Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/1987, n. 8252
CASS
Sentenza 14 maggio 1987

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Ai fini della sussistenza del reato di disturbo del riposo delle persone, di cui all'art. 659 cod. pen., non ha alcuna Rilevanza la durata del rumore o dello schiamazzo, ben potendo il riposo essere disturbato anche da un rumore breve ed improvviso, quando esso sia molto elevato. (nella specie, relativa a ritenuta sussistenza del reato, gli imputati avevano fatto uso di un "mangianastri" ad altissimo volume, percepibile a centocinquanta metri di distanza, alle due di notte). ( V mass n 147181; ( V mass n 124050; ( V mass n 113325).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/1987, n. 8252
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8252
    Data del deposito : 14 maggio 1987

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