Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 1
Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che attesti falsamente, in sede di denuncia sporta ai carabinieri, lo smarrimento del contrassegno assicurativo del proprio veicolo, così determinando la sospensione del relativo contratto ad opera della compagnia assicuratrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2008, n. 39429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39429 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
39429 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 01/10/2008
SENTENZA
N. 3580/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NARDI DOMENICO PRESIDENTE
1. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. FERRUA GIULIANA IT N. 022698/2008
3. Dott. DI TOMASSI MARIASTEFANIA "
4.Dott.DIDONE ANTONIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) SS SE N. IL 02/10/1975 avverso SENTENZA del 23/05/2008
CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. Giuseppe Febbraro
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civITE=IFAW.
Udit i difensor -3-
OS S ERVA
Con l'impugnata sentenza è stata confermata la dichia razione di colpevolezza di SO ST in ordine al delitto di cui all'art.483 cp, contestatogli per ave
-
re, con denuncia sporta ai CC di Giarre il 21 settembre
2001, falsamente attestato l'avvenuto smarrimento del con trassegno assicurativo relativo alla polizza pertinente al ciclomotore Vespa 50 tg.95BH9.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo inosservanza di legge, sotto il profilo della non sussumibilità della condotta nel precetto penale di cui all'art.483 cp,e vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo profilo di doglianza è infondato.
Si configura il reato di cui all'art.483 cp ogniqual volta il privato abbia l'obbligo di attestare un fatto in un atto pubblico che sia destinato, per disposizione "
di legge, a provare la veridicità delle asseverazion in esso raccolte (Cass. Sez.Un.15 dicembre 1999,215423).
Conseguentemente, risponde del delitto in questione colui che attesti falsamente, in una denuncia sporta ai
Carabinieri,lo smarrimento del contrassegno assicurati vo del proprio veicolo, così determinando la sospensione 4- del relativo contratto ad opara della compagnia assicu-
ratrice (Cass.Sez. V, 2 febbraio 1995, Carè, rv. .200670).
Il che è quanto si è verificato, per l'appunto, nel ca so concreto, dal momento che dopo la denuncia di smarri-
mento la società assicuratrice si indusse, su richiesta dell'interessato, a sostituire la polizza con altra, rela tiva a diverso ciclomotore.
L'altra censura è del tutto aspecifica, perchè consi stente nella mera proposizione di interrogativi più o meno retorici, senza sottoporre a critica alcuna le argo mentazioni svolte dalla corte territoriale per ritenere integro il reato anche nel suo elemento soggettivo, ciò
che si desume, del resto, dal fatto stesso, più che elo-
quente, che, successivamente alla falsa denuncia, e preci samente il 4 ottobre 2001,l'imputato venne sorpreso dai
CC in possesso del vespino tg.95BH9 dotato proprio del contrassegno assicurativo denunciato come smarrito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 1° ottobre 2008
Il consigliere est.
Il presidente
DEPOSITATA IN CANCELLERIA DomenicoFomenico orouti add 21P2008 all un
IL CANCELLIERE C1
Carmela Lanzuise