Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2003, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIE Presidente R.G.N. 20899/00 02-5 7 8 /03 DOLL Mario Rosario 'on.5335 Dott. Wa_ter Rep. 719 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Ud. 22/10/2002Consiglier Dot . Aldo CECCHERIN e ha pronunciazo la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: SANCO DI NAPOL SPA, in persona de i legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PTAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA SUPREMA CORTE D7 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dail'avvocato SILVESTRO LANDOLFI, giusta randato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
FALL MENTO VILLA GERANI SPA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 MOGADISCIO 8, presso l'avvocato RASCIO AURICHE, مانه 1924 rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DI 1 RIENZO, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 395/00 delia Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 14/03/00; udir.a la relazione della causa svolta relia pubblica udienza del 22/10/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il F.M. i r. persona de] Sosciuto Procuratore Generale Dot . Antonietta CARESTIA che ha concluso per 1 rigetto del corso. Svolgimento del processo Nel giudizio promosso dalla cuzaleia del fallimen- i to della S.p.a. Villa del Gerani per la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 67 l.f., delle ri- messe bancarie effettuate dalla fallita sul conto cor- rente ordinario n. 27/45 acceso presso l'agenzia n. 58 de! Banco di Napoli, #1 Tribunale della stessa Città, соп sentenza de 23.04.1998, acccgliendo la domanda, revocò i versamenti per la somma di re 3.254.676.490 e condannò il Banco alla restituzione della somma, mag- giorata degli interessi legali dalla data di notifica deila cilazione. Appcllar e Banco, la Corte territoriale, con Terito 12sentenza eressa il 14.03.2000, confermò nel sentenza del tribunale. انگر Ricorre per cassazione lo stesso Banco di Napoli. Resiste con controricorso la curatela del fall-- mento. Entrambe le parti hanno depositato memorie difer- sive. Motivi della decisione L'unico motivo di ricorso denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddi toria motivazione in ordine al punto inerente la prova deila scientia decoe- tionis. 3' utile riassumCre lo svolgimento dolla motiva- zione della sentenza impugnata. :h La Corle, vagliando gli elementi sui quali fondava 5 il giudizio positivo circa a consapevolezza, da parte del Banco, dello stato di insolvenza deila correntista Soc. Villa dei Gerani, dcpo la precisazione chc l'accertamento era condo to con riferimento all'алло anteriore a la dichiarazione di fallimento, oasia H partire dal 15.03.1994, considero che il dato relativo all'ampliamento del fido nel periodo dal 7 al 27.03.1994 affidamento poi definitivamente revocato En da La 18.10.1994 mentre Qa un lazo si lasciava configurare quasi come la precostituzione di un compor- tamento opponibile poi in termini di buona fede, d'a_tro si mostrava valutabile in senso contrario in 3 considerazione sia della relativa determinazione (ad esclusiva volontà ed iniziativa delia barca) sia della brevità del periodo entro il quale il concesso amplia- man-o de_ fido cra desLinatc ad operare ¡venti giorni}; bị cho la creditrice S.r.
1. Medical aveva proceduto, in data 1°.3.1994, ad iscrivere ipoteca in forza di un decreto ingiuntivo di pagamento, dosumendo- si da ciò che "ad onta del massiccio ricorso al cre- di o bancario", la debitrice non era in grado di soddi- sfare neppure le ragioni dei creditori che eseguivano h forniture che l'elemento indiziario costituito da: TE non poteva essere Svilito attraverso la "speciosa considerazione del Banco" Seconco i- quale 11 curatore aveva fornito la prova della pubbli- cazione dei protesti, atteso che "anche a voler ipotiz- zare che i curatore ne avesse avuto conoscenza per via diversa dalia pubblicazione, unia conoscenza pari a quella deì curatore poteva ragionevolmente ritenersi acquisita dal Banco, considerati gli strumenti Lecnici a disposizione dello stesso"; d) che i bilanci delia società denunciavano "predite consistenti e progres- sivamente crescent. i già p ima dell'inizio del perio- dc sospetto, onde già a la data del 15.03.1994 era da- to rilevare l'incapacità della società di rimuovere la progressiva paralisi"; el I ndebitamento della stessa con le banche, già di vecchia data, rendeva più che verosimile che, anche prima dell'esaurimento di Lutti i momenti della pubblicità del bilancio 1993, il Ranco era stato in grado di avere notizie relative а quei dati, quand' anche approssimativa. Ciascuno dei suddetti elcmenti è fatto oggetto di argomentazione censoria da parte del Banco ricor- ronte in termin' ci "diniego di rilevanza probatc- ria favorevole" (per 1'ampliamento del Eido), di "distorsione di significato e generalizzazione del da- (per l'iscrizione ipotecaria), di "clamorosa i - congruenza logica Ё inversione dell'onere della pro- va" (per l'esistenza dei protesti), di "illogica at- tribuzione di rilevanza al dato economico delle perdite enunciate nel bilancio e di illogica trasformazione del dato economico in dato finanziario di "inadeguatezza al fine probatorio del dato relativo all'indebitamento della società Villa dei Gerani". Tali censure prospettano Lutte non più che una di- Versa iettura ed interpretazione degli elementi e delle circos aize ai quali la Corte di nerito ha conferito rilevanza ai fini della prova della scientia dccostio- Esse sono, dunque, inammissibil , alla stregua dei principi giuridici che reggono sia la stessa con- figurazione del difetto o dall' a ficienza di motiva- 5 zione, il quale sussiste allorché dalla sentenza impu- gnata emerga о la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, o la de- ficienza del procedimento logico che ha indotto il giu- dice al raggiunto convincimento, 0, ancora, la man- canza di criteri idonei ad individuare e a sorreg- gere la ratio decidendi, sia i poteri е le fun- zioni del giudice di legittimità in relazione al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., poteri e funzioni che si precisano nel senso del solo controllo, sotto il correttezza giuri- profilo logico formale e della dica, delle argomentazioni svolte dal giudice di meri- to, escluso ogni riesame ed esclusa ogni rivaluta- zione del merito della causa. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna il ricorrente al pagamento delle spese del giudi- 66,64 zio, liquidate in euro oltre euro 10.000,00 Rome, 22 ohohr 2002 (diecimila ) per onorario. Presidente Il Consigliere estensore Walter Celentano" ture rselves.м'яс Angelo HADONE Pr .Civile Depositato Cancelleria IL CAND LERE Kuisa Pagnani 5. 2003 Unive IL CANCELLIERE