Sentenza 11 marzo 2009
Massime • 1
Integra il reato di circonvenzione di incapace l'attività diretta - anche in modo subdolo ed assecondando le intenzioni del soggetto passivo - a rafforzare il suo proposito di compiere atti pregiudizievoli sfruttandone la debolezza psichica e la deformata percezione della realtà. (Nella fattispecie, la Corte ha riscontrato tali caratteristiche nel comportamento dell'imputato che attraverso atteggiamenti di condiscendenza, di ascolto acritico e di consigli interessati aveva consolidato il proposito della vittima di affidargli incarichi professionali eccezionalmente onerosi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2009, n. 25877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25877 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 11/03/2009
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1079
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 32339/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES GI AR n. Busto Arsizio(Varese) il 22 maggio 1926;
avverso la sentenza emessa in data 11 febbraio 2005 dalla Corte di appello di Brescia;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. Monetti Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Lozzi Gilberto del foro di Torino che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 11 febbraio 2005 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Brescia in data 14 marzo 2003 con la quale ES GIcarlo, commercialista, era stato dichiarato colpevole del reato di circonvenzione di incapace perché, abusando dello stato d'infermità e di deficienza psichica di Chiesa Giuliana, al fine di assicurarsi un incarico professionale per potersi far liquidare elevati compensi, la induceva a rilasciargli un ampio incarico professionale a lei pregiudizievole (in Milano il 1 aprile 1998). Il ES era stato condannato in primo grado - con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione di dottore commercialista, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito la Chiesa, in un periodo in cui presentava un disturbo bipolare della personalità con sintomatologia maniacale centrata su deliri persecutori e megalomanici e manifestava grave inclinazione a dissipare beni e denaro, aveva conferito all'imputato, cui era stata presentata telefonicamente da tale AR UR (che alla Chiesa aveva appena venduto gioielli per L. 70.000.000), l'incarico professionale a "prestare tutta l'assistenza e consulenza necessarie in relazione a tutti gli affari patrimoniali, societari e personali". L'incarico era stato formalizzato la mattina del 1 aprile 1998, dopo che il ES aveva trascorso un'intera giornata nell'abitazione della Chiesa ricevendone le confidenze, ed era stato subito accettato, senza che il commercialista svolgesse alcuna preventiva verifica sulla situazione patrimoniale della potenziale cliente che accusava i parenti di volerla defraudare. Appena pochi giorni prima lo psichiatra del CPS aveva proposto il trattamento sanitario obbligatorio per la Chiesa, fatta ricoverare il 6 aprile 1998 dallo psichiatra Donelli presso il reparto ortopedico di una clinica privata dalla quale era stata trasferita il 22 aprile successivo, in regime di trattamento sanitario obbligatorio, alla Divisione psichiatrica dell'ospedale San Raffaele di Milano. In tale periodo l'imputato aveva visitato la cliente senza preoccuparsi di cercare un incontro con i parenti (alla figlia della donna, anzi, aveva inviato una diffida a riconsegnare immediatamente le chiavi di casa della madre) e aveva portato a casa sua un quadro della donna, attribuito a Courbet, che aveva poi messo in vendita a Parigi. Nel maggio-giugno 1998 il ES aveva inoltre richiesto fidi bancari a nome della Chiesa e si era fatto cedere quote del capitale sociale della società immobiliare IA s.r.l. (di cui la Chiesa era socia, insieme con i fratelli, al 25%), a suo dire per poter partecipare all'assemblea annuale e poter esaminare la documentazione sociale.
La Corte di appello, premettendo di attenersi al capo d'imputazione e quindi alla condotta consistita nel rilascio del mandato professionale, riteneva che non potessero esservi dubbi, sulla base della documentazione medica prodotta dal pubblico ministero e dalla parte civile, sulla consapevolezza da parte dell'imputato di essere entrato in contatto con una persona che non era nelle piene facoltà mentali. Relativamente all'elemento materiale del reato contestato, riteneva che l'imputato avesse quanto meno rafforzato nella donna, manifestandole comprensione e assecondandola e così svolgendo così un ruolo attivo di induzione e persuasione, la volontà di conferirgli l'amplissimo mandato professionale, immediatamente accettato, contenente anche l'esplicito e inusuale impegno a versare un fondo spese e a pagare le parcelle finali in un ammontare successivamente determinato in misura elevatissima e giustificato con qualche imbarazzo dal ES (tariffe "d'urgenza"). Il comportamento successivo (incarico a vendere il quadro attribuito a Courbet, la mancanza di contatti diretti con i parenti della donna) avvalorava, secondo la Corte, la tesi accusatoria della volontà da parte del ES di approfittare dello stato d'incapacità della cliente.
Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, deducendo:
1) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione circa la consapevolezza da parte dell'imputato, alla data indicata nel capo d'imputazione quale tempus commissi delicti, dello stato d'infermità psichica della persona offesa che si manifestava con intervalli di lucidità, come risultava dalla deposizione testimoniale del dottor ER in servizio presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale Maggiore di Milano;
2) la l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di appello avevano individuato l'attività di induzione nel semplice contegno dell'imputato, mentre risultava che la Chiesa era fermamente intenzionata a farsi assistere da un commercialista e prima del ES si era rivolta ad un altro professionista;
inoltre l'attività di induzione non sarebbe ravvisabile nella mera accondiscendenza, quindi in un comportamento privo di un'apprezzabile pressione morale diretta ad influenzare la volontà del soggetto passivo inducendolo a superare eventuali incertezze e perplessità. Con i motivi nuovi successivamente depositati il ricorrente sviluppa i motivi del ricorso principale deducendo:
1) con riferimento al primo motivo del ricorso principale la mancata considerazione nella sentenza impugnata di quanto in particolare affermato dal prof. Emanuele Rossella, c.t.u. nel procedimento per inabilitazione promosso nei confronti della Chiesa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nella relazione seguita a tre colloqui psicodiagnostici (svoltisi 1 ottobre, 3 ottobre e 9 novembre 1998) circa gli intervalli di lucidità che la Chiesa manifestava e, inoltre, delle dichiarazioni dello psichiatra prof. Marco ER circa il ricovero della persona offesa dal 28 aprile al 15 maggio 1998 presso il reparto psichiatrico dell'ospedale Maggiore;
2) con riferimento al secondo motivo del ricorso principale l'erroneità dell'interpretazione estensiva del concetto di induzione da intendersi, secondo la sentenza impugnata, anche come comportamento omissivo consistente, nel caso in esame, nel non aver impedito l'insorgere nel soggetto passivo di una volontà contraria a quella, già manifestata, di avvalersi di un commercialista;
si richiamano in proposito le dichiarazioni testimoniali di CA IN AV da cui risultava che la Chiesa si era in precedenza rivolta ad un altro commercialista, messo in condizione dal teste di esaminare la documentazione della società di cui la donna era socia).
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che correttamente nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha premesso di volersi attenere al riferimento temporale contenuto nel capo d'imputazione, in cui la condotta delittuosa veniva individuata specificamente nell'avere l'imputato indotto la persona offesa a rilasciargli un ampio incarico professionale, con il proposito di lucrarne cospicui compensi. Detto incarico era stato sottoscritto dalla Chiesa il 1 aprile 1998, che è la data individuata quale data di commissione del contestato reato di circonvenzione d'incapace, mentre la conoscenza tra il ES e la Chiesa era avvenuta il 30 marzo precedente. Non sembra, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, che la Corte territoriale abbia derogato da tale ineccepibile premessa. Quanto al primo motivo del ricorso principale e al primo dei motivi nuovi che ad esso si ricollega, la Corte osserva infatti che nella sentenza impugnata sono indicati con puntualità e rigore logico i convergenti elementi da cui è stata desunta la consapevolezza dell'imputato dello stato di deficienza psichica della Chiesa alla data del 1 aprile 1998.
In particolare la Corte di appello ha evidenziato: a) l'anomalo approccio con la potenziale cliente (al ES la Chiesa era stato presentata telefonicamente da una commerciante di gioielli che aveva appena venduto alla donna merce per ben L. 70.000.000); b) il rapidissimo svilupparsi di un rapporto di fiducia da parte della donna che, nell'arco di poche ore (dopo una giornata intera trascorsa dal ES, in occasione del primo incontro, nella sua abitazione), aveva deciso di conferire l'incarico professionale al commercialista;
c) l'accettazione immediata dell'incarico da parte del professionista che non aveva ritenuto di compiere alcun approfondimento sulla situazione patrimoniale e familiare della cliente (la quale sosteneva che i parenti l'avevano abbandonata e intendevano defraudarla), a differenza di quanto aveva fatto il precedente commercialista nominato dalla Chiesa che si era guardato bene dall'accettare l'incarico dopo aver assunto informazioni;
d) l'inusitata ampiezza e genericità del mandato, fatto recapitare dal ES alla Chiesa la mattina successiva al lungo e generico incontro del 31 marzo, che comprendeva "tutta l'assistenza e consulenza necessario" in relazione a tutti gli affari patrimoniali, societari e perfino "personali" della donna (come se la stessa fosse incapace di provvedere direttamente anche alle proprie esigenze di carattere non economico).Si tratta di elementi che, valutati nella sentenza impugnata prima singolarmente nella loro valenza indiziante e quindi globalmente in una visione unitaria che ha ragionevolmente consentito di escludere ricostruzioni alternative, hanno condotto ad affermare, con argomentazioni razionali e logiche, che il ES si fosse reso conto, nel breve ma particolarmente intenso rapporto di conoscenza e frequentazione sviluppatosi tra il 30 marzo e il 1 aprile 1998, delle precarie condizioni di salute psichica della cliente. La Corte territoriale ha aggiunto - quale ulteriore elemento dimostrativo non solo della gravità delle condizioni psichiche della donna nei giorni in cui aveva conosciuto il commercialista ES e repentinamente gli aveva affidato l'incarico professionale di assisterla anche nei propri affari personali, ma anche della riconoscibilità di tali condizioni - la circostanza che per la Chiesa appena qualche giorno prima di conoscere il ES e conferirgli l'incarico, il 25 marzo 1998, era stato proposto dallo psichiatra del CPS, che aveva riscontrato "stato di eccitazione, deliri persecutori, umore maniacale, assenza di coscienza di malattia, grandiosità", il trattamento sanitario obbligatorio che era stato non eseguito solo perché il dottor Donelli, altro specialista, si era impegnato a curarla a domicilio. Nella sentenza impugnata vengono inoltre ricostruite le manifestazioni di disagio psichico manifestate dalla donna nei giorni immediatamente successivi al conferimento dell'incarico professionale all'imputato, evidenziando, in un percorso argomentativo del tutto logico e razionale, che la Chiesa anche subito dopo il 1 aprile 1998 aveva dato inequivocabili segni di squilibrio. Infatti la donna il 6 aprile 1998, quindi a distanza di appena cinque giorni, era stata ricoverata - per iniziativa del dottor Donelli, il quale evidentemente si era reso conto dell'impossibilità di effettuare le terapie prescritte a domicilio - in un ambiente protetto (reparto ortopedico di una clinica privata) nel quale aveva subito manifestato, ad una visita neurologica, "ideazione frammentata ed estrema difficoltà nel proseguire il filo logico del discorso" rendendo indispensabili prima la somministrazione di un farmaco antipsicotico e successivamente, il 22 aprile, il trasferimento in trattamento sanitario obbligatorio presso il reparto psichiatrico dell'ospedale San Raffaele. In tale contesto, con un'argomentazione sorretta da una struttura logica inconfutabile, nella sentenza impugnata viene escluso che - considerate le documentate e rilevanti manifestazioni, da parte della Chiesa, di problemi psichici nei giorni immediatamente precedenti al 30 marzo e successive al 1 aprile 1998 - nell'intera giornata trascorsa con la donna il 31 marzo, dalle ore 8 alle ore 20, periodo di tempo insolitamente lungo per un impersonale colloquio di tipo professionale e sufficiente per rendersi conto delle gravi problematiche di tipo psichiatrico della Chiesa, il ES non si fosse accorto delle precarie condizioni mentali della donna che, come ammesso dall'imputato, si era tra l'altro dilungata sul preteso abbandono da parte dei familiari che intendevano defraudarla in termini che motivatamente la Corte di appello ha definito" persecutori". Adeguatamente motivata, sulla base di una pluralità di convergenti elementi indiziari tra loro logicamente coordinati, risulta pertanto l'affermazione della consapevolezza dell'imputato di trovarsi di fronte una persona con seri disturbi psichici e quindi della sussistenza della condotta di abuso nell'induzione a sottoscrivere, con inusitata rapidità, un mandato professionale di singolare ampiezza. Implicitamente, ponendo in evidenza la oggettiva continuità delle manifestazioni di evidenti e gravi disturbi psichici da parte della Chiesa tra la fine di marzo e l'inizio di aprile dell'anno 1998 tali da far concretamente proporre l'applicazione del trattamento sanitario obbligatorio, la Corte di appello ha disatteso i rilievi difensivi tendenti ad affermare invece che la patologia da cui la Chiesa era affetta si manifestasse con intervalli di lucidità sulla base di quanto affermato in particolare dal prof. Emanuele Rossella (il quale aveva esaminato la Chiesa nell'ambito della procedura di inabilitazione solo nell'ottobre 1998, dopo che la donna era stata curata anche con trattamento sanitario obbligatorio, aveva subito diversi ricoveri e aveva comunque superato la fase acuta dei suoi disturbi) e dal dott. ER Marco in servizio presso il reparto psichiatrico dell'ospedale Maggiore di Milano ove la Chiesa era stata ricoverata dal 28 aprile al 15 maggio 1998 (peraltro il dottor ER, come ricordato anche nel ricorso, non aveva escluso che la malattia della Chiesa potesse manifestarsi con continuità). Va infine rilevato che nella sentenza impugnata, per dimostrare la consistenza degli indizi sulla piena consapevolezza da parte dell'imputato della condizione di infermità mentale della persona offesa, non è mancato un pertinente riferimento alla totale indifferenza manifestata dal ES nell'evolversi del rapporto professionale, allorché la gravità dell'infermità mentale della cliente era certamente palese.
Il secondo motivo principale e il connesso secondo motivo nuovo sono del pari infondati. Legittimamente nella sentenza impugnata si è affermato che anche il mero rafforzamento della volontà del soggetto passivo di compiere un atto pregiudizievole, approfittando del suo stato psichico, integra la condotta del reato di circonvenzione d'incapace. La giurisprudenza di legittimità è infatti costante nel ritenere che l'attività di induzione possa essere messa in atto attraverso qualsiasi forma di pressione morale idonea a determinare o a rafforzare nel soggetto passivo il consenso al compimento dell'atto giuridico pregiudizievole (Cass. sez. 2^ 29 marzo 1985 n. 5348, Maccagnan;
sez. 2^ 23 novembre 1987, Rossi, sez. 2^ 7 ottobre 1999, Noventa;
sez. 2^ 1 luglio 2008 n. 31320, Raniolo;
sez. 6^ 4 luglio 2008 n. 35528, Pakovic). Non occorre in sostanza che la proposta al compimento dell'atto provenga dall'imputato, ricorrendo il reato anche quando quest'ultimo si sia limitato a rafforzare, approfittando delle condizioni del soggetto passivo, una determinazione pregiudizievole dal medesimo già adottata (Cass. sez. 6^ 29 ottobre 1996 n. 266, Bullaro). L'attività di induzione può quindi, a parere di questa Corte, consistere anche nell'attività di subdolo condizionamento che si manifesti attraverso un assecondamento interessato della volontà della persona offesa, di cui venga strumentalizzato lo stato di debolezza psichica che limita o deforma la percezione della realtà. La Corte territoriale ha pertanto correttamente ravvisato nel caso in esame la condotta di induzione costitutiva della fattispecie criminosa prevista dall'art. 643 c.p. nel "ruolo attivo di induzione e persuasione" svolto dal ES attraverso una serie di attività positive quali "gli atteggiamenti di condiscendenza, di acritico ascolto, di inopportuna rassicurazione, di facili promesse e di interessato consiglio" diretti a rafforzare il proposito della Chiesa di affidargli l'incarico professionale, nei termini peraltro di eccezionale estensione e di particolare onerosità in cui era stato formalizzato. Quanto alla prova che tale (non omissivo) atteggiamento di calcolato sostegno e di accondiscendenza fosse stato effettivamente posto in essere dall'imputato, la Corte territoriale ha posto in adeguato rilievo alcuni elementi significativi della condotta dell'imputato che si era recato, appena dopo averla conosciuta, nell'abitazione della Chiesa trattenendovisi per un'intera giornata e la mattina successiva aveva fatto sottoscrivere alla donna un mandato professionale comprendente anche l'incarico di occuparsi di questioni, quali gli affari personali, che esulavano dalle sue competenze professionali, inserendo peraltro nella parte finale dell'atto l'impegno, in altra situazione ovvio e quindi superfluo, di versare un fondo spese e di pagare le parcelle finali. Si tratta di elementi che dimostrano da un lato una pressante e insolita attenzione prestata dal commercialista agli sfoghi della potenziale cliente (che non a caso in quel periodo aveva allontanato tutte le persone che non l'assecondavano, ma aveva attribuito subito incondizionata fiducia al commercialista appena conosciuto che era disposto ad ascoltarla e ad appoggiarla) e, dall'altro lato, il proposito di sfruttare immediatamente e alle condizioni più vantaggiose il mandato professionale, accettato dall'imputato senza indugiare nel fare accertamenti che nel caso in esame - in considerazione sia delle anomale circostanze in cui era sorto il rapporto professionale, sia dell'evidente stato di alterazione psichica della cliente - dovevano ritenersi indispensabili. Detti elementi indiziari, di per sè significativi e nel loro insieme convergenti, hanno costituito un fondamento serio e razionale per l'affermazione di responsabilità dell'imputato anche sotto il profilo dell'induzione. Del resto è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di circonvenzione d'incapace (Cass. sez. 6^ 29 ottobre 1996 n. 266, Bullaro;
sez. 2^ 15 ottobre 2004 n. 48302, Derosas), che la prova dell'induzione può essere anche indiretta, indiziaria e presunta, quindi derivare da elementi gravi, precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio da essi derivato. Del tutto ragionevole, anche in una seria e argomentata considerazione di quanto avvenuto successivamente alla commissione dell'atto pregiudizievole (Cass. sez. 1^ 31 marzo 2005 n. 16575, Siciliano), appare pertanto la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui attribuisce all'imputato quell'apprezzabile attività "positiva" di suggestione, pressione morale e persuasione che la giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso ritiene indispensabile per poter ravvisare, con riferimento al reato di circonvenzione d'incapace, l'attività di induzione. Sotto questo profilo appare idoneamente motivata la sentenza impugnata allorché attribuisce alla positiva attività di persuasione svolta dall'imputato durante l'intera giornata del 31 marzo 1998, trascorsa insieme con la Chiesa nell'abitazione di quest'ultima, la capacità di convincere la potenziale cliente, che pure aveva già manifestato la sua volontà di avvalersi dell'operato di un professionista ma non l'aveva ancora evidentemente individuato, ad affidargli l'oneroso incarico, esteso finanche ai rapporti personali, nonostante la conoscenza appena avvenuta. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2009