Sentenza 8 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12027 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANĂ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE ѝ загитсиво 1 20 27 /0 2 Jmui Composta dagli Ill.m Sigg R.G.N. 7601/00 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Dott. Antonio Consigliere LIMONGELLI Cron.23637 Consigliere Dott. Michele LO PIANO Rep. 3218 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 26, 02/02 Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio 64 dal Sig. sul ricorso proposto da: からperdig AGO 2002 ALLORO SRL in liquidazione, in persona del suo Curatorė. IL CANCELLIERE Speciale Lorenzo Scarpelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO PALATTA, difeso dall'avvocato GIANFRANCO MANFRIANI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
J & B DI BE C SNC, in persona del suo amministratore sig. Benedetto DE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA MANFREDINI, difeso dagli2002 524 avvocati SILVIO MARCHETTI, NINO SCIPELLITI, giusta 1 delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 315/99 della Corte d'Appello di 1 FIRENZE, sezione seconda civile emessa il 19/1/99, e depositata il 24/02/99; RG.1557/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.n.c. I e B di DE e C. conveniva innanzi Bomant al Tribunale di Firenze la s.r.l. RO per sentirla condannare al pagamento di lire 23.094.950, oltre ac- cessori, a titolo di risarcimento dei danni asserita- mente subiti a causa della rottura di un tubo dell'impianto di riscaldamento nell'edificio di pro- prietà della società convenuta destinato a pensione bar, che conduceva in locazione;
tubo cheristorante - si trovava all'esterno dell'edificio ed era privo di coibentazione, sicchè si era spaccato per il gelo. La società convenuta si difendeva, sostenendo che la rottura era addebitabile al comportamento della con- duttrice, la quale, invece di tenere l'impianto di ri- 2 scaldamento in funzione, aveva chiuso i locali e li aveva lasciati incustoditi, creando le condizioni per- chè si potesse verificare l'evento dannoso propo neva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subi- ti dall'immobile. Il Tribunale, istruita la causa, rigettava entrambe le domande. Su gravame della società conduttrice la Corte di appello di Firenze, con sentenza resa il 19.1.1999, ne accoglieva la domanda, condannando la società locatrice al risarcimento dei danni liquidati in lire 20.043.166 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi sulla somma rivalutata nella misura del 4% annuo. Адшчий Per quanto ancora interessa, la Corte accreditava la deposizione della teste AN ed alla stregua della stessa riteneva che l'impianto di riscaldamento era ri- masto in funzione in coincidenza del verificarsi dell'evento dannoso;
sulla scorta del parere espresso dal ctu, che mostrava di condividere, affermava che a causa della mancanza di coibentazione e della conse- guente esposizione alla temperatura esterna i tubi sa- rebbero scoppiati anche con l'impianto in funzione (perché il gasolio si sarebbe solidificato per la bassa temperatura, determinando il blocco del bruciatore e l'arresto dell'impianto); riteneva che il deterioramen- 3 to del bene locato era imputabile alla locatrice, di- pendendo da caratteristiche tecniche dell'impianto, e correlativamente escludeva che operasse la presunzione di colpa posta a carico del conduttore dall'art. 1588 C. C.; considerava che nella specie non sussisteva l'obbligo di dare avviso al locatore della necessità di riparazioni urgenti imposto al conduttore dall'art. 1577 c.c., vertendosi in ipotesi di gravi vizi costrut- tivi;
rilevava che, esclusa la colpa della conduttrice, la locatrice doveva sopportare le conseguenze dannose a prescindere dalla riconducibilità di esse a difetti co- struttivi a lei non imputabili, stante l'obbligo su di lei gravante di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto. La s.r.l. RO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
l'intimata ha resistito con controricorso;
le parti hanno depositato memoria. Вашший MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denuncia “insufficienza e illogicità della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). Falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 1588 c.c.); si lamenta che la corte di merito abbia accreditato la deposizione della teste AN, che il tribunale ha giustamente di- satteso;
si considera in proposito: a) dalle deposizio- 4 no dei testi EG e AN emerge che l'albergo è ri- masto chiuso nel periodo invernale;
b) la teste AN ha inizialmente dichiarato di essersi quotidianamente recata all'albergo per tutto il periodo, nel quale è rimasto chiuso, e di avere accertato che l'impianto di riscaldamento era in funzione, successivamente preci- sando di essersi recata all'albergo tre o quattro gior- ni soltanto;
c) la teste non ha collocato temporalmente questi giorni, sicchè manca ogni certezza sul fatto che l'impianto fosse in funzione allorquando si è verifica- to l'evento dannoso;
si sostiene che in questa situa- zione l'affermazione della corte di merito che nulla può addebitarsi alla conduttrice e la conseguente di- Bomant sapplicazione della presunzione di cui all'art. 1588 c.c. rimangono prive di adeguata motivazione. Con il secondo motivo si denuncia "insufficienza ed illogicità della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)"; si sostiene che la corte di merito ha optato con moti- vazione apodittica, incongrua ed illogica- per una del- le ipotesi prospettate dal ctu senza il supporto di prove adeguate e, cioè, che la rottura del tubo si è verificata per il congelamento del gasolio, rifiutando immotivatamente l'altra ipotesi prospettata dallo stes- So ctu e, cioè, che la rottura si è verificata per le accertate interruzioni dell'energia elettrica;
ipotesi 5 che, a parte tutto, è più attendibile in quanto fondata su riscontri obiettivi. Con il terzo motivo si deduce "falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1575, 1578 e 1588 c.c.)"; in sostanza si lamenta che la corte di merito abbia ritenuto la responsabilità della locatrice a norma dell'art. 1575 C.C., nonostante la mancanza di prove al riguardo, ed abbia, invece, esclu- so quella della conduttrice, nonostante che la medesima abbia versato in colpevole negligenza nell'uso della cosa locata e non sia stata superata la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 1588 c.c.; in parti- colare si sostiene che sia che l'impianto fosse in fun- Romant zione sia che non lo fosse sarebbe ravvisabile colpa della conduttrice per non avere osservato l'obbligo de- rivante dall'art. 1587 c.c. di servirsi della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, custodendola adeguatamente ed assumendo ogni opportuna iniziativa per evitare il verificarsi di danni;
si precisa che per osservare compiutamente l'obbligo la conduttrice avreb- be dovuto lasciare l'impianto di riscaldamento in fun- zione o svuotarlo completamente. I motivi, di cui la stretta interdipendenza consi- glia la trattazione unitaria, espongono due tipi di censure, uno attinente alla motivazione e l'altro a violazione di legge. Con riguardo al primo tipo, ribadito che il giudice di legittimità non ha il potere di risesaminare il me- rito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma ha solo la facoltà di controllare sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di va- lutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a di- mostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dan- Вошкий do, così, liberamente prevalenza all'uno ○ all'altro dei mezzi di prova acquisiti (ex plurimis Cass. 27.12.1997 n. 13045), si rileva: 1) la corte di merito ha ritenuto alla stregua della deposizione della teste AN che l'impianto di riscaldamento era tenuto in funzione sia durante il giorno che durante la notte, derivandone la conseguenza che nulla si può addebitare alla conduttrice, e non è certo consentito riesaminare la deposizione in questa sede, così come in sostanza si pretende con il primo motivo, anche se per il tramite struemntale dell'art. 360, n. 5, c.p.c., onde verifica- re se meritasse veramente credito;
2) la corte di meri- 7 to ha optato per l'ipotersi, prospettata dal ctu assie- me ad altra, che si sia verificato blocco del bruciato- re da congelamnto del gasolio, fonendo al riguardo mo- tivazione che i limiti del giudizio di legittimità non comentono di sottoporre a controllo, ma ha anche ag- giunto che non vi era bisogno del parere del ctu per ritenere che "nella situazione deficitaria dell'impianto idrico e di riscaldamento e nella parti- colare situazione climatica, corroborata dalle accerta- te interruzioni dell'energia elttrica, lo "scoppio" dei tubi dell'acqua ed i conseguenti danni si sarebbero ve- Bomant rificati anche se l'impianto di riscaldamento fosse stato tenuto acceso". Riconosciuto, pertanto, che l'accertamento dei fat- ti non è suscettibile di riesame e rimane fermo, va ri- levato con riferimento alle censure attinenti a viola- zione di legge che la corte di merito ha escluso che sia applicabile nella specie la presunzione di colpa di cui all'art. 1588 c.c. coerentemente con l'accertamento da essa compiuto che l'evento dannoso va collegato a vizio originario della cosa locata e non a causa impu- tabile alla conduttrice. Né può aderirsi alla censura mossa alla corte di merito per non avere ravvisato violazione, da parte della conduttrice, dell'obbligo di servirsi della cosa 8 locata con la diligenza del buon padre di famiglia, avendo incensurabilemnte accertato che 1'impianto di è rimasto in funzione, sicchè è stata riscaldamento . ( 4 adottata la cautela più opportuna. Resta da aggiungere, così completando l'esame delle en che al corte di merito ha espresso il convin- censure, cimento che la locatrice ha violato l'obbligo discen- dente dall'art. 1575 c.c. di consegnare e mantenere la cosa in condizioni tali da servire all'uso convenuto e rilevare in questa sede che relativamente alla viola- ATT zione dell'obbligo manca ogni prova non vale a rimette- 002 re in discussione il convincimento. Conclusivamente, il ricorso va rigettato con con- danna della ricorrente alle spese. 1097/29.11
P.Q.M.
CEST 30,99 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- TOE 160, 19 te al pagamento dedelle speseE. 96,00 ' oltre onora- ri liquidati in € 1000,00. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 26.2.2002. PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Argile Julian Ви то ди IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 08 AGO 2002 Umberto Cicero IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, Umberto Cicero