Sentenza 17 aprile 2008
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non può essere considerata protezione amovibile di una macchina quella rimovibile esclusivamente a seguito di manomissione e cioè mediante l'utilizzo di utensili, giacchè in tal caso non è comunque consentito, durante la lavorazione, l'accesso agli elementi mobili della macchina stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2008, n. 20602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20602 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 17/04/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 856
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 17130/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di NI IO, nato a [...] l'[...];
ND LO, nato a [...] V.P. il 16 novembre 1938 e da ES RE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 19 ottobre 2006 dalla Corte di appello di Firenze;
udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentito il difensore di fiducia dell'imputato NI, avv. DEL GIUDICE Rizzardo di Treviso;
sentito il difensore d'ufficio dell'imputato ES, avv. ASTA Pietro di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la responsabilità di IO NI (nella qualità di presidente ed amministratore delegato della S.p.A. TURBOSOL Produzioni, costruttrice e venditrice della macchina pompa - impastatrice n. 30171), di AM ND (nella qualità di amministratore unico della S.p.A. ND, proprietaria e noleggiatrice della macchina al Consorzio Edile IECO) e di ES RE (nella qualità di presidente del comitato direttivo del consorzio anzidetto, subappaltatore di lavori di pavimentazione di un immobile a sua volta affidati ad imprese artigiane, tra le quali quella di MA RO, alle quali aveva fornito anche la macchina sopra menzionata) per il reato di lesioni personali colpose (amputazione totale del terzo e quarto dito della mano destra e parziale del secondo) in danno di FA LA, dipendente dell'impresa artigiana MA RO partecipante al menzionato consorzio, commesso in Prato il 9 ottobre 2001, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, segnatamente:
ES.
- del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 37 per non avere, quale datore di lavoro "di fatto", provveduto affinché LA disponesse di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa alle condizioni di impiego della macchina;
- del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 38 per non avere "impartito" ad LA una formazione adeguata sull'uso della macchina;
- del combinato disposto del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 97 e 72, alla stregua del quale le "macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in contatto con gli organi lavoratori in moto" e tale coperchio deve essere provvisto "di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della macchina tale che ... non consenta l'avviamento della macchina se il riparo non è nella posizione di chiusura". NI e ND.
- del citato D.P.R. n. 547 del 1955, art. 7, in relazione ai suindicati artt. 97 e 72, che prevede che siano vietate "la costruzione, la vendita, il noleggio... di macchine... che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso".
2. La mano di LA - come si è accennato - mentre il lavoratore era intento a versare cemento all'interno della macchina, dalla quale era stata rimossa la grata di protezione della zona in cui ruotavano le lame, era venuta in contatto con le stesse in movimento. Osservava la Corte:
- che la macchina era dotata di protezione amovibile e, come tale, avrebbe dovuto essere munita del dispositivo di blocco previsto dal citato D.P.R. n. 547 del 1955, art. 72;
- che non poteva essere considerata "fissa" una protezione che poteva "essere rimossa semplicemente con lo smontaggio di qualche bullone o vite";
- che, in concreto, la griglia veniva regolarmente rimossa per lavare la macchina;
che la rimozione della griglia rendeva più rapida ed agevole l'introduzione del materiale, sicché "non era affatto imprevedibile che la macchina ne venisse privata per accelerare e semplificare il lavoro anche quando gli organi impastatori erano in movimento";
- che l'art. 73 del D.P.R., evocato dagli appellanti, non "si poneva in rapporto di antitesi con il precedente art. 72" ma poteva, in casi come quello in esame, integrarne la previsione in quanto implicava che l'apertura di alimentazione fosse munita di un riparo, a sua volto munito di un dispositivo di blocco;
- che NI G. era responsabile per avere violato l'art. 7 del medesimo D.P.R. quale legale rappresentante della società costruttrice e venditrice della macchina;
- che ND era responsabile nella sua qualità di amministratore unico della società proprietaria e noleggiatrice della macchina, come tale da considerarsi diretta destinataria della disposizioni dettate per la sicurezza della macchina stessa;
- che ES era, per conto del Consorzio, "il referente sia con riguardo all'individuazione delle misure di sicurezza da adottarsi nel luogo di lavoro, sia con riferimento alla verifica della loro osservanza";
- che, inoltre, il Consorzio, e per esso il ES, aveva concesso in uso la macchina a MA RO e, in tal senso, era destinatario della previsione contenuta nel più volte citato art. 7;
- che era da escludersi che la condotta tenuta dal lavoratore fosse stata causa da sola sufficiente a determinare l'evento, occorrendo a tal fine (l'interruzione del rapporto di causalità tra l'omissione contestata al datore di lavoro e l'evento lesivo) un vero e proprio contegno abnorme, esulante "dalle normali operazioni produttive".
3. Avverso l'anzidetta sentenza, hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori.
4. Il difensore dell'imputato NI articola tre motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce la violazione del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 72, nonché la manifesta illogicità della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità. Erroneamente - rileva il difensore - la Corte ha ritenuto che la grata, posta sull'apertura di carico della macchina, fosse protezione "amovibile e non fissa".
La cd. "direttiva macchine" di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, nel fornire al produttore le indicazioni in ordine alla scelta delle protezioni o dei dispositivi di protezione contro i rischi riconducibili agli elementi mobili, distingue questi ultimi in due categorie: elementi mobili di trasmissione ed elementi mobili che "partecipano alla lavorazione".
Con riguardo a questi ultimi il legislatore ha precisato che le protezioni devono essere "fisse" ed il loro fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che richiedono "l'uso di utensili per la loro apertura".
Tali - rileva il ricorrente - erano le caratteristiche della griglia di protezione collocata sulla bocca di apertura della macchina. Si trattava, pertanto, di una protezione fissa non amovibile. Nel caso di specie, tra l'altro, non vi era necessità di dotare la macchina (nè sarebbe stato possibile) di una protezione amovibile munita di un dispositivo di blocco in quanto il normale utilizzo della macchina non prevedeva che l'operatore venisse a contatto con gli "organi lavoratori" della stessa.
Inoltre, l'utilizzo cui era destinata la macchina non era compatibile con dispositivi elettrici di blocco perché ne avrebbe provocato la rapida usura o rottura;
nel senso che, a contatto con acqua, sabbia e cemento, il "blocco" previsto dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 72, consistente appunto in un dispositivo di natura elettrica, non avrebbe potuto che deteriorarsi in breve tempo e rappresentare esso stesso un pericolo.
E proprio per tale ragione - prosegue il ricorrente - l'art. 73 del medesimo D.P.R. prescrive che le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei ripari costituiti, a seconda delle varie esigenze tecniche, da parapetti, griglie, tramoggie ed altre coperture, atte "ad evitare che il lavoratore od altre persone possano venire in contatto con tutto o parte del corpo con gli organi lavoratori" potenzialmente pericolose. Il legislatore ha, dunque, ritenuto più adeguato che il mezzo di protezione della zona pericolosa della macchina consista non già in un dispositivo di blocco, bensì in un riparo fisso, trattandosi di rendere sicura non una parte qualsiasi della macchina, ma l'apertura per l'alimentazione.
La responsabilità del costruttore è stata - secondo la difesa dell'imputato - affermata anche sull'erroneo presupposto che la rimozione della griglia fosse stata dettata non soltanto dall'esigenza di favorire l'immissione dei materiali di cui sopra si è detto, ma anche dalla necessità di procedere alle operazioni di lavaggio.
Muovendo da tale presupposto, la Corte di merito ha affermato che il costruttore avrebbe dovuto prevedere anche l'eventualità del mancato riposizionamento della griglia, una volta rimossa. In realtà - sostiene il ricorrente - la griglia non doveva essere soggetta a continue rimozioni perché le sue funzioni erano quelle di impedire a chiunque di venire a contatto con gli organi meccanici lavoratori della macchina e di far sì che sabbia e cemento fossero immessi nell'impastatrice in "condizioni omogenee" (tratteneva grumi e materiali disomogenei che, per dimensioni e natura, avrebbero potuto pregiudicarne il funzionamento o determinare l'inadeguatezza del calcestruzzo formato).
Il manuale d'uso, con il quale il costruttore aveva accompagnato la vendita della macchina, indicava espressamente che la griglia aveva anche una finalità di protezione e non doveva essere rimossa o, comunque, che era d'obbligo ripristinarne l'originaria collocazione, prima della messa in moto.
La volontaria asportazione della griglia da parte dell'operatore, il quale con una chiave inglese aveva svitato i bulloni, rappresentava, dunque, elemento sufficiente ad escludere qualsivoglia responsabilità del costruttore.
Rileva da ultimo il difensore che, in ogni caso, non sussisteva nesso tra colpa ed evento.
L'evento concreto deve rappresentare la realizzazione del rischio che la regola cautelare violata mira a prevenire.
Nella specie, poiché la regola cautelare asseritamente violata mira a prevenire l'incolumità degli operatori dal rischio che parti del loro corpo vengano in contatto con organi lavoratori della macchina, l'avere collocato ed ancorato con bulloni una griglia sulla bocca di alimentazione della macchina risponde proprio alla "esigenza di scongiurare incidenti quale quello che aveva coinvolto l'LA".
4.2. Con il secondo motivo lamenta assoluta carenza di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato perché legale rappresentate della società costruttrice.
Mancherebbe ogni dimostrazione - afferma il difensore - che l'imputato NI, all'epoca dei fatti, organizzasse e gestisse la società costruttrice, occupandosi della progettazione, realizzazione e commercializzazione della macchina impastatrice.
4.3. In via subordinata, il difensore dell'imputato sostiene che il reato sarebbe prescritto, avendo la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 7 natura istantanea e risalendo costruzione e vendita ad epoca anteriore al 1990.
5. Il difensore dell'imputato ND articola tre motivi.
5.1. Con il primo motivo deduce, ripercorrendo le argomentazioni già viste in relazione al primo motivo del ricorso dell'imputato NI, che tre tecnici avevano concordemente affermato che la griglia, di cui era fornita l'impastatrice, era una protezione fissa perché bloccata con viti e bulloni e rimovibile soltanto mediante utilizzo di una chiave esagonale.
Detta griglia non necessitava, pertanto, di un blocco automatico di sicurezza, essendo "conforme alla normativa".
Ritenere la griglia amovibile perché "facilmente asportabile con l'uso di uno strumento" determinerebbe un nuovo concetto di amovibilità che renderebbe la maggior parte degli accessori di utilizzo quotidiano "non conformi".
5.2. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art.41 c.p., comma 2, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità
della sentenza impugnata in relazione all'affermata sussistenza del rapporto di causalità.
Osserva il difensore che l'incidente è avvenuto perché la macchina è stata deliberatamente messa in esercizio senza la protezione regolarmente fornita.
Ribadisce il difensore che l'imputato aveva fornito al Consorzio una macchina in perfette condizioni, con regolamentare protezione fissa, con attestazione di conformità del citato D.P.R. n. 459 del 1996, ex art. 11, comma 1, e con le istruzioni per l'uso e la manovra.
Togliere la griglia ed utilizzare la macchina priva di protezione costituiva vera e propria manomissione contraria alla sicurezza dell'operatore e della macchina.
5.3. Con il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 43 c.p., nonché carenza e manifesta illogicità della sentenza impugnata in ordine all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'imputato aveva utilizzato la massima diligenza sia nell'acquisto che nel noleggio della macchina. L'Istituto Superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) ne aveva attestato la piena regolarità e conformità alla normativa vigente. Rileva il difensore che, pertanto, o il macchinario era conforme alla normativa di sicurezza ovvero avevano errato coloro che successivamente avrebbero dovuto verificarne l'adeguatezza.
6. L'imputato ES prospetta due motivi.
6.1. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata.
Il comportamento tenuto dal lavoratore - osserva il ricorrente - aveva interrotto il rapporto di causalità "tra l'infortunio e la posizione di garanzia del datore di lavoro" ed aveva violato il "dovere collaborativo nella ricerca della sicurezza sui luoghi di lavoro".
6.2. Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale o manifesta illogicità della sentenza impugnata. L'imputato non era il datore di lavoro della persona offesa dal reato.
LA era un dipendente del RO.
Il Consorzio forniva servizi amministrativi ai consorziati e l'ingerenza dell'imputato era stata "amministrativa non tecnica". In particolare, ES non aveva avuto "alcun tipo di ingerenza lavorativa nel cantiere dove si era verificato l'infortunio". MOTIVI DELLA DECISIONE
7. I ricorsi sono meritevoli di accoglimento nei termini di seguito precisati.
7.1. Da accogliere è, anzi tutto, il primo motivo dei ricorsi presentati nell'interesse degli imputati NI e ND. La sentenza impugnata fonda l'affermazione della responsabilità del costruttore-venditore e del noleggiatore sul fatto che la macchina fosse dotata di protezione amovibile, circostanza che imponeva l'osservanza del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 72, cioè la predisposizione di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto della macchina e tale da non consentirne l'avviamento in caso di riparo non posto nella posizione di chiusura. Che si trattasse di protezione amovibile era dimostrato - secondo i giudici di merito - dal fatto che la griglia potesse essere rimossa semplicemente smontando "qualche bullone o vite".
Non hanno, peraltro, i giudici del merito tenuto in considerazione le disposizioni in tema di protezioni fisse previste nell'allegato I della citata direttiva macchine (D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459), che rappresentano una specificazione "aggiornata" della disciplina prevenzionale dedicata alle macchine dal citato D.P.R. n. 547 del 1955. Trattando della scelta delle protezioni contro i rischi dovuti agli elementi mobili "che partecipano alla lavorazione", il punto 1.3.8 stabilisce che le protezioni devono essere "possibilmente... fisse" e "conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1".
Dette ultime disposizioni si occupano rispettivamente dei requisiti generali delle protezioni e di quelli particolari delle protezioni fisse.
In generale si afferma che le protezioni devono essere di costruzione robusta, non devono provocare rischi supplementari e non devono essere facilmente eluse o rese inefficaci.
In particolare, si afferma, invece, che le protezioni fisse devono essere "fissate solidamente" e che "il loro fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura".
Orbene, non può dubitarsi, alla luce di dette disposizioni, che la macchina in questione fosse dotata di protezione fissa degli elementi mobili partecipanti alla lavorazione, non di protezione mobile. E, d'altra parte, questa Corte aveva già avuto modo di affermare (v. Cass. 3, 9 dicembre 1983, Serbini, RV 162717), con specifico riferimento al D.P.R. n. 547 del 1995, art. 72, che una grata fissata alla macchina con un bullone non costituisce riparo amovibile (poiché l'espressione "apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori" si riferisce a quegli "strumenti che, per ragioni connesse al ciclo produttivo - oliatura della macchina, inserimento di corpi inerti, rimozione di residui della produzione - sono destinati ab origine ad essere rimossi, scostati od aperti e non anche a quelli che possono essere tolti a seguito di manomissione"). Come si è visto, la protezione fissa è pur sempre una protezione rimovibile, sennonché la necessità dell'uso di utensili per rimuoverla importa "manomissione".
E in tal caso il problema non attiene più alla sicurezza della macchina in sè o dei componenti della medesima, ma all'uso che della medesima si sia fatto da parte dell'operatore.
In altre parole, la macchina è idonea a far sì che siano inaccessibili durante la lavorazione gli elementi mobili che concorrono al lavoro. Nessun addebito doveva, pertanto, essere rivolto al costruttore-venditore, al noleggiatore e neppure al concedente in uso, precisazione, quest'ultima, necessaria perché la sentenza impugnata addebita anche al ES detta violazione, benché non risulti che essa gli sia stata previamente contestata (l'imputato non mostra, tuttavia, di dolersi di detto addebito aggiuntivo).
7.2. Va, dunque, annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), la sentenza impugnata nei confronti di
IO NI e AM ND per non avere commesso il fatto.
Restano assorbiti i restanti motivi prospettati nell'interesse dei due imputati, con la precisazione, riguardo al NI, che la formulata eccezione di prescrizione è manifestamente infondata, atteso che il dies a quo va individuato nel giorno di consumazione del reato di lesioni personali colpose (coincidente con quello del grave infortunio), non certo in quello di realizzazione dell'ipotizzata violazione della regola cautelare.
7.3. Anche il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato ES è meritevole di accoglimento.
La motivazione della Corte di merito, in punto di affermazione di responsabilità, è generica e lacunosa e, soprattutto, non contiene le informazioni fattuali rilevanti ai fini del decidere, così precludendo ogni possibilità di controllo.
Nella vicenda, l'imputato ES è sostanzialmente descritto come committente di lavori all'impresa artigiana del RO da cui l'LA dipendeva.
Ed è per tale ragione che la sentenza impugnata ricollega l'affermazione di responsabilità dell'imputato alla circostanza che egli si fosse di fatto ingerito nell'organizzazione del lavoro. Non spiega, peraltro, la sentenza impugnata in che modo ed in quali termini il ES si sia ingerito nell'esecuzione dei lavori, così divenendo destinatario dell'obbligo di controllare le condizioni di sicurezza del cantiere.
Tutto ciò beninteso non fa venir meno il rilievo di manifesta infondatezza delle doglianze sull'asserita condotta abnorme del lavoratore.
Le affermazioni secondo cui l'evento andrebbe ricondotto al negligente comportamento di LA sono destituite di qualsiasi fondamento.
Si ricordi in proposito che, come questa Corte ha affermato (cfr. ex plurimis Cass. 4, 3 giugno 2004, Giustiniani, RV 229564), il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità soltanto nel caso in cui il comportamento del dipendente sia abnorme, per tale dovendosi intendere:
- la condotta imprudente del lavoratore, dal medesimo posta in essere del tutto autonomamente, in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro;
- il comportamento rientrante nelle mansioni proprie del lavoratore ma consistito in "qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro".
Si aggiunga che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli, anche se del tutto eventuali e remoti, in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, anche in presenza di condotta deviante del lavoratore (v. Cass. 3, 20 ottobre 1982, Vedovato, RV 158239-41; Cass. 4, 3 ottobre 1990, Mandala, secondo cui il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso;
Cass. 4, 15 febbraio 1991, Invernicci, RV 187281, secondo cui "i soggetti indicati nell'articolo del D.P.R. n. 547 del 1955 (datori di lavoro, dirigenti e preposti) sono tenuti a proteggere i lavoratori anche nei confronti di atti imprudenti che essi possano compiere nello svolgimento del loro lavoro"; Cass. 4, 23 giugno 2005, Minotti;
Cass. 4, 29 settembre 2005, Riccio).
Orbene, nel caso in esame, è da escludere che LA abbia posto in essere una condotta "abnorme" nel senso sopra indicato. Dalla sentenza impugnata risulta, anzi, come fosse piuttosto frequente la rimozione di quella griglia.
La sentenza impugnata va, in conclusione, altresì annullata nei confronti di RE ES con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NI IO e ND AM per non avere commesso il fatto. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di ES RE con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2008