CASS
Sentenza 10 gennaio 2023
Sentenza 10 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2023, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LO OL nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 27/07/2022 del tribunale di Vibo Valentia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to Calzone Giuseppe che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il tribunale di Vibo Valentia adito nell'interesse di LO OL ex art. 322 cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. del medesimo tribunale su un'area ritenuta interessata da lavori edilizi abusivi, confermava il decreto impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 389 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 29/11/2022 2.Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso mediante il proprio difensore LO OL, deducendo quattro motivi di impugnazione. 3.Con il primo motivo deduce l'erroneità delle particelle oggetto di sequestro, rilevando la nullità del decreto di sequestro siccome inerente ad una particella, la n. 98, non interessata da lavori né da originario sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria, poi non convalidato. Il sequestro probatorio sarebbe nullo anche per erronea quantificazione dell'area sottoposta a vincolo. Inoltre mancherebbero le esigenze probatorie nel caso in esame. 4. Con il secondo motivo deduce la nullità del sequestro per mancato accertamento, della corrispondenza a ghiaia del materiale sversato, ad opera degli organi comunali che emisero l'ordinanza di ripristino dei luoghi. 5. Con il terzo motivo rappresenta l'indebita intromissione della Procura in questioni civilistiche, riguardanti una causa di usucapione in corso, per cui non si comprenderebbe la ragione per cui secondo la Procura sarebbe in atto una detenzione illecita. Né la Procura potrebbe procedere a sequestro probatorio per individuare prove a sostegno di una delle parti in causa. 6. Con il quarto motivo deduce la non configurabilità del reato a fronte di un intervento sul terreno interessato dal sequestro del tutto lecito. 7. Il ricorso è inammissibile. Esso è del tutto incentrato sulla critica al decreto di sequestro probatorio del P.M., trascurando qualsivoglia passaggio motivazionale della ordinanza del tribunale, pur costituendo quest'ultima l'oggetto unico e diretto del ricorso. Trova quindi applicazione il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2 8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 29/11/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to Calzone Giuseppe che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il tribunale di Vibo Valentia adito nell'interesse di LO OL ex art. 322 cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. del medesimo tribunale su un'area ritenuta interessata da lavori edilizi abusivi, confermava il decreto impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 389 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 29/11/2022 2.Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso mediante il proprio difensore LO OL, deducendo quattro motivi di impugnazione. 3.Con il primo motivo deduce l'erroneità delle particelle oggetto di sequestro, rilevando la nullità del decreto di sequestro siccome inerente ad una particella, la n. 98, non interessata da lavori né da originario sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria, poi non convalidato. Il sequestro probatorio sarebbe nullo anche per erronea quantificazione dell'area sottoposta a vincolo. Inoltre mancherebbero le esigenze probatorie nel caso in esame. 4. Con il secondo motivo deduce la nullità del sequestro per mancato accertamento, della corrispondenza a ghiaia del materiale sversato, ad opera degli organi comunali che emisero l'ordinanza di ripristino dei luoghi. 5. Con il terzo motivo rappresenta l'indebita intromissione della Procura in questioni civilistiche, riguardanti una causa di usucapione in corso, per cui non si comprenderebbe la ragione per cui secondo la Procura sarebbe in atto una detenzione illecita. Né la Procura potrebbe procedere a sequestro probatorio per individuare prove a sostegno di una delle parti in causa. 6. Con il quarto motivo deduce la non configurabilità del reato a fronte di un intervento sul terreno interessato dal sequestro del tutto lecito. 7. Il ricorso è inammissibile. Esso è del tutto incentrato sulla critica al decreto di sequestro probatorio del P.M., trascurando qualsivoglia passaggio motivazionale della ordinanza del tribunale, pur costituendo quest'ultima l'oggetto unico e diretto del ricorso. Trova quindi applicazione il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2 8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 29/11/2022