CASS
Sentenza 14 maggio 1987
Sentenza 14 maggio 1987
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di disturbo del riposo delle persone, di cui all'art. 659 cod. pen., non ha alcuna Rilevanza la durata del rumore o dello schiamazzo, ben potendo il riposo essere disturbato anche da un rumore breve ed improvviso, quando esso sia molto elevato. (nella specie, relativa a ritenuta sussistenza del reato, gli imputati avevano fatto uso di un "mangianastri" ad altissimo volume, percepibile a centocinquanta metri di distanza, alle due di notte). ( V mass n 147181; ( V mass n 124050; ( V mass n 113325).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/1987, n. 8252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8252 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1987 |
Testo completo
AL MASSIMARIO # 8252 E L
M A N I G I R REPUBBLICA ITALIANA O Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 14/5/87
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
1^ SEZIONE SENTENZA PENALE
N. 1372 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PICCININNI Presidente Dott. Leo
Stanislao SIBILIA Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
PAPA N. 30638/84
-> Aldo
PIROZZI Enzo
Lucio DEL VECCHIO 4.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Rep.
presso la Corte di Appello di Bologna
nei confronti di 1°) RA IA, п. a Roma il
18/9/65;
2°) RN RE, n. a Reggio
Emilia il 17/8/62
avverso la sentenza in data 28/5/84 della Corte di
Appello di Bologna
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Sibilia
Mod 82
A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Vitale
che ha concluso per annullamento senza rinvio perché.
il reato è estinto per amnistia
Udit i difensor
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
In esito ad opposizione a decreto penale del Pretore
di Porretta Terme EN UC e Fornaciari Lorena
venivano tratti a giudizio per rispondere della con-
travvenzione di cui all'art.659 C.P. per disturbo del riposo delle persone in ora notturna, essendosi infat-
ti accertato alla ore 2,50 del 14/9/82 che mantenevano un apparecchio radio mangianastri, montato su di un'au- L
to Fiat 127, a volume talmente alto da risultare per cebile sino ad una distanza di oltre 150 metri.
Con sentenza 27/10/83 i predetti due imputa-
ti erano riconosciuti colpevoli del reato loro ascrit-
to e condannati, ciascuno, alla pena di £.500.000 di ammenda.
Sul gravame da essi proposto, gli stessi imputati erano assolti dal suddetto reato per insussi-
stenza del fatto dal Tribunale di Bologna con enten-
za 28/5/84, avverso la quale ha proposto ricorso il
P.G. di Bologna, deducendo l'erronea interpretazione dell'art.659 C.P.e il difetto di motivazione in ordine alla disposta assoluzione.
Il ricorso è fondato. Invero il Tribunale
ha escluso la sussistenza del reato, ritenendo che si era nella specie trattato di un rumore casuale e momentaneo, sicché non erano ricontrabili gli stremi
del reato contestato, che richiede "una certa diffu- sività e permanenza del rumore". Senonché, come giut stamente rilevato dal ricorrente P.G., non vi era in atti alcun elemento idoneo a suffragare la presunta
"casualità" del rumore. Né comunque i giudici del merito si sono curati di indicare gli elementi di fatto, da cui hanno ritenuto di poter desumere la suddetta circostanza. Parimenti deve disti per quanto concerne l'asserita "momentaneità" del rumore stesso: e ciò
senza contare che per la sussistenza del reato in esa-
me non ha alcuna rilevanza la durata del rumore o del-
lo schiamazzo, ben potendo il riposo delle persone essere disturbato anche da un rumore breve e improvvi-
so, quando ( come è accertato nella specie) esso sia molto elevato ( tenuto conto dell'uso fatto dagli imputati di un "mangianastri" ad altissimo volume, percebile a 150 metri di distanza).
Va dunque annullata l'impugnata sentenza e tuttavia l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, in quanto deve essere dichiarata estinta per amnistia ( ai sensi del D.P.R. 16/12/86 n.865)
la contestata contravvenzione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
visto l'art. 539 n.1 C.P.P.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dichiara estinta ( ai sensi del D.P.R. 16/12/86 n.865) la contestata contravvenzione.
Roma, 14 maggio 1987 IL PRESIDENTE
Il Cons. Rel.
doll
E' copia conforme all'originale A CANCELLIIN Roma, ti 10 4087 Dr. Cato Mario)
IL CANCELLIERE
M A N I G I R REPUBBLICA ITALIANA O Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 14/5/87
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
1^ SEZIONE SENTENZA PENALE
N. 1372 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PICCININNI Presidente Dott. Leo
Stanislao SIBILIA Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
PAPA N. 30638/84
-> Aldo
PIROZZI Enzo
Lucio DEL VECCHIO 4.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Rep.
presso la Corte di Appello di Bologna
nei confronti di 1°) RA IA, п. a Roma il
18/9/65;
2°) RN RE, n. a Reggio
Emilia il 17/8/62
avverso la sentenza in data 28/5/84 della Corte di
Appello di Bologna
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Sibilia
Mod 82
A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Vitale
che ha concluso per annullamento senza rinvio perché.
il reato è estinto per amnistia
Udit i difensor
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
In esito ad opposizione a decreto penale del Pretore
di Porretta Terme EN UC e Fornaciari Lorena
venivano tratti a giudizio per rispondere della con-
travvenzione di cui all'art.659 C.P. per disturbo del riposo delle persone in ora notturna, essendosi infat-
ti accertato alla ore 2,50 del 14/9/82 che mantenevano un apparecchio radio mangianastri, montato su di un'au- L
to Fiat 127, a volume talmente alto da risultare per cebile sino ad una distanza di oltre 150 metri.
Con sentenza 27/10/83 i predetti due imputa-
ti erano riconosciuti colpevoli del reato loro ascrit-
to e condannati, ciascuno, alla pena di £.500.000 di ammenda.
Sul gravame da essi proposto, gli stessi imputati erano assolti dal suddetto reato per insussi-
stenza del fatto dal Tribunale di Bologna con enten-
za 28/5/84, avverso la quale ha proposto ricorso il
P.G. di Bologna, deducendo l'erronea interpretazione dell'art.659 C.P.e il difetto di motivazione in ordine alla disposta assoluzione.
Il ricorso è fondato. Invero il Tribunale
ha escluso la sussistenza del reato, ritenendo che si era nella specie trattato di un rumore casuale e momentaneo, sicché non erano ricontrabili gli stremi
del reato contestato, che richiede "una certa diffu- sività e permanenza del rumore". Senonché, come giut stamente rilevato dal ricorrente P.G., non vi era in atti alcun elemento idoneo a suffragare la presunta
"casualità" del rumore. Né comunque i giudici del merito si sono curati di indicare gli elementi di fatto, da cui hanno ritenuto di poter desumere la suddetta circostanza. Parimenti deve disti per quanto concerne l'asserita "momentaneità" del rumore stesso: e ciò
senza contare che per la sussistenza del reato in esa-
me non ha alcuna rilevanza la durata del rumore o del-
lo schiamazzo, ben potendo il riposo delle persone essere disturbato anche da un rumore breve e improvvi-
so, quando ( come è accertato nella specie) esso sia molto elevato ( tenuto conto dell'uso fatto dagli imputati di un "mangianastri" ad altissimo volume, percebile a 150 metri di distanza).
Va dunque annullata l'impugnata sentenza e tuttavia l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, in quanto deve essere dichiarata estinta per amnistia ( ai sensi del D.P.R. 16/12/86 n.865)
la contestata contravvenzione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
visto l'art. 539 n.1 C.P.P.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dichiara estinta ( ai sensi del D.P.R. 16/12/86 n.865) la contestata contravvenzione.
Roma, 14 maggio 1987 IL PRESIDENTE
Il Cons. Rel.
doll
E' copia conforme all'originale A CANCELLIIN Roma, ti 10 4087 Dr. Cato Mario)
IL CANCELLIERE