Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/06/2002, n. 7996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7996 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 07 996/02 IN NOME DEL POPOLO ITALI NO LA COR Oggetto Berizina SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente R.G.N. 18559/98 22013 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. ..1633 Dott. Michele VARRONE - Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud.07/01/02 ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.SA S E NTENZA per diritti € -3 GIU 2 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE SI SE, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 461 presso lo studio 0.77 1.1500 dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, difeso dall'avvocato ANCELLERIA RELLEVA PIERO G, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PROVINCIA JONICA, COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROCURATORE DELLA REPUBBLICA GENERALE PRESSO TRIBUNALE DI TARANTO;
- intimati avverso la decisione n. 49/98 del Consiglio nazionale 2002 • SA 7·5 98 DEZI per i geometri di ROMA, depositata il 28/09/98; RR. 2/37 1 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito 1'Avvocato MARIO LORIA ( per delega Avv. Piero G.Revella )%;B udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con deliberazione del 20 settembre 1996 il Collegio dei geometri della Provincia Jonica rigettava la domanda di iscrizione all'albo presentata, il 6 febbraio 1996, dal geom. IU LA, essendo egli dipendente del Comune di Faggiano (Taranto) in qualità di tecnico comunale. Il LA proponeva ricorso al Consiglio nazionale geometri che, con decisione depositata il 28 settembre 1998, lo respingeva, ritenendo incompatibile l'iscrizione all'albo con l'impiego comunale, a norma dell'art.7 del R.D. 11 febbraio 1929 n.274 (regolamento per la professione di geometra), dell'art. 241, terzo comma, del T.U. n.383/34 e ན dell'art.58 del D. Lgs. n.29/93. ཡ ར Il geom. IU LA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Nessun intimato ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'errata applicazione dell'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929 n.274, osservando che questa norma consente l'iscrizione all'albo professionale ai pubblici impiegati per i quali non sussista un divieto di svolgimento della libera professione. Per i dipendenti del Comune di Faggiano il regolamento organico del personale, approvato con deliberazione del consiglio comunale del 29 luglio 1998, "prevede espressamente, all'art.30, che il personale non a part time ben possa svolgere la libera professione, con il solo limite della previa acquisizione della autorizzazione da parte della P.A.". 3 4 Con il secondo motivo il ricorrente deduce "omessa pronuncia e difetto di motivazione", lamentando che la decisione impugnata non abbia fatto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ed al regolamento del Comune di Faggiano;
ritiene, poi, irrilevante il riferimento della decisione impugnata al fatto che gli incarichi sarebbero "sporadici", poiché tale circostanza non può influire sul diritto all'iscrizione all'albo. Il ricorso è infondato. Il R.D. 11 febbraio 1929 n.274, che ha approvato il regolamento per la professione di geometra, prevede, nell'art.7, che "gli impiegati 5 dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo". L'art.58 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n.29 ha mantenuto “ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3". Il richiamato art.60 prevede che l'impiegato “non può esercitare alcuna professione". Questo divieto è riferibile anche ai dipendenti comunali, che rientrano nell'ambito di applicazione del citato D. Lgs. n.29/93 (art.1, comma 2, di tale testo normativo). Il richiamato disposto dell'art.58 del D. Lgs. n.29/93 è rimasto immutato pur dopo le modifiche che a tale articolo ha apportato il D. Lgs. 31 marzo 1998 n.80. L'incompatibilità prevista dal citato art.58 è stata, poi, attenuata dalla legislazione sul lavoro a tempo parziale dei dipendenti delle 4 5 pubbliche amministrazioni (ivi compresi i dipendenti comunali), nel senso che essa è stata limitata ai soli dipendenti a tempo pieno. L'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662 ha previsto che le disposizioni dell'art.58, comma 1, del D. Lgs. n.29/93, "nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno”. Successivamente è stato aggiunto al trascritto comma 56 il comma 56- bis, nel quale si è chiarito che “sono abrogate le disposizioni che vietano } l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56", e cioè soltanto per i dipendenti a tempo parziale (art.6, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997 n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n.140). La riportata normativa ha ribadito, pertanto, la sussistenza del divieto per tutti i dipendenti che prestano lavoro a tempo pieno (come non si è mai contestato che sia il ricorrente geom. LA). Nello stesso senso si è espressa la recente giurisprudenza di questa Corte: Cass.30 luglio 2001 n. 10397; 9 febbraio 2000 n.1439; 29 luglio 1997 n.7417. Nessun rilievo, infine, può essere dato al regolamento comunale invocato dal ricorrente. L'art.58 del D. Lgs. n.29/93 prevede che le pubbliche amministrazioni possano autorizzare i propri dipendenti all'esercizio di incarichi, ma questi non possono confondersi con l'esercizio di una attività professionale e con l'iscrizione al relativo albo, S 6 per cui sussiste il generale divieto posto dal comma 1 dello stesso art.58 e ribadito dalla trascritta legislazione sul tempo parziale. Un regolamento comunale che si ponga contro tale divieto (previsto da una fonte primaria) deve ritenersi, perciò, illegittimo per violazione di legge. In conclusione, è corretta la decisione impugnata che ha ritenuto la posizione di dipendente comunale (a tempo pieno) incompatibile con la iscrizione all'albo dei geometri. Poiché nessun intimato ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
109T129.11 La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di 456T 2,66 cassazione. TOTT. 149.77 Così deciso a Roma il 7 gennaio 2001. II Presidente Il Relatore Еший ир Agenzia delle Entrate IL CANCELIERE C1 Ufficio di Roma. Dott.ssa Maria Aiello Iscritto a 12 16 Art. D. Depositata in Cancelleria Oggi, 3.06.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 6