Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/04/2002, n. 5401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5401 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
ce 69761 054 0 1 / 0 2 z CANCELLERIA r.g. 11298+1324 0;u /12/01;og: ritenuta redditi capitale;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Prom 162.97 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA CORTE SUPREMA DI GABBAZIONE UFFICIO COPIE composta dai magistrati Richiesta copia studio presidente Michele Cantillo dal Sig. Sol per diritti € 1.55 consigliere Enrico Papa 11.16-04-02 Enrico Altieri IL CANCELLIERE 66 rel. Giulio Graziadei 66 Stefano Monaci ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 69761 sul ricorso principale proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima Richiesta copia studio domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; dal Sig. IPSOA per diritti € 1.55 ricorrente il 18.04.02 IL CANCELLIERE
contro
S.r.l. Assofin, già S.p.a. Assofin, in persona del legale 3 rappresentante dott. Marco Migliorini, elettivamente domiciliata in 0 5 Roma, via G. Nicotera n. 31, presso il prof. avv. Giulio Tremonti, 2 M 1 che, con l'avv. Giuseppe Russo Corvace, la difende per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
resistente ed inoltre sul ricorso incidentale proposto dalla S.r.l. Assofin, già S.p.a. Assofin, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. JOU KOYA contro per diritti € 1.55 Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
il 05.06.02 intimata IL CANCELLIERE per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 34/50 del 3 febbraio-7 aprile 1999; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. D'Amato, per l'Amministrazione, e l'avv. Russo Corvace, per l'Assofin; il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio delle imposte dirette di Milano, con avviso notificato il 31 dicembre 1989, facendo riferimento a verifiche ispettive del IT e della Guardia di finanza, ha contestato alla S.p.a. Assofin la violazione dell'art. 26 ultimo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, per aver pagato nel 1983 le somme 2 portate da cedole di certificati di associazione in partecipazione senza effettuare ritenute d'acconto per lire 286.064.475, e le ha irrogato sanzioni per lire 1.144.258.000. A corredo di tale contestazione, l'Ufficio ha dedotto: -che la Assofin, appartenente al gruppo Fininvest, associando in partecipazione altra società dello stesso gruppo, aveva emesso certificati di associazione all'ordine dell'associata; -che i certificati, girati dalla prenditrice alla S.p.a. Fininvest Fiduciaria, erano stati da quest'ultima girati in bianco e collocati sul mercato a cura della S.p.a. Programma Italia;
-che le cedole allegate ai certificati medesimi, rappresentative dell'utile di spettanza dei risparmiatori- compratori, erano state da questi ultimi cedute alla S.p.a. Intergest Finanziaria;
-che la Intergest, assistita da garanzia fideiussoria della S.p.a. Fininvest Italia, aveva ricevuto le somme dovute dalla Assofin (per il tramite della S.p.a. Refina in veste di mandataria della stessa Assofin); -che le cessioni delle cedole erano da ritenersi illecite ed inefficaci;
-che l'Assofin avrebbe dovuto operare le ritenute d'acconto, rispetto ad erogazioni di redditi di capitale di sostanziale. pertinenza di detti privati investitori. La Commissione tributaria di primo grado di Milano ha annullato l'avviso, accogliendo l'impugnazione proposta dalla Assofin;
ha ritenuto che le menzionate operazioni finanziarie и • 3 3 fossero legittime, e che i versamenti in discorso si sottraessero all'obbligo di ritenuta, in quanto avevano come beneficiario un soggetto titolare di reddito d'impresa, cioè la Intergest, la quale li aveva incassati in proprio, in veste di cessionaria delle cedole. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto il gravame dell'Ufficio, osservando che gli atti negoziali in discussione erano stati effettivamente voluti dalle parti, erano leciti, non violando specifiche norme tributarie, e non ricadevano, in quanto anteriori, nella disciplina della tassazione dei titoli atipici introdotta dal d.l. 30 settembre 1983 n. 512, convertito in legge 25 novembre 1983 n. 649. L'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 22 maggio 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, addebitandole, con due connessi motivi, sotto il profilo della violazione dell'art. 11 del d.l. n. 512 del 1983, dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 41 e 44 del d.P.R. n. 597 del 1973, nonché dell'omessa motivazione, di aver deciso sulla base di una considerazione non conferente, circa la normativa applicabile, dato che la portata innovativa del d.l. n. 512 del 1983, nella parte in cui ha introdotto la ritenuta a titolo d'imposta sui proventi dei cosiddetti titoli atipici, non esclude per il tempo anteriore l'obbligo della ritenuta d'acconto, e di essersi poi fermata alla mera apparenza del pagamento delle cedole ad un soggetto titolare di reddito d'impresa, senza rispondere alla deduzione del verificarsi non di vere vendite delle cedole stesse, и 4 contestazioni mosse dall'Ufficio all'Assofin, con diffuso richiamo dei dati forniti dalle indagini ispettive, si sono incentrate sulla tesi della nullità delle cessioni delle cedole e degli altri negozi connessi per frode alla legge, cioè sulla tesi del verificarsi di vicenda elusiva, mediante contratti veri ed efficaci posti in essere al solo fine di evitare la tassazione, ma non hanno mancato di opporre anche la mera apparenza di quelle cessioni, con evasione degli obblighi posti dall'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, vale a dire l'occultamento di rapporti diversi, secondo cui gli effettivi percettori delle somme erogate dall'Assofin erano i compratori- titolari dei certificati di partecipazione, non la Intergest. Il dibattito processuale, anche in sede di gravame, ha investito entrambe le problematiche, ed ha trovato, con le sintetiche affermazioni sopra riportate, risposte della Commissione regionale favorevoli alla Società. Ne consegue che il ricorso principale, pur non contenendo alcuna censura contro il diniego del fatto elusivo, ed esprimendo doglianze solo in ordine alla mancanza d'indagine e di motivazione sulla tesi della natura apparente dei trasferimenti delle cedole, è scrutinabile, tenendosi conto che la soluzione di tale questione nel senso voluto dall'Amministrazione sarebbe decisiva, in quanto renderebbe applicabili, come correttamente si rileva nel primo motivo del ricorso, le disposizioni dell'art. 26 ultimo comma del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo all'epoca in vigore); il diverso ed innovativo sistema di tassazione degli utili corrisposti sui titoli atipici, di cui al menzionato ius superveniens u 6 ma di strumenti predisposti per consentirne l'incasso da parte dei risparmiatori, titolari dei certificati di associazione. L'Assofin ha replicato con controricorso, osservando che l'Ufficio, con l'avviso impugnato, non aveva dedotto fatti di evasione d'imposta, mediante occultamento con atti apparenti di rapporti sostanziali tassabili, ma soltanto denunciato un accordo elusivo, caratterizzato dalla predisposizione di negozi effettivi allo scopo di evitare il prelievo impositivo, e sostenendo che la relativa tesi è stata correttamente respinta, in assenza di specifiche norme anti-elusione e nel vigore di una disciplina che non contemplava come fattispecie impositive le operazione di "giro-cedole" (previsione introdotta solo con il d.l. n. 512 del 1983). Ha inoltre contestualmente proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo che l'eventuale inosservanza dell'obbligo di effettuare le ritenute d'acconto giustificherebbe l'applicazione a suo carico, quale sostituto, delle sanzioni pecuniarie, non la richiesta di pagamento dell'imposta (dovuta dal sostituito), e che tali sanzioni dovrebbero essere rideterminate secondo la più favorevole normativa introdotta dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. In via preliminare, ed a confutazione delle deduzioni della resistente circa il tema della controversia, va considerato che le 5 T del d.l. n. 512 del 1983, non tocca, per i rapporti anteriori, l'operatività di detto art. 26, sempre che ne concorrano i presupposti. Il ricorso principale va respinto. Nel rinnovare l'assunto secondo cui la raccolta delle cedole sarebbe avvenuta con atti aventi soltanto il nomen iuris della cessione, senza una reale volontà negoziale di portata traslativa, l'Amministrazione si limita ad addebitare alla Commissione regionale di non aver svolto una "seria verifica" in ordine agli effettivi percettori dei proventi in discussione, e di aver inoltre trascurato la relazione del IT (richiamata dall'Ufficio) nella , parte in cui “aveva avvertito che il procedimento di pagamento degli utili era stato descritto nella sua successione logica, indipendentemente dalla successività 0 contemporaneità cronologica delle sue fasi", e, dunque, non va oltre la sollecitazione di un non consentito riesame nel merito, mancando di indicare quali risultanze processuali, pretermesse dalla Commissione regionale, sarebbero astrattamente idonee a dare la prova della simulazione delle cessioni, con dissimulazione di deleghe all'incasso delle cedole medesime o di atti similari (prova che era onere dell'Ufficio fornire). In assenza di tali doverose specificazioni, la denuncia di omissioni di esame e di motivazione resta su un piano enunciativo, senza evidenziare vizi riconducibili nelle previsioni dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. н 7 Il ricorso incidentale, di natura subordinata, rimane assorbito. La complessità della vicenda e la natura dei quesiti affrontati rende equa la compensazione delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa le spese del presente giudizio. Roma, 6 dicembre 2001. Il presidente Il consigliere rel. est. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLERE C1 15 APR. 2002 Osvaldo Ascanio Oggi F IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio A 008