Sentenza 11 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di impugnazioni contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, la proposizione del ricorso immediato per cassazione rende inammissibile la richiesta di riesame, pur se già presentata, indipendentemente dalla vicenda del ricorso stesso, connessa alla ritualità o meno della presentazione, all'eventuale resipiscenza del ricorrente, alla deduzione di motivi di annullamento consentiti o meno. (Nella specie la Corte, rilevato che contro l'ordinanza del G.I.P. era stato proposto ricorso immediato, ha dichiarato inammissibile sia il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, sia la stessa richiesta di riesame, a norma dell'art. 591, quarto comma cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2012, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 11/01/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 39
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 46528/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI ES, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 20.10.2011;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, Dott. Cedrangolo Oscar, il quale ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7.10.2011, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli non convalidò il fermo di SI ES e dispose la custodia cautelare in carcere del predetto indagato per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73. Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20.10.2011, rilevato che, contro il provvedimento impugnato, era stato proposto anche ricorso per cassazione, dichiarò inammissibile la richiesta di riesame. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo di aver proposto ricorso per cassazione non ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 2 bensì sul provvedimento adottato all'esito di udienza di convalida del fermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con il ricorso depositato in data 17.10.2011 il difensore del ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare, ne' avrebbe potuto impugnare altro provvedimento, posto che il fermo non fu convalidato.
In tema di impugnazioni contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, la proposizione del ricorso immediato per cassazione rende inammissibile la richiesta di riesame, pur se già presentata. Tale richiesta è "a fortiori" inammissibile se presentata contemporaneamente o dopo il ricorso, e ciò indipendentemente dalla vicende ulteriori del ricorso stesso, connesse alla ritualità o meno della sua presentazione, all'eventuale resipiscenza del ricorrente, alla deduzione di motivi di annullamento consentiti o meno. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2049 in data 8.5.1992 dep. 22.6.1992 rv 190865. Nella specie la Corte, rilevato che contro l'ordinanza del G.I.P. era stato proposto ricorso immediato, ha dichiarato inammissibile sia il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, sia la stessa richiesta di riesame, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 4). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2012