Sentenza 29 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2002, n. 15261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15261 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1 5 26 1 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MILEO Presidente R.G.N. 1782/00 Dott. Vincenzo VIGOLO Consigliere - Dott. Luciano 3509/00 Cron. 35530 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud.14/05/02 ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA sul ricorso proposto da: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati NI RO, 2102 -1- CORETTI ANTONIETTA, BI FONZI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
MO IN MI, EY SA HE, ER TI RA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 03509/00 proposto da: IN MI, EY HE, ER LE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell'avvocato GAETANO LEPORE, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, presso l'Avvocatura rappresentato e difeso dagli avvocati NI RO, BI NZ, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di Roma, del 10/5/2000, rep. 69599; resistente con procura nonchè
contro
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA;
- intimata -2- avversO la sentenza n. 3074/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 23/08/99 R.G.N. 3785/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato LEPORE;
udito l'Avvocato RO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e quello incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Catania del 7 febbraio 1995 i controricorrenti in epigrafe indicati (Michel OT CR ed altri), lettori di lingua straniera presso l'Università di Catania in virtù di contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 28 del DPR 382/80, chiedevano la declaratoria di nullità dei termini apposti ai vari contratti e dell'esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato fin dall'inizio, con condanna dell'Università alla corresponsione della giusta retribuzione ex art. 36 Costituzione nella misura intermedia tra quella spettante dal professore associato a tempo definito e quella del ricercatore confermato a tempo indefinito, in subordine in misura almeno pari a quella del ricercatore a tempo definito, in ogni caso con la لله regolarizzazione della posizione assicurativa. Costituitosi il contraddittorio nei confronti dell'Università di Catania e dell'Inps, ed espletate prove testimoniali, il Pretore, con la sentenza non definitiva del 22 aprile 1996 affermava l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall'inizio, mentre con la sentenza definitiva dell'8 giugno 1998 dichiarava il diritto dei lettori ricorrenti al pagamento delle retribuzioni maturate dal primo novembre 1993 al 30 aprile 1994, nonché il loro diritto al trattamento retributivo pari a quello di ricercatore confermato a tempo definito, con condanna dell'Università al pagamento delle relative differenze rispetto al percepito, nonché alla regolarizzazione della posizione assicurativa presso l'Inps. Sull'appello principale dell'Università di Catania e di quello incidentale dei lettori, il locale Tribunale, con sentenza del 23 agosto 1999, dichiarava il diritto dei lettori, fin dall'inizio del rapporto, al trattamento retributivo in misura pari all'85% di quello corrisposto al ricercatore a tempo definito e confermava nel resto la sentenza di primo grado. 1 Il Tribunale disattendeva in primo luogo la doglianza dell'Università sulla mancata prova da parte dei lettori della insufficienza della retribuzione percepita, affermando trattarsi di criterio meramente sussidiario, da utilizzare quando quello relativo alla proporzionalità con qualità e quantità della prestazione svolta conduca ad una retribuzione comunque insufficiente. -In relazione poi alla misura della retribuzione spettante che nell'appello principale si affermava dovesse essere parificata a quella dei collaboratori linguistici e nell'appello incidentale a quella dei professori associati - il Tribunale affermava che per pervenire alla quantificazione si doveva tenere conto dell'attività svolta dai lettori, che come emerso dall'istruttoria era - quantitativamente superiore rispetto a quella prevista contrattualmente, avendo carattere sicuramente didattico e non di mera esercitazione, vertendo sull'insegnamento della lingua ( mentre quello del titolare di cattedra verteva sulla letteratura), ed essendo estesa alla cooperazione nella preparazione degli esami e quindi all'assistenza didattica degli studenti. Il Tribunale escludeva poi che la retribuzione spettante fosse quella prevista dall'art. 51 del CCNL del comparto università e cioè per i collaboratori linguistici, sia perché trattavasi di figura professionale istituita dalla legge 236/95, e quindi non applicabile ai rapporti preesistenti, sia perché di contenuto qualitativamente inferiore, concretandosi in mansioni di carattere complementare ed ausiliario e di collaborazione per l'apprendimento della lingua, mentre i lettori svolgevano vera e propria, nonché autonoma, attività di docenza. Escluso poi che le mansioni dei lettori fossero equiparabili a quelle dei professori associati, i quali svolgono mansioni ulteriori attinenti alla gestione dell'Università collaborando alla definizione delle sue linee di governo, affermava il Tribunale che più consona era la equiparazione dell'attività dei lettori a quella dei ricercatori universitari a tempo definito, e non a tempo pieno stante la possibilità di effettuare ulteriore attività di insegnamento privato, in 2 quanto svolgenti anch'essi attività didattica parallela e integrativa rispetto a quella svolta dal titolare di cattedra;
inoltre la carenza in capo ai lettori dell'attività di ricerca, attribuita invece ai ricercatori, ben poteva essere compensata dal maggiore impegno richiesto, che era per i primi di 700 ore di didattica all'anno, rispetto alle 250 ore previste per i secondi. Rilevato altresì che i ricercatori svolgono attività ulteriore non prevista per i lettori: assegnare le tesi di laurea, seguire lo studente e partecipare alle lector commissioni d'esame, i Giudici di merito affermavano che ai ricercatori doveva essere attribuito solo 1'85% dei compensi previsti per i ricercatori a tempo definito. Avverso detta sentenza l'Università di Catania propone ricorso affidato a due motivi. I lettori in epigrafe indicati si sono costituiti con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo illustrato da memoria. L'Inps si è costituito con controricorso. W MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Costituzione, degli artt. 28 e 123 dpr n. 382 del 1980 nonché difetto di motivazione, perché gli adeguamenti retributivi ispirati ai principi costituzionali, richiederebbero la puntuale dimostrazione della insufficienza della retribuzione convenuta o la sua non proporzionalità con le mansioni esercitate, mentre il Tribunale non avrebbe espresso detto giudizio di proporzionalità in concreto ma solo in astratto, senza effettuare alcun esame sull'effettivo svolgimento del rapporto, pervenendo erroneamente alla configurazione di una retribuzione tabellare, violando così l'art. 28 del dpr 3 382/80 che aveva invece inteso basare il rapporto su accordi negoziali di diritto privato. Si sarebbero erroneamente equiparate le attività svolte in autonomia con quelle svolte in regime di subordinazione, le funzioni di insegnamento delle lingue ed il mero supporto ad attività didattiche;
la sentenza avrebbe omesso di considerare sia la riduzione del monte ore annuale a 500 ore per l'anno 1993/1994, sia gli effetti della nuova disciplina dell'art. 4 legge 236/95 Il Tribunale non avrebbe neppure considerato le marcate differenze con l'attività dei ricercatori, che sono in possesso di titoli per l'accesso, e mentre ai lettori è richiesta, oltre l'espletamento di esercitazioni linguistiche, la collaborazione agli esami scritti e orali, ai ricercatori sono demandati compiti didattici integrativi dei corsi ufficiali, nonché la partecipazione alle commissioni di esame, inoltre i ricercatori contribuiscono ai programmi di ricerca, che non riguardano invece i lettori. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 28 p del dpr n. 382 del 1980, dell'art. 4 DL 120/95, conv. in legge 236/95, dell'art. 11 disp. prel. Cod. civ. e dell'art. 51 del CCNL del comparto del personale dell'Università, nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale escluso che la retribuzione spettante sia quella prevista per i collaboratori linguistici, giacché non potrebbe ammettersi, stante l'esistenza del principio di legalità, che il rapporto di lavoro con l'Università continui ad essere disciplinato dall'art. 28 del dpr 382/80 che è ormai abrogato e sostituito dall'art. 4 del DL 120/95, anche perché la figura del collaboratore linguistico non è sostanzialmente dissimile da quella dell'ex lettore. Sarebbe quindi illogica e contraddittoria la sentenza che, per il periodo successivo all'entrata in vigore del CCNL, aveva fatto riferimento alla retribuzione di una categoria eterogenea e non comparabile, anziché a quella prevista dal CCNL, illogicità che si rifletterebbe anche sull'adeguamento retributivo disposto per gli anni precedenti, che avrebbe dovuto essere più 4 congruamente determinato riducendo progressivamente, in base agli indici di svalutazione monetaria, la retribuzione attualmente prevista dal CCNL. Con il ricorso incidentale si denunzia difetto di motivazione, perché il Tribunale non avrebbe considerato, nell'equiparare i lettori ai ricercatori a tempo definito e non a tempo pieno, che lo svolgimento di 700 ore annue, peraltro non programmabili all'inizio dell'anno, rendeva impossibile ulteriori attività lavorative La sentenza sarebbe altresì erronea per avere operato la decurtazione del 15%. Né il ricorso principale né quello incidentale meritano accoglimento. In relazione al primo motivo del ricorso principale, per quanto riguarda l'aspetto relativo alla insufficienza della retribuzione, la censura non ha pregio poiché secondo il consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. 15 maggio 1990 n. 4147 e 15 giugno 1987 n. 5276) il lavoratore che deduca l'insufficienza della retribuzione corrispostagli, deve provare l'entità, e non anche l'insufficienza del p compenso ricevuto, spettando poi al giudice di valutarne la conformità ai criteri indicati dall'art. 36 Costituzione, sicché è sufficiente la prova che essa non sia proporzionale alla qualità e quantità del lavoro svolto per determinare la necessità di adeguamento. Nella specie il Tribunale ha accertato in fatto che la prestazione svolta, come emersa dall'istruttoria - avendo carattere didattico volto all'insegnamento della lingua (mentre quella del titolare di cattedra verteva sulla letteratura), ed essendo estesa alla cooperazione nella preparazione degli esami - era quantitativamente superiore a quella prevista contrattualmente, che concerneva una mera attività di esercitazione. Contrariamente a quanto si assume in ricorso il Tribunale, lungi dall'esprimere un giudizio meramente astratto, ha dunque accertato le caratteristiche dell'attività specificamente svolta dai lettori. Né è ravvisabile la violazione dell'art. 28 del dpr 11 marzo 1980 n. 382, perché detta disposizione conferisce la facoltà di stipulare contratti con i lettori di lingua straniera “in relazione ad 5 effettive esigenze di esercitazione degli studenti", di talché la retribuzione, convenuta come corrispettivo dell'attività di esercitazione non può considerasi congrua rispetto alla prestazione di un'attività diversa e di maggiore impegno, quale quella in fatto accertata dai Giudici di merito. Le restanti argomentazioni contenute nel primo motivo, essendo volte a contestare l'integrale equiparabilità dell'attività svolta dai lettori a quella svolta dai ricercatori, sono generiche e non colgono nel segno rispetto alla sentenza impugnata, che non è addivenuta a tale equiparazione, perché, dopo avere attentamente distinto le funzioni rispettivamente svolte (riconoscendo che i lettori non effettuano attività di ricerca, né possono partecipare alle commissioni di esame, ma considerando l'impegno orario annuale molto maggiore rispetto a quello svolto dai ricercatori), ha assegnato ai primi solo l'85% dei compensi spettanti ai secondi, per cui il motivo di impugnazione avrebbe dovuto censurare specificamente l'erroneità, per difetto, della misura della decurtazione. Altrettanto generico è il secondo motivo di ricorso, perché volto a censurare la W mancata applicazione dell'art. 51 del CCNL, come previsto dalla nuova normativa di cui all'art. 4 DL 120/95 convertito nella legge 236/95. Si rileva in primo luogo che il Tribunale ha esaminato la questione, escludendo che il trattamento retributivo dei lettori attuali controricorrenti potesse essere pari a quello previsto dall'art. 51 del CCNL, non solo perché detto corrispettivo si riferiva ad una figura professionale introdotta ex novo dalla legge del 1995, e quindi non applicabile ai rapporti preesistenti, ma anche perché secondo la previsione della legge (l'art. 4 della citata legge del 1995 prevede che gli esperti linguistici siano assunti per le esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche) si trattava di attività qualitativamente inferiore, ossia di una collaborazione di carattere complementare ed ausiliario, a differenza della vera e propria, nonché autonoma, attività di docenza svolta dai lettori. Poiché nel motivo di ricorso non sono state svolte censure avverso dette considerazioni in fatto, ossia sulla qualità e quantità delle funzioni svolte dai 6 lettori, e neppure sulle diversità di dette funzioni rispetto ai compiti previsti per la nuova figura professionale, è infondata la pretesa di applicare ai lettori il medesimo corrispettivo previsto per i collaboratori linguistici. Neppure il ricorso incidentale merita accoglimento. E' infatti inammissibile la censura avverso la valutazione in fatto del Tribunale per cui il compenso per i lettori poteva essere parzialmente equiparato a quello dei ricercatori a tempo definito e non a quello dei ricercatori a tempo pieno, stante la possibilità di svolgere ulteriore attività di insegnamento privato. Quanto alla operata decurtazione rispetto ai ricercatori, non si ravvisano vizi nel procedimento seguito dai Giudici di merito che la hanno giustificata considerando che i ricercatori svolgono attività non previste per i lettori, come l'assegnazione delle tesi di laurea e la partecipazione alle commissioni di esame. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati. L'Università va condannata a rifondere ai ricorrenti incidentali le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, mentre si dispone la compensazione delle spese nei confronti dell'Inps.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese dei ricorrenti incidentali liquidate in euro 20,21, oltre tremila euro complessivamente per onorari. Compensa le spese nei confronti dell'Inps. Così deciso in Roma il 14 maggio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Vincenzo Miles Mame Le use Леша Виши IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Oggi, 29 OTT, 2002 O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 BELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CELLIERE Vileno Pon Ромии 7