Sentenza 5 giugno 2002
Massime • 1
In tema di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, l'intervenuta abolizione del reato presupposto, a seguito di intervento legislativo, non incide sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 361 cod. pen., dovendosi escludere l'applicabilità del principio stabilito dall'art. 2 comma 2 cod. pen. (fattispecie in cui era intervenuta l'"abrogatio criminis" della contravvenzione di cui all'art. 221 T.U.L.S. la cui denuncia era stata omessa dal pubblico ufficiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2002, n. 28124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28124 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 05/06/2002
Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 783
Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO P. GRAMENDOLA - Consigliere - N. 38753/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da OR IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 9/7/2001 della Corte d'appello di VENEZIA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. ANNA MARIA DE SANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con sentenza 9/7/2001 la Corte d'appello di Venezia, in riforma della decisione 16/5/97 del Tribunale di Belluno, assolveva OR IO con formula pena dal reato di cui al capo A dell'imputazione (art. 323 CP) e dichiarava "non doversi procedere" per intervenuta prescrizione in ordine al reato ascritto al medesimo OR al capo B dell'imputazione (art. 361 CP: perché, quale sindaco del comune di Ponte nelle Alpi, avuta notizia dal SIP della ULSS di Belluno (comunicazione 16/3/92) della commissione del reato di cui all'art. 221 T.U.L.S. da parte di ER TO, ometteva di denunciare all'Autorità Giudiziaria il ER per detto reato - commesso, al più tardi, il 17/10/1992).
In motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza:
come il reato di omessa denuncia (istantaneo) fosse stato commesso - al più tardi - il relativo termine prescrizionale (pari a sette anni e mezzo); come la sopravvenuta abolitio criminis del reato subordinato (art. 221 T.U.L.S.) costituisce un posterius irrilevante agli effetti della punibilità del reato principale (Cass. 6^, 114437/70); come, pertanto, non risultassero ragioni valide per un proscioglimento nel merito.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore del OR, deducendo "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per mancata applicazione dell'art. 2 CP in relazione alla contestazione del reato di cui all'art. 361 CP": la intervenuta abolitio criminis del reato di cui all'art. 221 TULS avrebbe dovuto portare, con esatta interpretazione del disposto del disposto dell'art. 2 c. 2 CP, al proscioglimento nel merito dal delitto in questione (art. 361 CP); il termine "fatto" (ai sensi dell'art. 2 CP), infatti, si riferirebbe non solo "all'elemento costituito del reato.." ma anche e soprattutto "in senso più lato, al fatto punibile.. comprensivo anche dei presupposti".
Il difensore del OR riprendeva e sviluppava ulteriormente le proprie tesi nella "memoria difensiva" in data 21/5/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di IO OR non è fondato. La tesi esposta dalla Corte territoriale (consumazione del reato di cui all'art. 361 CP nel momento in cui si è verificata l'omissione di denuncia;
irrilevanza della successiva abolitio criminis del reato subordinato, di cui all'art. 221 T.U.L.S., ai fini della punibilità del reato principale), infatti, trova conferma e conforto non solo nella sentenza citata da essa corte d'appello (Cass. 6^, 114437/70), ma anche in ulteriori e concordi pronunce di questa Suprema Corte su fattispecie analoghe a quella qui in esame (v. infatti: Cass. 6^, sent. 8827 del 9/7/99, Zini e altro;
Cass. 6^, sent. 1244 del 3/2/86, Lunghi;
Cass. 3^, sent. 6876 del 28/5/80, Marchetti), secondo le quali "sulla configurabilità del reato principale non possono influire eventuali modifiche legislative incidenti sul reato presupposto", che nella hanno a che vedere con il principio stabilito dall'art. 2 CP (così testualmente la sentenza 8827/99 in tema di calunnia).
È appena il caso di aggiungere che appare del tutto apodittica (oltreché non confortata dalla lettera della norma, ne' dagli orientamenti giurisprudenziali) la tesi secondo la quale il termine "fatto" - nel testo dell'art. 2 c. 2 CP - si riferirebbe estensivamente anche agli "altri elementi necessari per l'esistenza del reato quali sono i presupposti" (e perciò, nel caso di specie, non solo alla "omessa denuncia" ma anche alla "violazione, non più costituente reato, di cui all'art. 221 TULS").
Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere, esclusivamente: che la Corte territoriale sia quinta a escludere ogni possibilità di proscioglimento nel merito del OR (dal reato di cui all'art. 361 CP) attraverso una motivazione congrua, pertinente, immune da vizi logico-giuridici; che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problematiche che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di NI OR al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002