Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2003, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 69254 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L TE SUPREMA DI CV LIONE SEZIONE QUILA CIVILE 5 A I R E 5 ca dagli Ill.mi Sig strati: 6 T 8 U 3 E 9 1 B N I O I / I Presidente R.G.N.8098/00 6 Enrico T 2 . R . T A . P 4 . S I D R Enrico 7 Altieri Consigliere E E A 1 P T D Czon.злод 6 1 A A . D M M Dot.. Massimo Oddo S E Consigliere T A N E S E Rep. Dott. Ninc Fico Consigliere d. 6-6-02 Cons. Rel. Dott. Francesco Ruggiero ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZ ONE CAMPIONE CIVILE S E N TENZA N. 69254 sul ricorso proposto da: BE IO, rappresentato 0 difeso dall'Avv. Prof. Gianfranco Gaffuri dall'Avv. Enrico Komanelli, elettivamente domiciliato in Roitid via Cosseria n.5, presso l'Avv.Enrico Romanelli, Giusta procura in calce;
ricorrente
contro
Ministero de le Finanze, Direzione Regionale dolle Entrate per i1 Piemonte- fficic 1T.DD. di Novi Ligure, in persona dci Tegali rappresentanti Pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generate dello Stato, presso i qui uffici in Roma domiciliano in 2515 1 via dei Portoghesi n. 12; -controzicorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Piemontn-Torina n.162/7/90 dep. 26-2-99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/6/2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Loito l'Avv. Enrico Romanelli;
Udito l'Avv. Gen.Stato Avv.Gentile; Jdi Lo 11 P.M., in persona del SostiLuto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso chiedendo J'accoglimento del ricorso limitatamente alle sanzioni.. Svolgimento del processo 11 Credito Italiano corrispondeva al dipendente BE IO, in occasione del trasferimento da Milano a Novi Ligure per disposizione aziendale ne! 1987,1'indennizzo per il maggior canore di locazione nerli arni 1987 1988 ed anche I'indennità di trasferimento nel solo anno 1987. L'utzicio Distrettuale geile TI.OD. di Nowi Ligure notificava al BE avvisi di accertamento di maggior reddito per gli anni 1987 e 1988. I contribuente proponeva opposizione avversO Lali avvisi, . . . . La Commiss one Tributaria di primo grado di w w 2 Alessandria, con sentenza r. 161/02/95 rigettava ricorsi, previamente riunti, I BE proponeva gravamc. Тій Commissione Tributaria Regionale de_ Piemonte- Torino, con sentenza 1.162/7/98 del 9-12-98, confermava - decisione impugnata. Veдni va Cos noti wato + in ordine all'eccezione preliminare di carenz di sostituito,1' .64legittimazione passiva dei D. F.R. n. 500/73 non prevedeva alcuna limitazione sia da parte dci 30stituto, sia da parte del sostituito circa _a possibilità di dedurre in sede contenziosa 1' inesistenza aell'obbligazione Tributaria;
trattamenti integrativi aveva natura di compenso Lassabile perchè D.P.R. stabilisce la riconducibilità al lavoro dipendente di tutti i compensi in danaro e in natura percopiti in dipendenza del rapporto di lavoro;
il rimborso di parte del canone di locazione Eveva Ta modes im² Macura compensativa mensilità aggiuntive deila retribuzionc,non delle aven Li funzione differente da quella dello mensi lità ordinarie. Avverso tale decisiono il BE proponeva ricorso per cassazione, notificato 1 7-4-2000. Ministero deile Finanze proponeva controricorso, notificato in data 16-5-2000. 3 li contribuente ha depositaro ulteriore memoria, in cui ha invocato alcune pronunce di questa Corte. Molivi della decisione 11 ricorrente ka dedoct.c Seguanti motivi di dogiianza : 1 a violazione e falsa applicazione degii artt.23 ن 61 D.F.R. 29-9-73 n.600 ё dell'art. 67 dello stesso D.P.R.. in relazione ali'art.360 co.]" =.3 C.D.C., 1' omessa inadeguata molivazione 51] un punto decisivo delia controversia prospettato dalle parti, in relazione all'art.360 cc.1° n.5 c.p.c., in quanto non esisteva una obbligazione tributaria propria del sostituito;
la violazione a false applicazione dell'art.48 00.1° D.P.R. Cn.597/73 e dell'art. 48 co.1 D.P.R. 0.917/86 (nel testo originario), nonché della nozione giuridica di reddito fiscale, in relazione 1 Call'art.360 co.1 n.3 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disposizioni sulia legge irl generale, in relazione all'art.360 co.1° 0.5 c.p.c.; le motivazione cmessa o insufficiente su un punto decisvo Jelia controversia, in relazione all'art. 360 co.l n.5 c.p.c.; la violazione o falsa applicazione dell'art.48 co.3° D.P.R. 1.597/73 48 D.F.R. г.917/86 itesto originario , in 2 relazione ail'art.360 co.1° n.3 c.p.c.. Infine, 4 invocava il sistema sanzionatorio più favorevole introdotto dal D.Lgs. .472/97, sotto Rolteplici profili. I 1 avia preliminare, deve essere aelibata questione dell'eccepilo difetto di legittimazione passiva del contribuerte. Condividendosi pienamente i.l più reconte prevalente indirizzo di quesLa Corte, deve affermarsi che è legittimo l'accertamento a carico del lavoratore subordinato, diretto a contestare la 1 mancta inclusione nella denuncia annuale di Una componente dei reddito Lassabile, anche quando la slessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prescritta dall'art.23 D.P.3. 29-9-73 n.600 ed il datore di lavoro abbia omesso di offettuare e versare caie ritenuta (Cass., 18-2-2000, [1.1842; 28-2-2000, n.2212; 3-3-2000, G. 2389; 8-3-2000, n.2604; 8-3-2000, n.2611; 21-3-2000, n.3330; 17-6- 2000, n.7703; 21-11-2000, n.15C48; 30-10-2001, n.13481). Nella norma richiamata a sostituzione con ritenuta d'acconto te dovere di rivalsa) è delincata come strumento per più agevole od anticipatd riscossione dell'imposta sui reddito dovela da \ по implica percipiente, Conseguentemente, 5 mulamento nella posizione del debitore d'imposla, tuaggiunge ail' aonbligazione اناd= quest'ultimo dovere di pagamento carico di. chi егода il reddito imponibile. Pertanto, I'esaminata questione preliminare deve assero disattesa. 11 fondamentale Lhema decidendum è costituito dalla questione dell'assoggettamento ad IRPEE dell'indennità di alloggio ("contributo-affitto"), a ticolo ci rimborso del maggior catore ai locazione, che il contribuente trasferito debba pagare per acquisire il godimento di una coniacente abitazione nel nuovo luogo di lavoro, Si ritiere di confermare - in piena condivisione l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte (Cass. Civ., Sez.., г.5081/1999; Cass. Civ., Sez.7, n.14006/1999; Cass. Sez. Trib., n.1842/2000; Cass. Civ., 8-2-2000, n.2212; Cass. Sez. Trib.. 3-3- 2000, n.2389; Cass. 8-3-2000, n.2604; Cass. Civ., 8-3-2001, n.2611; Cass. Civ., 21-3-2000, 3330; Cass. Civ., Sez.I, 7-6-2000, n.7703; Cass. Civ., 2- 8-2000, c. 0149; Cass. Soz. Trib., 4-10-2000, n. 13182; Cass. Sez. Trib.. 30-10-2001, n. 13482; Cass. Bez. Trib., 21-11-2000, n.15048). Secondo questo orientamento, dal complessivo quadro 6 normativo (art.48 co.1° 5 successivi D.P.R. 2.9-9- 73, n.597; art.48 D. P. R. 22-12-86, n.977; ri formulazione del cilato art.18, introdotta, COD effetto dal 1° gennaio 1998, dall'art. 3 D.Lg. 2-9- Le indennità di9% Cre1.314) discende trasferimento € Je indennità similari, quale il rimborso di parte del più consistente canone Si locazione che i l dipendente debba pagare per acquisire il godimento ai confacente alloggio cioè lo Somme ate datore di lavoro eroghi al dipendente por alleviare la maggiore entità degli oneri generali connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attività lavorativa SCIO componenti del reddito tassabile, ai fini IRPEF por l'intero ammontare,, se ricadano in periodi ai imposta anterior al 1998. Tale principio discende concludentemente daile seguenli argomentazioni : eccezionalilà delle disposizioni comunque, specialità dei imitalive del reddito tassabile;
diversità di natura e presupposti delle indennità di trasferimento rispetto 2 quelle di trasferta;
inestensibilità alie prime di no econsequente determinate. Ia tesi conclamata il richiamato orientamento 7 si articola al.traverso passaggi logico- giuridici, che privano anche di rilevanza le dedotte questioni di illegittimità costituzionale (vod ai, i particolare, la fichiamata Cass. n.2604/2000). 1 contribuente ca anche eccepito l'inappiicabilità doule sanzioni irrogale per obbiettiva incertezza ai sensi dell'art.8 0.īgs. n.346/92 ė dell'art. 6 D.Lgs. n.472/97. Devo rilevarsi, contrario, che sia l'evoluzione normativa in ordine ai rimborsi spose, sia l'interpretacione giurisprudenziale che ha riconosciuto ia tassabilità del contributo, di qui è controversa, sia per i periodo successivo al 1- 1-90, sia per il periodo antecedente per escrcizi anteriori 21 T.U. per effetto dell'art.36 D.F.R. .42/88 sussistendone i presupposti (cfr. Cass., II. Bez. , 1-10-91, 1.9893) conclamano in fondatezze deli assunto dei contribuente che ha invocato l'esimente dell'obbiettiva incertezza. Pe lo considerazioni svolte, l'esaminato ricorso deve essere disatteso. La complessità delia quest'one fa ricorrere gicstificati motivi per per pervenire ad un'eque compensazione delle spese di giudizio. * P.C.M. La Corte rigetta 1 ricorso;
compensa Le spese processuali. Così deciso in Roma i 6-6-2002, nelia Carrera di consiglio delia Sezione Tributaria delia Suprema Corte di Cassazione. I] Roiatore TI Presidente Dott. Francesco Ruggiero Dott.Sorico Papa شود IL CANCELLIERE C1 hotele ОН Arnaldo Cagang DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 GEN. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Amalop Cas A A I R A 5 T . 6 N 8 U 9 B E 1 I / N 5 R 4 O / . T I 6 L Z L 2 A . A R . R A . B I T P . S A R D I T E G L 1 E T E 3 R D 1 A I . S A M N N D E S E I T A N E S E