Sentenza 12 marzo 2008
Massime • 1
Il reato militare di insubordinazione con minaccia o ingiuria non è punibile se il soggetto agente commette il fatto in danno dei superiori in grado al di fuori del servizio e senza vantare la qualità riferibile al suo stato di militare. (Fattispecie in cui il fatto di insubordinazione con ingiuria era stato commesso in danno di due appuntati dei Carabinieri da un militare paracadutista, e quindi in assenza per la diversità dei Corpi di appartenenza di una relazione gerarchica, nel corso di un normale controllo autostradale, mentre questi era alla guida della sua autovettura privata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2008, n. 14353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14353 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI GI - Presidente - del 12/03/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 466
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 037060/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CH ZI, N. IL 16/09/1981;
avverso SENTENZA del 26/06/2007 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale Militare che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale Militare di Roma, con sentenza del 16.01.2007, condannava IN RI alla pena di mesi quattro di reclusione militare ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 81 c.p. e art. 189 c.p.m.p., comma 2, reato continuato di insubordinazione con ingiuria in danno dei CC. appuntati BO GI e UL RT, suoi superiori in grado, entrambi in servizio. La pronuncia di primo grado veniva integralmente confermata dalla Corte Militare di Appello con sentenza del 26.06.2007, avverso la quale propone ricorso per cassazione l'imputato denunciando erronea applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 189 e 199 c.p.m.p.. Ad illustrazione delle sue ragioni il ricorrente deduce che nel caso di specie la Corte di secondo grado avrebbe erroneamente escluso l'applicazione in suo favore della clausola di esclusione del reato di insubordinazione portata dall'art. 199 c.p.m.p., dappoiché riferibile siffatta situazione, nell'interpretazione data dal giudice di merito, ai soli soggetti passivi del reato e non già anche, come propugnato dalla difesa istante, al soggetto attivo, il quale nell'episodio per il quale è causa non agiva nelle vesti di militare, ne' insulto i superiori trovandosi ad agire quale militare giacché in quel momento fuori servizio.
Con un secondo motivo di ricorso denuncia il ricorrente la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 2, in quanto emessa essa successivamente all'inutile decorso del termine perentorio di dieci giorni previsto dal D.P.R. n. 115 del 1997, art.96 per l'ammissione dell'istante al gratuito patrocinio. Precisa al riguardo l'impugnante di aver depositato la relativa domanda il 25.05.07 presso la cancelleria della Corte Militare d'Appello di Roma e di aver avuto risposta soltanto il successivo 26.06.07, giorno in cui risulta emessa la sentenza impugnata.
Pregiudiziale appare, sul piano logico, la delibazione relativa al secondo motivo di doglianza, attesa la sua natura processuale e la sua idoneità, se accolto, a definire il presente giudizio di legittimità. Sul punto giova rammentare l'insegnamento di questa Corte di legittimità, la quale, ancora di recente, ha avuto modi di affermare che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la sanzione di nullità assoluta per la omessa decisione nel termine imposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 1, comporta l'automatica nullità di tutti gli atti compiuti, in cui era necessaria la partecipazione e l'esercizio del diritto di difesa, indipendentemente dal contenuto della doglianza avanzata dalla parte interessata, non apparendo conforme allo spirito della legge (C. Cost., 1 ottobre 2003, n. 304) ancorare la sanzione di nullità alla circostanza che nei motivi di ricorso si siano avanzate specifiche censure sul modo in cui il diritto di difesa sia stato leso concretamente dalla omessa decisione (Cass., Sez. 1, 15/11/2005, n. 41715). Facendo di tali principi buon governo, osserva il collegio che nel caso di specie il ritardo nell'accoglimento della domanda volta all'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, non ha influito su nessun atto processuale, essendo essa ammissione comunque intervenuta in tempo utile per consentire la discussione del processo da parte di un avvocato di fiducia, in relazione al quale operava ormai l'invocata ammissione. Nè al riguardo può ulteriormente argomentarsi, posto che l'eccezione difensiva non risulta illustrata analiticamente al fine di evidenziare eventuali lesioni del diritto di difesa concretamente cagionate dal ritardo denunciato. Fondato, viceversa, appare il primo motivo di doglianza. Ed invero la norma incriminatrice contestata all'imputato, e cioè l'art. 189 c.p.m.p., comma 2, postula, per la sua configurazione oggetti va, che l'imputato sia militare e che la parte lesa sia un superiore dell'imputato nella gerarchia militare, concetti peraltro rafforzati dal disposto positivo dell'art. 199 c.p.m.p.. Nè al riguardo può convenirsi con la tesi illustrata nella motivazione della sentenza impugnata, tesi secondo la quale l'art.199 c.p.m.p. farebbe esclusivo riferimento alla condizione delle parti offese e non già a quella del soggetto attivo della condotta. È infatti il tenore letterale della norma in esame a smentire la tesi del giudice di merito, laddove si legge "le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso.... da militare che non si trovi in servizio.....".
Orbene, nel caso di specie, come lamentato in ricorso, l'imputato, pur militare paracadutista, agì nel contesto di luogo e di tempo di cui all'incriminazione, come un cittadino qualsiasi, senza vantare, nè opporre alcuna qualità riferibile al suo stato di militare. È accertato infatti che i CC, parti lese, fermarono l'imputato per un normale controllo autostradale, mentre egli era al volante della sua autovettura privata, quale privato cittadino.
Non solo. Tra il militare paracadutista ed i carabinieri parti lese non v'è rapporto di gerarchia militare, trattandosi comunque di due corpi militari distinti, le cui relazioni gerarchiche la norma incriminatrice contestata non prende in considerazione. Il reato per il quale è causa, pertanto, non sussiste, di guisa che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, potendosi definire il processo con la presente pronuncia di legittimità.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2008