando il periodo anteriore all'inizio dell'azione giudiziale;
si era eccepito che, per effetto della prescrizione, non poteva chiedersi la rifusione delle somme pagate per periodi anteriori di 5 anni rispetto alla data della notifica della citazione per il riconoscimento giudiziale di paternità. Se si riteneva inapplicabile la prescrizione breve, l'eccezione, sollevata nella comparsa di risposta, consentiva di riportare il termine da 5 a 10 anni prima della citazione, ma impediva che si potesse estendere l'obbligazione di rifusione fino al momento della nascita della figlia.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevabile anche d'ufficio, per avere la Corte territoriale affermato che l'eccezione di prescrizione relativa agli interessi era stata tardivamente formulata, perché non era stata ricompresa nella memoria ex art. 180 c.p.c., bensì in quella ex art. 183 c.p.c., motivo previsto dall'art. 360 c.p.c., in relazione agli artt. 180 e 183 c.p.c.. Afferma invece il OI che con l'indicazione dell'art. 2948 c.c., n. 4, fatta nella memoria ex art. 180 c.p.c., vi era stato un riferimento non solo al capitale, ma anche agli interessi, proprio per effetto del richiamo al n. 4 dell'articolo citato, ove si accenna agli interessi e a ciò che deve pagarsi ad anno o in periodi più brevi.
3. I due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, non sono fondati.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che:
a) la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell'art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ.; la relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali (Cass. 16 luglio
2005 n. 15100);
b) in considerazione dello stato di incertezza che precede la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il diritto al rimborso delle spese sostenute, spettante al genitore che ha allevato il figlio, non è utilmente esercitabile se non dal momento della emissione della relativa sentenza, con la conseguenza che detto giorno segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto stesso (Cass. 2 febbraio 2006 n. 2328; nello stesso senso Cass. 26 giugno 2004 n. 10124, in tema di riconoscimento di figlio naturale, secondo cui il giorno del riconoscimento segna il "dies a quo" della decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso delle spese sostenute, spettante al genitore che ha allevato il figlio nei confronti del genitore che procede al riconoscimento). Alla luce di tali principi, non è configurabile la decorrenza della prescrizione, invocata dal ricorrente - ne' per il capitale ne' per gli interessi - nel periodo precedente alla dichiarazione giudiziale di paternità naturale del OI, accertata in via definitiva con sentenza di questa Corte n. 5333 del 29 maggio 1998, e cioè pochi mesi prima dell'inizio del presente giudizio (iniziato il 9 novembre del medesimo anno).
4. Il terzo motivo esprime una doglianza di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di Brescia affermato che la somma dovuta in favore di NT OL per il suo mantenimento, da parte del padre, era dovuta in considerazione del principio previsto dall'art. 261 c.p.c., motivo previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all'art. 261 c.c.. La creditrice OL NT aveva compiuto 31 anni e non era ancora laureata in giurisprudenza, facoltà alla quale si era iscritta quando aveva 19 anni. Secondo i giudici di merito, che avevano ritenuto, senza prova, il OI titolare di ingenti redditi e possibilità economiche, OL NT sarebbe legittimata a proseguire sine die la sua attività universitaria, senza mai concluderla, invocando l'intervento del OI in base all'affermazione di non essere in grado di divenire economicamente autonoma, nonostante che ella potesse svolgere un'attività lavorativa anche part-time per continuare il corso universitario e mantenersi.
5. Il motivo non merita accoglimento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 cod. civ. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (Cass. 3 aprile 2002 n. 4765, Cass. 7 aprile 2006 n. 8221). Nella specie il giudice di merito, cui è rimessa la valutazione della situazione di fatto, non ha ritenuto che tale prova fosse stata raggiunta. La Corte territoriale ha osservato, in particolare: -) che, nonostante gli anni impiegati, la figlia era prossima alla laurea e che la votazione media conseguita (27/30) era abbastanza buona e dimostrava attitudine agli studi;
) che non si ravvisava il motivo per cui la figlia avrebbe dovuto rinunciare a conseguire un titolo di studio che le consentiva di appagare le proprie legittime aspirazioni ed ambizioni sol perché l'appellante ne riteneva l'inutilità e sosteneva che essa avrebbe dovuto e potuto iniziare a lavorare immediatamente dopo conseguito il diploma, dato che una città come Brescia offre molte occasioni di lavoro;
-) che c'era piuttosto da chiedersi se le disagiate condizioni economiche in cui l'appellante (dotato di ingenti risorse economiche) aveva costretto a vivere la figlia non fossero state la causa prima se non esclusiva della lentezza con la quale l'appellata aveva portato a termine gli studi, il che costituiva un motivo in più per riconoscere un piccolo (raffrontato alle notevoli possibilità economiche dell'appellante) contributo che le consentisse di affrontare con tranquillità le esigenze economiche quotidiane e potersi inserire nel mondo del lavoro.
La motivazione adottata dal giudice di merito è immune da vizi logici, mentre i limiti del giudizio di Cassazione non consentono a questa Corte di effettuare una propria valutazione della situazione di fatto.
6. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte territoriale, pur in presenza dell'affermata applicazione del diritto di regresso da parte di IN NT nei confronti di RI OI, affermato che il credito per rimborso delle spese sostenute dalla prima per il mantenimento della figlia OL nasceva dalla negotiorum gestio, compiuta anche nell'interesse del padre, motivo previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alle norme dell'art. 2031 c.c., art. 1299 c.c. e art. 112 c.p.c..
La Corte d'appello non aveva speso una sola parola per chiarire il motivo della preferenza della gestione di affari rispetto al regresso previsto per le obbligazioni solidali, richiamate nell'atto di appello.
7. Il motivo è inammissibile per genericità e per difetto d'interesse.
Non si rinviene nella sentenza impugnata un riferimento alla "negotiorum gestio" ed il ricorrente non ha precisato a quale proposito esso sarebbe stato effettuato. Il OI non ha nemmeno chiarito quale pregiudizio in concreto gli sarebbe derivato nel presente procedimento da quel riferimento.
8. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese processuali, liquidate come nel dispositivo, sono a carico del ricorrente perché soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 4.500,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2006