Sentenza 4 dicembre 2012
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione per difetto di condizione di procedibilità, ordini l'espletamento di indagini al fine di informare le persone offese della possibilità di proporre querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2012, n. 48194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48194 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 04/12/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 2182
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 19189/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA;
nei confronti di:
1) AG ES PA N. IL 23/03/1979;
2) ATTIA RIZ ALLA ATTIA FARAT N. IL 28/01/1954;
3) DI CO EN N. IL 21/11/1957;
avverso l'ordinanza n. 3733/2011 GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, del 27/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette le conclusioni del PG Dott. Policastro Aldo, che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, ha proposto ricorso per cassazione per abnormità avverso l'ordinanza pronunciata il 27 marzo 2012 dal locale Giudice per le indagini preliminari con la quale, respinta la richiesta di archiviazione per difetto di condizione di procedibilità, sul rilievo che, in riferimento ai reati di cui agli artt. 640 e 642 c.p., non era possibile "rilevare un difetto di procedibilità non essendo stata messa la p.o. nelle condizioni di conoscere quanto emerso e della possibilità di proporre querela", ordinava l'espletamento di indagini tese ad escutere le stesse parti offese al fine di informare le medesime circa la possibilità di proporre querela "nei termini di legge in merito ai fatti in contestazione". Il ricorso è fondato. La categoria dell'abnormità è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in stretto collegamento con il tema della tassatività, che, come è noto, pervade il regime delle impugnazioni, in genere, e del ricorso per cassazione in specie. Rimedio, quest'ultimo, che, significativamente, racchiude in sè l'esigenza di approntare uno strumento - eventualmente alternativo e residuale rispetto a tutti gli altri rimedi - che assicuri il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione. L'abnormità, quindi, più che rappresentare un vizio dell'atto in sè, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento. Tanto che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l'esistenza o meno del "potere" di adottarlo. In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all'interno di un "fenomeno" unitario. Se all'autorità giudiziaria può riconoscersi l'attribuzione" circa l'adottabilità di un determinato provvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che da essi derivino effetti regressivi del processo. Ove, invece, sia proprio l'attribuzione" a far difetto - e con essa, quindi, il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale - la conseguenza non potrà essere altra che quella dell'abnormità, cui consegue l'esigenza di rimozione. Il problema delle abnormità processuali si era già presentato nel vigore del Codice Rocco, pur esso improntato al principio di tassatività delle impugnazioni, e non ha trovato una definizione legislativa nel codice di procedura penale vigente: la relativa Relazione al progetto preliminare (pag. 126), consapevole dell'esistenza della categoria nel sistema processuale previgente, ha sottolineato che "è rimasta esclusa l'espressa previsione dell'impugnazione dei provvedimenti abnormi, attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell'impugnabilità. Se, in fatto, proprio per il principio di tassatività, dovrebbe essere esclusa ogni impugnazione non prevista, è vero pure che il generale rimedio del ricorso per cassazione consente comunque l'esperimento di un gravame atto a rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema processuale o adottato a fini diversi da quelli previsti dall'ordinamento".
Alla stregua di tali rilievi emerge che, nell'ambito della pur variegata dinamica che contraddistingue il procedimento di archiviazione - nell'ambito del quale, e non a caso, si sono, specie in passato, registrate "frizioni" tra le parti necessarie dello stesso e conseguente evocazione della categoria della abnormità, come rimedio atto a ricomporre i rispettivi ruoli tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari - il controllo giurisdizionale sulla richiesta di "inazione" del pubblico ministero (costituzionalmente imposto dall'art. 112 Cost.) deve svolgersi all'interno di un perimetro di "domanda" necessariamente cristallizzato nel quadro dei casi tipizzati dall'ordinamento, con la conseguenza che qualsiasi intervento "eccentrico" sul versante dei poteri di controllo spettanti al giudice, finisce ineluttabilmente per riflettersi come atto invasivo di una sfera di attribuzioni spettante al solo organo titolare della azione penale (o della reciproca "inazione").
Ebbene, nella specie, in presenza della domanda di archiviazione per difetto di una condizione di procedibilità, secondo la "formula" prevista e tipizzata dall'art. 411 - che detta un numerus clausus di "altri" casi di archiviazione, rispetto a quello della infondatezza della notizia di reato di cui all'art. 409 c.p.p. - al giudice adito spetta il relativo "controllo" sullo specifico "caso" devolutogli, nel senso che è investito di tutta (ma soltanto della) cornice entro la quale si iscrive la dedotta improcedibilità (ad es. qualificazione giuridica del fatto;
scrutinio sulla giuridica assenza della condizione di procedibilità; carenze investigative che si riflettano sul nomen iuris, ecc). Resta invece evidentemente estraneo rispetto al perimetro della devoluzione, ogni aspetto che attenga alle "scelte" del soggetto cui è conferito il diritto o il potere di rimuovere la condizione di improcedibilità, trattandosi - per quanto direttamente riguarda la querela - di atto "pre-processuale" che al giudice spetta verificare, ma non certo promuovere o assecondare. L'ordine di procedere ad ulteriori indagini orientate in questo senso risulta dunque estraneo all'ordinamento e tale da determinare una non consentita stasi del procedimento che deve essere conseguentemente rimossa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Torre Annunziata per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2012