Sentenza 19 gennaio 2004
Massime • 1
Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dall'INPS in data anteriore al 1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri indicati dell'art. 1, commi duecentosessanta e segg., della legge n. 662 del 1996, che trova applicazione anche con riferimento alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina ex art. 38, commi sette e segg., della legge n. 448 del 2001, in quanto l'applicazione di detta legge all'indebito formatosi nel periodo precedente la entrata in vigore della stessa darebbe adito a dubbi di costituzionalità, comportando disparità di trattamento in situazioni identiche sulla base di un discrimine accidentale quale la durata dei processi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2004, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CR LA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 257/01 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 04/04/01 - R.G.N. 1187/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Genova condannava l'INPS a corrispondere alla ricorrente sig. AN TI la somma di L. 11.915.580 trattenuta dall'Istituto quale recupero di somme indebitamente percepite dalla ricorrente nel periodo novembre 1991 - agosto 1995. La decisione di primo grado veniva impugnata dall'INPS. La Corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 4 aprile 2001 rigettava l'appello ritenendo che la normativa di cui alla legge 662/96 dovesse essere coordinata con quella di cui all'art. 3 della legge 412/91 che stabilisce che l'Istituto deve procedere annualmente alla verifica della situazione reddituale del pensionato, al fine di recuperare somme indebitamente pagate, termine di decadenza nel caso in esame non rispettato.
Per la cassazione della sentenza impugnata l'INPS propone ricorso formulandolo in un unico motivo.
L'intimato non si e costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 260^ e segg. della legge n. 662/96 e dell'art. 13 della legge 412/91 (comma 2^ in particolare), in relazione all'art. 360 nn.
3.e.5 c.p.c., l'Istituto ricorrente deduce che la legge 662/96 art. 1, comma 260^ e segg. è globalmente sostitutiva della normativa precedente.
Il motivo è fondato.
Con sentenza del 21 febbraio 2000 n. 30 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1^ gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo, duecento sessantatreesimo e duecentossantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedente applicabile. Nondimeno la normativa sopravvenuta non si applica ai recuperi già avvenuti, e quindi non giustifica, riguardo agli stessi, azioni di ripetizione in favore degli assicurati." La sostituzione riguarda quindi l'intera precedente disciplina contenuta nell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, compreso il secondo comma della stessa norma che dispone:"L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza": i termini fissati nel citato comma, infatti, riguardano razionabilità del credito e, come tali, rientrano fra "i presupposti" della "disciplina precedente", sostituiti, per i debiti anteriori al 1 gennaio 1996, dall'art. 1 commi 260^ e seguenti, della legge 662 del 1996. Successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata è entrato in vigore la legge 28 dicembre 2001 n. 488 che, all'art. 38, commi settimo e seguenti così dispone: "Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1^ gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo inferiore a 8.263,31 euro (comma 7). Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7^ siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso (comma 8^). Il successivo comma 9^ regola le modalità di recupero ed il comma 10^, infine;
dispone che "le disposizioni di cui ai commi 7^, 8^ e 9^ non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo". Si tratta di stabilire se tale normativa si applica soltanto agli addebiti formatisi nel periodo successivo a quello disciplinato dall'art. 1 commi 260^ e seguenti della legge 662 del 1996 o se la nuova disciplina ha sostituito quella di cui alla citata L. 662/1996, limitatamente alle prestazioni pensionistiche indebitamente erogate dall'INPS (nella nuova normativa infetti non compare il riferimento alle prestazioni erogate da altri enti di previdenza obbligatoria), applicandosi, dunque, anche alle controversie in corso non ancora definite con sentenza passata in giudicato che riguardano periodi precedenti al 1^ gennaio 1996, come quella in esame (in questo senso si è espressa Cass. 2 agosto 2003 n. 11780). A parere di questa Corte quest'ultima interpretazione della norma potrebbe dar adito a dubbi di costituzionalità in quanto l'applicazione della legge n. 448 del 2001 all'indebito formatosi nel periodo precedente al 1^ gennaio 1996 porterebbe al diverso trattamento di situazioni identiche sulla base di un discrimine accidentale, quale la durata dei processi Con la nuova normativa il livello di irripetibilità dell'indebito si è sicuramente abbassato rispetto alla precedente: se infatti l'importo di 8.263,31 euro, previsto dalla legge 448/2001, corrisponde a L. 16.000.000 indicati nella normativa del 1996, il valore reale di tali importi, in relazione alle diverse date in cui essi sono considerati (rispettivamente, 1^ gennaio 2001 e 31 dicembre 1995), è sicuramente diverso in quanto non si è tenuto conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta che,di fatto,provoca un abbassamento del livello di irripetibilità dell'indebito con grave svantaggio dei pensionati: sicché situazioni identiche di indebiti formatisi anteriormente al 1^ gennaio 1996 potrebbero trovare un trattamento diverso soltanto in relazione di un dato accidentale quale la diversa durata dei processi. Appare quindi costituzionalmente corretto, nel dubbio interpretativo, ritenere che l'art. 38 commi 7^ e seguenti della legge 28 dicembre 2001 n. 448 non abbia sostituito la disciplina di cui alla legge 662 del 1996, ma riguardi gli indebiti previdenziali formatisi successivamente al 31 dicembre 1995. Pertanto nel caso di specie trova applicazione la normativa prevista dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662,che, come è stato sopra già rilevato, ha sostituito per intero la precedente disciplina. La Corte di Appello di Genova, che ha ritenuto che il secondo comma dell'art. 13 della legge n. 412/1991 non fosse stato temporaneamente sostituito dalla disciplina introdotta con l'art. 1 della legge 662/96, non ha fatto, quindi, corretta applicazione dei principi enunciati.
Tenuto conto, inoltre, che dalla sentenza impugnata risulta che il recupero da parte dell'INPS dell'indebito previdenziale è avvenuto successivamente alla data dell'entrata in vigore della legge 662/96, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altro giudice, individuato nella Corte di Appello di Torino, che nel deciderla dovrà attenersi al seguente principio: le prestazioni previdenziali indebitamente erogate prima del 1^ gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri indicati nell'art. 1^, comma 260^ e segg. della legge n. 662/1996, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina, compreso il secondo comma dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412.
Il giudice del rinvio provvedere anche, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame nonché per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione alla Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004