Sentenza 26 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2001, n. 4362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4362 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
O 9 3 C S E A N P 9 O 1 I - TI 1 D A 1 - NOM DEL HOOPO04362 /0 1 R E 1 T 2 S C I I G PREPUBBLICA ITALIANA L D E U 9 R I 3 A G E D E 6 E 4 T N . . N T T E T S S E I R LA CORTI A DI CASSAZIONE ( A Oggetto OppositionE A i SEZIONE SECONDA CIVILE DECRETO INGIUNTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente - R.G.N. 2203/99 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron..9296 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere - Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere - Ud. 14/12/00 Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GE NN, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato NOTARNICOLA VITO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASEIFICIO ZZ RI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato LONGO PASQUALE, giusta delega in atti;
2000 controricorrente 2076 avverso la sentenza n. 122/98 del Giudice di pace di -1- NOCI, depositata il 23/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Rosario RUSSO che ha rigetto 1° motivo, inammissibile il 2°. -2- Svolgimento dl processo Con atto notificato il 7/5/1998 AZ IO, quale titolare dell'omonimo caseificio, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Noci con il quale gli era stato intimato il pa- gamento della somma di £ 1.153.760 in favore di IL OV. L'opponente sosteneva che la fattura 1/98, posta a base del decreto monito- rio, era stata contestata in quanto relativa a fornitura di latte ovino non con- forme ai parametri legali. IL OV sosteneva l'infondatezza dell'opposizione che l'adito giudice di pace, con sentenza 23/9/1998, accoglieva osservando: che il prez- zo delle varie partite di latte era stato già predeterminato dalle parti a secon- da della qualità e dei valori del crudo;
che l'opposto non aveva fornito alcu- na valida prova a sostegno della tesi relativa ad una asserita diversa pattui- zione del prezzo del latte;
che l'opponente, con lettera del 2/2/1998, aveva contestato la qualità ed il prezzo del latte ovino di cui alla fornitura posta a base del decreto opposto;
che in particolare, secondo l'AZ, il latte for- nito non era conforme ai parametri legali e non era equiparabile a quello bo- vino e caprino;
che tale equiparazione, con conseguente riduzione del prez- zo, doveva ritenersi adeguata e fondata su testi legislativi e listini ufficiali;
che, pertanto, il decreto opposto andava revocato. La cassazione della detta sentenza è stata chiesta da IL OV con ricorso affidato a due motivi. AZ IO ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso IL OV, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 184 e 321 c.p.c., deduce che il giudice di 3 pace: a) ha ritenuto rilevanti gli atti difensivi proposti da controparte - con- siderandoli mezzi di prova pur se privi di efficacia probatoria - senza asse- gnare alcun termine per una prova contraria;
b) ha omesso di invitare le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa. In via preliminare deve essere esaminata - per il suo carattere eventual- mente assorbente - la seconda delle dette censure. La doglianza è fondata atteso che, se è vero che il giudice di pace (tenuto ad osservare le norme procedurali che regolano lo svolgimento del proces- so) non deve fissare una particolare udienza di precisazione delle conclusio- ni a norma dell'articolo 62 disp. att. c.p.c., è anche vero che deve dare atto a verbale di aver consentito alle parti di precisare le proprie rispettive conclu- sioni e di discutere la causa. Del pari, anche se non vi è necessità di una di- chiarazione formale di chiusura dell'istruttoria che preceda l'invito del giu- dice a concludere o di una richiesta delle parti in tal senso, questa minore formalità di rito non esclude che le parti debbano concretamente essere po- ste in grado di formulare, prima della discussione, le conclusioni per artico- lare definitivamente le domande e le richieste anche istruttorie - indicando eventuali modificazioni delle conclusioni in precedenza prese - e di esplica- re, quindi, in modo compiuto il diritto di difesa e di contrastare le domande di merito ed istruttorie dell'avversario. Nella specie ciò non si è verificato. Dalla lettura degli atti del processo di merito - attività consentita in que- sta sede di legittimità attesa la natura ( in procedendo) del vizio denunciato non risulta formulata dal giudice di pace l'invito alle parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa, né risulta che le parti abbiano comunque di fatto precisato le conclusioni definitive e proceduto alla discussione. Alla prima ed unica udienza del giudizio di opposizione a decreto in- giuntivo, promosso da AZ IO, si è costituito l'opposto OV IL con comparsa di costituzione alla quale il difensore si è riportato. L'opponente, a sua volta, ha sostenuto l'infondatezza di quanto dedotto da controparte ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, mentre l'opposto ha impugnato le argomentazioni avversarie, ritenendole infondate, per poi chiedere la concessione della clausola di provvisoria esecuzione ex articolo 648 c.p.c. "trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione". Tale richiesta presuppone logicamente la previsione ed il convincimento di un'ulteriore attività istruttoria e, comunque, di una non immediata definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudice di pace, dopo la richiesta dell'opposto di decisione della causa "perché documentalmente provata", si è riservato ed ha pronunciato la sen- tenza senza “la previa precisazione delle conclusioni e la discussione" come invece affermato nella decisione impugnata. Non risulta infatti che il difen- sore dell'opposto - dopo la detta richiesta ex articolo 648 c.p.c. sia stato invitato a precisare le conclusioni ed a discutere la causa o che, comunque, abbia di fatto formulato le conclusioni definitive in limine alla discussione. Il giudice di pace, quindi, decidendo la causa a scioglimento della riser- va, è incorso nella violazione degli articoli 321 c.p.c. e 62 disp. att. c.p.c., determinando la nullità della sentenza impugnata. L'accoglimento della seconda censura articolata nel primo motivo di ri- corso determina l'assorbimento della prima censura sviluppata in tale primo 5 motivo (violazione e falsa applicazione dell'articolo 184 c.p.c. ) nonché del secondo motivo (violazione dell'articolo 2697 c.c. e vizi di motivazione ). La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice di pace – che si designa in quello di Bari - il quale riesaminerà la controversia adeguandosi alle norme procedurali sopra indicate e provve- - derà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità La Corte accoglie la seconda censura del primo motivo di ricorso, assor-
P.Q.M.
censura del primo motivo ed il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, 12 sma biti la al giudice di pace di Bari. Roma 14 dicembre 2000 Il presidente Il consigliereIl consigliere estensore лепти IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri O L L O 4 B 7 26 MAR. 2001 E .3 E ) N N IL CHANELLIERE CY E , O 1 I C 9 Z A 9 A -1 P R I 1 T IS -1 D 1 G È E 2 R IC . L A D 9 D IU 3 E T E G N 6 E 4 E S . E .N T T T R (IS A 1 16