Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2002, n. 17527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17527 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 75 27 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITA LA CORTE SUPRE 1 A Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G. N. 12835/00 Rel. Consigliere Cron.41163 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud.12/07/02 Dott. Maura LA TERZA Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: RR US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ALESSI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE LUPO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EUROMARKET DISCOUNT ALIMENTARI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO GUAGENTI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente तु 3512 жи -1- avversO la sentenza n. 430/99 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 17/06/99 R.G.N. 1708/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Emer SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Canicattì depositato il 31 luglio 1995, il sign. PP Ferrigno conveniva in giudizio la S.r.l. Euromarket Discount de Alimentari deducendo avere lavorato alle dipendenze di questa dal 1° febbraio 1985 al 9 agosto 1991 e chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di lire 83.791.399 (a titolo di quattordicesima mensilità, compenso di straordinario, scatti di anzianità, "unalavoro tantum", mancato riposo settimanale, trattamento di fine rapporto, rateo di tredicesima mensilità, ferie non godute per il 1991, stipendi giugno- -luglio 1991) oltre, interessi e rivalutazione. La società convenuta, costituitasi all'udienza del 16 gennaio 1997, chiedeva dichiararsi la nullità della notificazione del ricorso e di tutti i conseguenti atti, con il conseguente rigetto della domanda. Il Pretore, con sentenza dell'8 febbraio 1997, il ricorrente rigettava la domanda, condannando alle spese di lite. Guar Pretore, con sentenza ell'8 febbraio 1997, Agettaya demanda, condannar spese di lite. 3 --- Il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 17 giugno 1999, ha rigettato l'appello del Ferrigno confermando la decisione pretorile, e condannando 1'appellante alle spese del grado. Il giudice d'appello, concordando con il primo giudice, ha ritenuto non raggiunta la prova dei fatti costitutivi dei diritti vantati. Ha esaminato le risultanze della prova testimoniale ed ha la insufficienza delle stesse in ravvisato all'orario di lavoro, al riposto relazione settimanale e alla domanda relativa allo straordinario;
ha escluso che i fatti addotti nel ricorso potessero considerarsi per ammessi, in conseguenza della mancata comparizione del rappresentante della società convenuta a rendere l'interrogatorio formale, ed ha Osservato al riguardo che detta società, nello svolgere carattere proceduraleesclusivamente eccezioni di in relazione alla eccepita nullità, non aveva inteso accettare il contraddittorio sicchè era da escludere una ammissione tacita da parte della stessa dei fatti dedotti dal ricorrente. Ha quindi ritenuto fondate e condivisibili le conclusioni cui era pervenuto il Pretore per respingere la domanda nel merito, siccome coerenti con i Emrner 4 risultati processuali ed esenti da vizi logico- giuridici. Il soccombente Ferrigno chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico articolato motivo. La società intimata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. IL ricorrente denunzia violazione dell'art.- 112 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Deduce che i1 Tribunale, avendo rigettato l'appello, ha omesso di pronunciarsi su taluni aspetti della domanda ed ha ignorato, al pari del giudice di primo grado, le richieste, quantificate, di corresponsione delle somme dovute per quattordicesima mensilità, ricalcolo degli trattamento di fine rapporto, scatti d'anzianità, rateo di tredicesima e stipendi relativi al periodo giugno luglio 1991, richieste che esulavano dalle finalità probatorie che esso istante intendeva raggiungere a mezzo delle deposizioni testimoniali. Ribadisce quindi che era evidente la violazione della citata norma dell'art. 112 c.p.c., che impone al giudice di pronunciarsi Su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa", per non avere il 5 Tribunale riformato la sentenza del Pretore che aveva disatteso integralmente la domanda di corresponsione delle somme dovute per contratto, e non risultando dalla motivazione della sentenza impugnata una reiezione implicita della domanda, ma l'assoluta disattenzione al "thema decidendi" formulato con l'atto di gravame.
2. IL motivo non è fondato e va disatteso. L'assunto del ricorrente sul quale essenzialmente si basa l'impugnazione che il giudice d'appello non avrebbe pronunciato sulla domanda nel senso che, violando la norma dell'art. 112 c.p.c. ("corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato"), avrebbe omesso di decidere sulle richieste avanzate dalla parte, trova univoca smentita nella motivazione della sentenza di secondo grado: dalla quale si ⚫evince invero, chiaramente, che il giudice non ha omesso di pronunciarsi, bensì si è pronunciato nel merito confermando la pronuncia di rigetto emessa dal Pretore. Rilevato che nessun motivo d'appello avente ad oggetto la violazione del citato art. 112 e nessuna denunzia di omessa pronuncia erano state sollevate dall'attuale ricorrente avversO la decisione 6 pretorile risultando l'appello costituito esclusivamente da censure attinenti al merito della causa ed alla prova dei fatti posti a base della domanda - va più precisamente rilevato che il Tribunale ha motivato la propria decisione facendo riferimento all'articolato motivo d'appello, argomentando sulle risultanze della prova testimoniale in ordine all'orario di lavoro, al dedotto lavoro straordinario ed ai riposi settimanali, e ne ha ritenuto la insufficienza ai fini probatori;
ha pure argomentato sulla idoneità del comportamento della società convenuta a configurare idonea contestazione dei fatti dedotti dal ricorrente, escludendo che esso potesse integrare tacita ammissione di quei fatti, compresa la applicabilità del contratto collettivo invocato;
ha fatto altresì espresso richiamo alla sentenza di primo riportandonegrado in narrativa il contenuto e confermando lasinteticamente statuizione pretorile con la quale era stata ritenuta non raggiunta la prova dei fatti costitutivi della domanda;
ha da ultimo affermato che "le conclusioni cui è pervenuto il Pretore per respingere nel merito la domanda di Firrigno essendoPP appaiono fondate e condivisibili 7 Em coerenti con i risultati processuali ed esenti da vizi logico-giuridici". In relazione a siffatte argomentazioni motive non può dunque ravvisarsi un'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 citato. Ed è nel contempo inammissibile ogni censura di omessa pronuncia rivolta, in questa sede, alla sentenza di primo grado (come pure si accenna in ricorso), giacchè oggetto del giudizio di legittimità è unicamente com'è noto la sentenza pronunciata in grado d'appello. 3.-La censura, poi, con la quale il ricorrente lamenta "disattenzione" al tema del decidere formulato con l'atto di gravame appare immotivata ed in effetti neppure è sorretta dalla riproposizione, nel contesto del ricorso per cassazione, ancorchè sintetica, dei motivi di appello che si assumono trascurati, incorrendo così l'istante nella violazione del principio di c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione, costantemente affermato da questa Corte. Secondo il qual principio il requisito dell'esposizione dei motivi d'impugnazione, stabilito a pena di cassazione inammissibilità del ricorso per Grur. dall'art. 366 n.4 c.p.c., non consente di ricercare 8 i motivi medesimi fuori del contesto del ricorso e neppure di desumerli "aliunde" e "per relationem" dai precedenti atti del processo: ciò perché tale requisito, così inteso, è previsto al fine di rendere possibile, attraverso la specifica individuazione dell'oggetto delle censure rivolte alla decisione impugnata, il concreto esercizio della funzione giurisdizionale di legittimità da parte della Corte di cassazione, il cui svolgimento resta impedito ove i motivi di censura lascino indeterminati e non adeguatamente precisati i limiti e l'ambito dell'impugnazione (cfr., tra le molte, Cass. 21 novembre 2001 n.14278, 15 maggio 2001 n.6666, 25 maggio 1995 n.5742, 21 gennaio 1981 n.512). Anche la denunzia di insufficienza di motivazione, formulata nella titolazione del sviluppata e motivo, non appare adeguatamente argomentata nel contesto dell'atto d'impugnazione là dove, in particolare, si deduce la mancanza di una "puntuale disamina delle ragioni addotte dal finalizzate alla riforma della ricorrente e decisione emessa in prime cure", senza, però, poi riportare in ricorso, come prima s'è rilevato, tali ragioni, vale a dire il preciso contenuto dei 9 motivi formulati a sostegno dell'atto d'appello al fine di consentire al giudice di legittimità di verificare e valutare la fondatezza del suddetto rilievo, rimasto in tal modo generico ed inammissibile. Al riguardo giova pure ricordare e confermare la costante giurisprudenza di questa Corte in ordine alla definizione del vizio di motivazione denunziabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c., ribadendo che tale vizio "si configura solo quando vi sia carenza di elementi nello sviluppo logico del provvedimento, che non consenta la identificazione del criterio posto a base della decisione, ovvero in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico- giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da renderne incomprensibile la rato decidendi" (Cass. 27 febbraio 2001 n.2830). Vizi motivazionali di questo genere, così intesi, neppure appaiono adeguatamente dedotti nel ricorso, e non sono comunque ravvisabili nell'impugnata sentenza, nella quale è chiaramente esplicitato il procedimento logico e giuridico posto а sostegno della decisione, e nessun tra argomentazioni insanabile contrasto 10 riscontrabile. per quanto sin -4. In conclusione il ricorso, qui detto, deve essere rigettato. I 1 soccombente ricorrente va condannato (ex alla art. 385 primo comma c.p.c.) а rimborsare parte resistente le spese del presente giu legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna La Corte rigetta il ricorso. ricorrente а rimborsare alla società resis le spese del presente giudizio liquidate euro21.00 (Venturo/00) oltre ad euro 2.000,00 (duemila) per onorario d'avvocato. Così deciso, in Roma, il 12 luglio 2002 Масный II Cons. estensore:esterare: June I! Presidente: IL CANCELLIERE Vil a Bruni Depositata in Cancelleria 9 DIC. 2002 Oggi IL CANCELLIERE Vila Bruns T R O C - ||