Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2003, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZ018 36/0 3- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA Oggetto Risolutions CONTRANO E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DANNI Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 2198/00 Cron. 4252 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 567 - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - - Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 12/11/02 - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIRE 1500 CANCELLERIA BIANCONE ANGIOLINA, in persona del legale rappresentante DI IL di BIANCONE ANGIOLINA C SNC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRIA 88, presso lo studio dell'avvocato DAMINA SILVESTRO, difesa dall'avvocato ANTONIO SILVESTRO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
DI PP IC, elettivamente domiciliato in ROMA QU PZZA CAVUOR 17, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DE VIVO, difeso dagli avvocati ROCCO LICCIONE, 2002 ALESSANDRO SINGETTA, giusta delega in atti;
B 1458 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 730/99 del Tribunale di POTENZA, depositata il 14/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso accoglimento secondo motivo. Assorbito primo motivo. -2- い Svolgimento del processo Con atto del 13/2/1997 Di SE CO conveniva in giudizio la s.n.c. DI di NC NA & C. per sentir dichiarare risolto il contratto di fornitura di fasci di ferro stipulato il 21/5/1996 con la società convenuta, con la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. NC NA, quale legale rappresentante della s.n.c. DI, si costituiva sostenendo l'infondatezza della domanda dell'attore. Con sentenza 22/7/1997 l'adito giudice di pace di Potenza, in parziale accoglimento della domanda, condannava la convenuta a pagare all'attore la somma di £ 1.600.000. Avverso la detta sentenza la NC, nella precisata qualità, proponeva appello al quale resisteva il Di SE. Il tribunale di Potenza, con sentenza 14/7/1999, dichiarava inammissibile l'appello osservando: che il valore della domanda proposta dall'attore non eccedeva l'importo di £ 2.000.000 per cui nella specie sussisteva il presup- posto previsto dall'articolo 113 c.p.c. per la decisione delle cause da parte del giudice di pace secondo equità; che avverso tali sentenze era proponibile solo il ricorso per cassazione;
che, pertanto, l'appello era inammissibile. La cassazione della sentenza del tribunale di Potenza è stato chiesta da NC NA - quale legale rappresentante della s.n.c. DI di NC NA & C. con ricorso affidato a due motivi. Di SE CO ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la società DI denuncia violazio- ne e falsa applicazione degli articoli 75 e 132 c.p.c. deducendo che Di Giu- 3 seppe CO aveva convenuto in giudizio essa società per la quale si era co- stituita ed aveva sempre agito in primo ed in secondo grado il legale rappre- sentante, ossia NC NA. La sentenza impugnata ha invece di- chiarato inammissibile l'appello proposto da NC NA come se la stessa avesse agito in giudizio in nome proprio e non quale rappresentante della s.n.c. DI: il tribunale ha pertanto travisato i soggetti del rap- porto processuale. Il motivo è infondato in quanto come più volte affermato da questa Corte la mancata, incompleta o inesatta indicazione, nella sentenza impu- - gnata, di uno dei soggetti che hanno partecipato al giudizio non incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e non integra, quindi, motivo di nullità della sentenza stessa, ma mero errore materiale qualora dal conte- sto della decisione e degli atti processuali o dei provvedimenti da essa ri- chiamati o comunque compiuti o intervenuti nel corso del processo sia indi- viduabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia possibile pertanto stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (tra le tante, sentenza 21/12/1999 n. 14367). Nella specie dalla lettura della appellata decisione del giudice di pace, ri- chiamata nella sentenza impugnata, risulta che l'attore Di SE CO aveva convenuto in giudizio la s.n.c. DI di NC NA, società regolarmente costituita in persona del suo legale rappresentante. Del મ tutto ininfluente è pertanto l'indicazione nell'intestazione della decisione del tribunale del solo nome di NC NA senza la precisazione della sua qualità di legale rappresentante della detta società: trattasi di una mera imprecisione che non impedisce di individuare con esattezza la parte appel- 4 lante e la qualifica rivestita dalla NC nel proporre appello avverso la pronuncia del giudice di pace. La sentenza impugnata è pertanto idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini cui essa tende. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 113 c.p.c. deducendo che nell'atto di cita- zione introduttivo del giudizio l'attore Di SE CO aveva chiesto il pagamento della somma di £ 3.100.000 ed eventualmente di una somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa. L'eccezione di incom- petenza per valore sollevata da essa società in primo grado è stata riproposta in appello. Il tribunale al riguardo non ha fornito alcuna spiegazione per cui la detta eccezione deve ritenersi implicitamente rigettata. Il giudice di se- condo grado, però, dichiarando inammissibile l'appello è incorso in errore per aver ritenuto che il valore della causa non fosse quello indicato nella domanda introduttiva del giudizio innanzi al giudice di pace ma quello de- terminato e liquidato nella sentenza appellata. Invece il gravame doveva ri- tenersi ammissibile in quanto relativo ad una controversia di valore inde- terminato o pari a £ 3.100.000 e, quindi, superiore a £ 2.000.000. Il motivo è fondato atteso che costituisce principio comunemente rece- pito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui per determinare il valore di una causa incardinata dinanzi al giudice di pace, al fine di stabilire se debba essere decisa secondo equità ex art. 113 c.p.c. in quanto non ecce- dente i due milioni, occorre avere riguardo alle norme che disciplinano la competenza per valore contenute negli articoli da 10 a 14 e 16 e 17 c.p.c. (sentenza 28/8/2000 n. 11203). In particolare l'individuazione del mezzo di 5 impugnazione esperibile avverso la sentenza del giudice di pace avviene in funzione del valore della domanda proposta e non del contenuto concreto della decisione ( sentenza 14/12/1998 n. 12542) per cui è appellabile e non ricorribile per cassazione la sentenza del giudice di pace che, investito (co- me nel caso in esame ) di una domanda superiore ai due milioni, l'abbia de- cisa secondo equità ( sentenze 26/10/2000 n. 14099; 23/9/1998 n. 9493 ). E' quindi evidente l'errore commesso dal tribunale nel dichiarare inam- missibile l'appello proposto dalla s.n.c. DI avverso una sentenza del giudice di pace emessa in una controversia da dover ritenere ( a prescin- dere dall'ammontare della somma in concreto liquidata ) di valore superiore a due milioni avendo l'attore chiesto la condanna della convenuta al paga- mento della somma di £ 3.100.000 o di una somma indeterminata da dover presumere pari al limite massimo di competenza del giudice adito che, per quanto riguarda il giudice di pace è di lire cinque milioni. In accoglimento del secondo motivo del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al tribunale di Salerno che provvederà ad esaminare nel merito l'appello proposto dalla s.n.c. DI avverso la sentenza 22/7/1997 del giudice di pace di Potenza. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spe- se del giudizio di cassazione, al tribunale di Salerno. Roma 12 novembre 2002 Il consigliere estensore Il presidente DEPOSITATA IN/CANCELLE ±7 FEB 2003 IL CANCELLIERE Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di from Na Maria Di M a 25