Sentenza 8 settembre 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, l'autorità amministrativa viola il precetto della corrispondenza tra contestazione e condanna quando pronunci ordinanza - ingiunzione per un fatto non attribuito al trasgressore in sede di contestazione, ovvero quando applichi norme diverse da quella in essa richiamate (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione pretorile che aveva ritenuto legittima l'ordinanza - ingiunzione emessa da una Capitaneria di Porto, relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per esercizio di pesca di molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante in acque precluse, contestazione non prevista dalla norma che si assumeva violata, l'art. 3 del D.Lgs. n. 530 del 1992, che si limita, invece, a prescrivere i requisiti igienico - sanitari dei molluschi destinati al consumo umano diretto, ma da una norma penale in bianco, l'art. 15 della legge n. 963 del 1965 - che punisce l'esercizio della pesca in luoghi e tempi vietati - le cui norme integrative, di cui alla legge n. 192 del 1977, che classificavano le acque precluse alla pesca dei mitili, erano state espressamente abrogate dall'art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 530 del 1992. In quel caso, il Pretore aveva erroneamente ritenuto l'ultrattività di un decreto regionale - il D.P.G.R. Marche n. 21287 del 1985 - collegato alla normativa abrogata, in presenza di un vuoto legislativo creato dall'entrata in vigore del ricordato decreto n.530 del 1992, non colmato dalla emissione degli atti di normazione secondaria ivi previsti, e cioè i decreti regionali per la classificazione delle acque precluse alla pesca dei mitili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9528 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHERUSIO 7, presso l'avvocato CARLA RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO CAZZOLA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ANCONA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.176/96 della Pretura di ANCONA, depositata l'11/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/99 dal Consigliere Dott.ssa Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Tosti, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TO DE ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Capitaneria di Porto di Ancona, che gli aveva inflitto la sanzione amministrativa di Lire cinque milioni, per aver esercitato la pesca di molluschi bivalvi (vongole) con apparecchio turbosoffiante in acque prescluse, in violazione dell'art. 3 del D.Lvo 30 dicembre 1992 n. 530.
Il RE di Ancona, con sentenza 11 giugno 1996, ha rigettato la tesi del ricorrente secondo cui il fatto contestato non era passibile di sanzione in primo luogo perché non vi sarebbe, allo stato, nel nostro ordinamento, una norma che vieti la pesca in acque precluse, non essendo stato emanato il regolamento di esecuzione del D.Lvo n. 530 del 1992 relativo alla classificazione delle acque;
in secondo luogo perché la Capitaneria del Porto di Ancona sarebbe incompetente ad emettere ingiunzioni per violazione di norme sanitarie, quali quelle di cui al citato decreto legislativo (di attuazione della Direttiva CEE 91/49 2 che stabilisce "le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi").
Il RE ha fra l'altro affermato che la mancata emanazione del regolamento necessario alla classificazione delle acque, nonché l'abrogazione della legge n. 192/77 ad opera del Decreto legislativo menzionato, ha comportato la ultrattività delle precedenti disposizioni di classificazione delle acque marine, che continuano ad applicarsi in forza della norma penale in bianco di cui all'art. 15 della Legge n. 963 del 1965, fino a nuova classificazione delle acque stesse.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso TO DE sulla base di tre motivi. Il Compartimento marittimo di Ancona resiste con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso, adducendo violazione degli artt. 2, 16 e 20 della Legge n. 530 del 1992, dell'art. 6 della Legge Regionale Marche n. 24 del 1980 e della Legge Regionale Marche n. 16 del 1984, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il
RE omesso di valutare un punto decisivo della controversia, quale la eccezione di incompetenza della Capitaneria di Porto, per essere competente, in base al DL, n. 530 del 1992, il Ministero della Sanità come Autorità Centrale, ovvero la Regione e le UU.SS.LL. Col secondo motivo di ricorso, ulteriormente adducendo la violazione degli artt. 2, 16 e 20 della Legge n. 530 del 1992, dell'art. 6 della L. R. Marche n. 24 del 1980 e della L. R. Marche n.16 del 1984, nonché degli artt. 17 e 18 della Legge n. 689 del 1981,
il ricorrente ribadisce la competenza regionale in tema di assistenza sanitaria, delegata peraltro, ai sensi dell'art. 3 L. R. Marche n. 16 del 1983, ai Comuni. Comunque la materia non potrebbe essere attribuita alla competenza degli Uffici Periferici dell'ex Ministero della Marina Mercantile, essendo a tali Uffici riservate le sole violazioni in materia di navigazione, di cui alle leggi n. 963/65;
50/71 e 51/71.
Col terzo motivo di ricorso, infine, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 3 del D.Lgvo n. 530 del 1992 e dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981, sostenendo che non è
vietata la pesca delle vongole a distanza inferiore ai 600 metri dalla costa (così come disponeva la legge n. 192 del 1977, abrogata dall'art. 30 del Decreto L.gvo n. 530 del 1992) poiché l'ultima normativa sulla materia, e cioè il Decreto legislativo citato, si limita a prescrivere che i molluschi debbano possedere determinati requisiti igienico sanitari;
mentre la pesca col turbosoffiante sarebbe regolata esclusivamente dal D.M. 29 maggio 1992, che ha soltanto prescritto che la pesca dei molluschi bivalvi deve essere effettuata in acque profonde almeno tre metri, circostanze sulle quali il RE avrebbe omesso di motivare.
Il ricorso è nel complesso nel fondato.
Precede, nello svolgimento dell'iter argomentativo seguito dal Collegio, l'esame del terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente continua a dolersi della mancata corrispondenza fra la contestazione dell'illecito (l'aver esercitato la pesca in acque precluse, a circa 50 mt. dalla costa) e l'applicazione di norme che tale illecito non contemplano, perché esclusivamente afferenti il controllo sanitario delle zone da cui provengono i molluschi destinati al consumo umano (art. 3 D.L. 30 dicembre 1992 n. 530); zone acquee che avrebbero dovuto essere classificate con decreti regionali, atti ad integrare la norma statale che li richiama (art. 4 stesso D.Lvo) mai emessi e che, ai fini dei requisiti di purezza richiesti per la coltivazione e la stabulazione dei molluschi, restano in via transitoria descritte (ma non classificate) esclusivamente dai Decreti ministeriali indicati nell'art. 19 del citato D.Lvo n. 530 del 1992 (D.M. 27 aprile 1978; 4 maggio 1985; 5 ottobre 1978; 9 dicembre 1983; 9 agosto
1990 n. 256 e 257, non contestati ed estranei alla materia del contendere).
Afferma il RE, che indipendentemente dalla indicazione della norma violata, l'addebito come contestato nei suoi estremi fattuali, ha posto il trasgressore in grado di difendersi. Dunque il RE nega che la norma di natura sanitaria asseritamente violata e la condanna inflitta, coinvolga la modifica del "fatto" contestato, poiché la variazione sarebbe irrilevante in termini di diritto di difesa.
Tale assunto è errato, poiché la modificazione del titolo dell'addebito, che la resistente Avvocatura identifica "a posteriori" nell'art. 15 della Legge 963/65 (che effettivamente punisce l'esercizio della pesca in luoghi e tempi vietati, e che non è stato mai contestato al ricorrente in tali termini), incide sul piano della difesa, pregiudicandolo. Infatti, ove il RE abbia inteso applicare tale norma (generalmente contestata in ipotesi analoghe, in quanto integrata da decreti ministeriali espressamente richiamati dall'art. 32 della citata legge: Cass. 2937/98; 4563/98) il menzionato art. 15 L. 963/65, oltre a "tipizzare" un fatto diverso da quello indicato nella norma contestata (l'art. 3 del D.Lvo 530 del 1992, asseritamente violato, prescrive infatti che: "I molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, provenienti da zone di produzione classificate ai sensi dell'art. 4 (inattuato), debbono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato A). I molluschi bivalvi provenienti da zone di produzione che possiedono i requisiti prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto (non emesso) per la zona A) possono essere destinati al consumo umano diretto. I molluschi bivalvi provenienti da zone di produzione che possiedono i requisiti prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto per la zona B) possono essere destinati al consumo umano diretto soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione previa stabulazione in una zona avente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici prescritti...) comporta anche sanzioni differenti da quella nella specie applicata (art. 24 legge cit.), in quanto modificate a seguito di depenalizzazione. La conseguenza di ciò sarebbe (e il condizionale è d'obbligo, poiché dall'excursus motivazionale seguito dal RE non si comprende chiaramente se egli abbia voluto riferirsi al citato art. 15 Legge n. 963/65, trattandosi di norma penale in bianco) che dalla contestazione non corrispondente alla norma che si assume violata, verrebbe fatta derivare una condanna impropria, perché applicativa delle sanzioni previste nel D.Lvo n. 530/92 (art. 16). Il RE, a fronte dei rilievi dell'opponente, che chiedeva l'indicazione della normativa in base alla quale era stata inflitta la sanzione (essendo sta la legge n. 192 del 1977, che classificava le acque precluse alla pesca dei mitili, integrativa del precetto di cui al citato art. 15 della legge n. 963 del 1965, espressamente abrogata dall'art. 20 del D.L.vo n. 530/92, ha in realtà giustificato la punibilità di quella condotta senza richiamarsi esplicitamente all'art. 15 citato, riconoscendo l'avvenuta abrogazione della Legge n. 192 del 1977, ma supponendo l'ultrattività di un decreto regionale collegato alla normativa abrogata (DPGR R. marche 21287/85), in presenza di un vuoto legislativo creato dall'entrata in vigore del ricordato Decreto n. 530/92, non ancora sanato dall'emissione degli atti di normazione secondaria ivi previsti.
Da ciò il giudicante ha fatto discendere la legittimità della sanzione, così come applicata, sulla base di una contestazione estranea al fatto "tipico" addebitato al trasgressore, escludendo che possa ritenersi travolto in una con la legge che lo richiamava, il citato decreto regionale, non influente comunque, di per sè, sull'aspetto sanzionatorio della condotta ascritta al ricorrente, che anche la legge abrogata n. 192/77 (come integrata dal decreto regionale in questione) prevedeva comunque (art. 15) in misura differente da quella applicata.
La sentenza impugnata ha in sostanza effettuato il riscontro fra il "fatto tipico" integrante l'illecito amministrativo e la sanzione con riferimento non alla norma contestata, ma ad un decreto regionale integrativo di una norma primaria non più in vigore, lasciando impregiudicata l'applicazione della sanzione tuttavia prevista dalla normativa contestata nell'ordinanza ingiunzione;
ciò senza considerare che le due figure di illecito comunque delineabili, da un lato in base alla contestazione e alla correlativa sanzione applicata, differiscono nettamente, riferendosi il primo ad una attività di consumo, comunque successiva alla pesca dei molluschi (pesca di cui il D.Lvo n. 530/92 non fa menzione), il secondo alla vera e propria attività di pesca.
Così facendo il RE non ha rispettato il principio (Cass. 6838/95; 6408 in parte motiva), secondo cui l'Autorità
amministrativa viola la corrispondenza fra contestazione e condanna, quando pronunci ordinanza ingiunzione per un fatto non attribuito al trasgressore in sede di contestazione, ovvero quando applichi norme diverse da quella in esso richiamate, poiché la loro immutazione ha nella specie determinato la lesione del diritto di difesa. Ciò ha comportato la disattenzione del RE nei confronti delle ulteriori doglianze del ricorrente, coinvolgenti anch'esse il diritto di difesa, relative al difetto di competenza dell'Autorità portuale ad emettere l'opposta ordinanza ingiunzione. In effetti, l'abrogata legge n. 192 del 1977 prevedeva esplicitamente tale competenza;
ma il decreto legislativo n. 530 del 1992 indica soltanto, come Autorità di controllo dell'applicazione della normativa in esso contenuta, il Ministero della Sanità, ricomprendente le autorità decentrate o delegate in materia sanitaria (Regioni, Comuni, Unità Sanitarie Locali). Dunque, un'ordinanza ingiunzione comportante una contestazione, e soprattutto, l'applicazione di una sanzione fondata sul Decreto legislativo in questione, rientrava nella competenza, in ogni caso, di un organismo sanitario, salva esplicita delega ad autorità marittime, nella specie non prevista.
Consegue l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari, nel merito, ulteriori accertamenti, in applicazione dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa con accoglimento della opposizione del DE. La resistente deve essere condannata nelle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo, oltre agli onorari, liquidati in complessive L. 2.500.000=, con L 1.500.000= per il giudizio di cassazione, e in L. 1 milione per il giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l'opposizione del DE. Condanna il resistente nelle spese dell'intero giudizio, che si liquidano in complessive L. 2.500.000, con L. 1.500.000= per il giudizio di cassazione, e L. Un milione per il giudizio di merito. Così deciso in Roma, il 3 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 1999