Sentenza 12 luglio 2004
Massime • 1
Avverso le sentenze del giudice di pace, il potere di impugnazione del P.M. previsto dall'art. 36 D.Lgs. n.274 del 2000 può essere esercitato anche dal P.G. presso la corte di appello; questi, pertanto, alle condizioni di legge, è legittimato a proporre sia l'appello che il ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2004, n. 34198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34198 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 12/07/2004
Dott. MARZANO Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 1441
Dott. GALBIATI Ruggiero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 48187/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze;
avverso l'ordinanza in data 6.11.2003 del Tribunale di Firenze, sez. dist. di Pontassieve, resa nel procedimento a carico di TE PAOLO, n. Firenze 14.6.1973;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dr. AURELIO GALASSO, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 20.10.2003 il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 6.10.2003 del Tribunale di Firenze, sez. distaccata di Pontassieve, che ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza 17.6.2003 del giudice di pace di Borgo S. Lorenzo. Lamenta il ricorrente che erroneamente il giudice a quo ha ritenuto non legittimato all'impugnazione delle sentenze del giudice di pace il Procuratore Generale presso la Corte d'appello.
Osserva questa Corte che, come si è già avuto modo di affermare (Cass. pen., sez. 4^, 21.10.2003, n. 46057, Calearo;
id. 12.11.2003, n. 43367, P.M. in proc. Morandini), legittimato al ricorso avverso le sentenze del giudice di pace è anche il Procuratore Generale presso la Corte d'appello.
Occorre all'uopo prender le mosse dall'art. 570 c.p.p., che detta i principi generali in tema di impugnazione del P.M., e legittima il Procuratore Generale ad impugnare nei casi consentiti, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero. Per il ricorso per Cassazione l'art. 608 c.p.p. prevede la legittimazione a ricorrere del P.G. nei confronti di ogni sentenza di condanna o di proscioglimento, emessa in grado di appello o inappellabile, evidentemente con riferimento a quelle emesse nel distretto di sua competenza. Tra di esse, in mancanza di una specifica regolamentazione da parte dell'art. 36, comma 2^, che parla genericamente di "pubblico ministero" come legittimato al ricorso, e che quindi si rimette alla regolamentazione generale, vanno ricomprese quelle emesse dal giudice di pace, stante l'ampiezza della formula, idonea a ricomprendere ogni sentenza emessa nel distretto, anche in forza di attribuzioni di competenze successive all'art. 608 suindicato. Ciò significa che il Procuratore Generale può ritenersi legittimato a ricorrere per Cassazione, ma la normativa consente anche l'appello avverso le sentenze del giudice di pace. Ed infetti per l'appello, l'art. 593 c.p.p. premette che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna e di proscioglimento, salvo quelle inappellabili, mentre l'art. 594 c.p.p. (ora abrogato) che regolava la materia prima dell'unificazione degli uffici di Procura, distinguendo tra gli organi cui è attribuita la funzione requirente, attribuiva la competenza generale ad appellare al P.G., in concorrenza, secondo i casi, con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e con il Procuratore Generale presso la Pretura. Con l'unificazione degli uffici di Procura presso il Tribunale e presso la Pretura, e non esistendo ancora la normativa sul giudice di pace, la norma ebbe a perdere la sua ragion d'essere, dato che il potere di appellare era attribuito congiuntamente al Procuratore Generale presso la corte d'appello ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale in ogni caso, e venne abrogata. È evidente allora che il termine "pubblico ministero", adoperato nell'art. 593 c.p.p., all'esito dell'abrogazione dell'art. 594 c.p.p., si riferisse sia ai Procuratore Generale che al Procuratore della Repubblica. Discutibile è se il termine "pubblico ministero" adottato nell'art. 36, comma 1^, debba riferirsi ad ogni rappresentante del P.M. o al solo rappresentante dell'ufficio del P.M. presso il giudice a quo, con conseguente esclusione dell'organo di grado superiore in difetto di una previsione di legge, come ha affermato in via di principio la giurisprudenza (Cass. 22.3.1989, Ferrentino, Cass. pen. 1990, 1901;
Cass. 2.5.1997, Colelli, CED 208990), considerato anche che il giudizio di appello avverso le sentenze del giudice di pace si svolge innanzi al giudice monocratico del Tribunale, e quindi non può farsi discendere un potere d'impugnazione del P.G. dall'essere l'organo incardinato presso il giudice competente per il grado di appello. Ad avviso di questa Corte, a favore di una competenza generalizzata del P.G. militano le ragioni storiche che hanno indotto ad abrogare l'art. 574, in virtù della circostanza che con l'unificazione degli uffici del P.M. presso il giudice di primo grado sussisteva la competenza generalizzata dei due organi rispettivamente nell'ambito del distretto e del circondario: l'abrogazione ha inteso operare, ferma restando detta competenza generalizzata, nel senso di eliminare una disposizione che non aveva più ragion d'essere, essendo venuta meno la ragione di distinguere tra due sfere di competenza. L'uso del generico termine "Pubblico Ministero" deve essere inteso come comprensivo di ambo gli uffici cui è riconosciuto il potere d'impugnare, proprio perché non effettua distinzioni, non potendosi condividere quell'opposto orientamento di cui si è detto. Ne consegue che il P.G. è legittimato ad appellare tutte le sentenze emesse nel distretto.
Tanto trova conforto nell'art. 585, co. 2^, lett. d), c.p.p. che, nello stabilire il dies a quo dell'impugnazione, fissa il termine iniziale nella comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento per il procuratore generale presso la corte d'appello "rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte d'appello". L'impugnato provvedimento va dunque annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Firenze per la celebrazione del giudizio di appello.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per il giudizio di impugnazione. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2004