Sentenza 7 maggio 2009
Massime • 1
Nel giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna si applicano le ordinarie disposizioni dettate a disciplina del dibattimento ed è pertanto possibile procedere alla modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2009, n. 23491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23491 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 07/05/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 01015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 003406/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GI AR ER, N. IL 22/10/1968;
avverso SENTENZA del 30/06/2008 TRIB.SEZ.DIST. di CIVITANOVA MARCHE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORDOVA AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Dr. Geraci Vincenzo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30.6.2008 il Tribunale di Macerata, in seguito ad opposizione decreto penale, condannava IR AR ER alla pena di Euro 150,00 di ammenda in ordine al reato di cui alla L. n. 628 del 1961, art. 4, comma 7, perché, quale titolare della ditta
Balneare Fiore, aveva omesso di fornire notizie richieste dal personale ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata.
Motivava la sentenza come segue:
1) il teste m.llo Federici Oliviero aveva confermato che nel corso di un'ispezione sulla ditta aveva diffidato la IR perché entro il termine di cinque giorni esibisse gli originali di documenti riguardanti il personale dipendente;
2) l'adempimento avveniva dopo tale termine senza che la IR avesse chiesto una proroga o avesse addotto giustificazioni;
3) da ciò derivava la piena responsabilità dell'imputata. Premesso che nel corso del dibattimento era stato corretto quale errore materiale il capo d'imputazione qualificando la IR come titolare della ditta Balneare Fiore al posto di "amministratore unico della ditta Suolgis s.r.l.", e che il verbale d'udienza veniva notificato all'imputata contumace, con rinvio ad altra udienza, proponeva personalmente ricorso la IR, deducendo quanto appresso:
a) trattandosi di opposizione a decreto penale, non era consentita al P.M. la modifica dell'imputazione, non essendo applicabile in tale giudizio l'art. 516 c.p.p., comma 1, per cui il giudice doveva pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e trasmettere gli atti al P.M. perché procedesse per il diverso fatto, come da sentenza di questa Corte n. 15476 del 10.1.2002, Sez. 3;b) ciò comportava la nullità della sentenza, essendo stata stravolta l'imputazione originaria;
e) comunque, avrebbe dovuto assolverla per insussistenza del fatto, o per non averlo commesso o, in subordine, ex art. 530 c.p.p., comma 2. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte che con l'opposizione il decreto penale viene automaticamente revocato, per cui si applicano le norme ordinarie, tra le quali l'art. 516 c.p.p. che consente la possibilità di modificare il capo d'imputazione, come da sentenze di questa Corte n. 17312 del 15.4.2008, e n. 12293 del 9.2.2005. La contraria sentenza citata dalla ricorrente riguarda invece un nuovo e diverso reato e non, come nella specie, la qualità dell'imputata: e ad essa era stato notificato il verbale d'udienza, per cui era a conoscenza della modifica, tanto più che con la diffida le era stato trasmesso anche il verbale d'ispezione. Per il resto, la responsabilità dell'imputata risultava dalla sua omissione nel fornire entro i prescritti termini le notizie richieste, ne' è stato fornito alcun elemento contrario. Ne consegue il rigetto del ricorso, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2009