Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
Integra l'aggravante di cui all'art. 635, comma primo, n. 3 (danneggiamento aggravato su edificio destinato all'esercizio di un culto), il danneggiamento della finestra di una sagrestia, la quale, essendo luogo nel quale sono solitamente conservati oggetto di culto, è da considerarsi essa stessa luogo di culto; inoltre, il concetto di edificio di cui al predetto art. 635, comma primo, n. 3 cod. pen. abbraccia l'intero immobile e, pertanto, nel caso di una chiesa, non solo il locale destinato alle funzioni religiose, ma anche le sue pertinenze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2007, n. 3561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3561 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 07/11/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2302
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 011786/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'ZO DOMENICO, N. IL 06/07/1965;
avverso SENTENZA del 05/02/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore avv. VIRGILI P. che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 5.2.2007, riuniti i procedimenti n. 3244/01 e n. 7012/01, ritenuta la continuazione tra i fatti di cui alle rispettive imputazioni, ritenuto più grave il fatto di cui alla sentenza 16.12.2003 (tentato furto di autoradio), ha rideterminato la pena in mesi 6 reclusione ed Euro 100,00 multa. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge e carenze motivazionali, Quanto al primo reato, il D'ZO è stato ritenuto colpevole del danneggiamento della finestra di una sagrestia. Ebbene l'aggravante contestata non ricorre perché la sacrestia non è edificio di culto, ma pertinenza di un edificio di culto.
Quanto al secondo reato, era stato evidenziato già nei motivi di appello che, secondo le dichiarazioni della PO, oltre alla serratura dell'auto, era stata danneggiata anche la plancia nella quale era contenuto l'apparecchio radio e persino quest'ultimo. Dunque il D'ZO non doveva essere imputato di furto ma, anche in questo caso, del delitto di danneggiamento. Non ricorrendo pertanto in nessuno dei due casi la aggravante contestata, entrambi i reati erano improcedibili per mancanza di querela.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente va condannato alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende, che si stima equo determinare in Euro 500,00. La sentenza impugnata sottolinea, innanzitutto, che la sagrestia, in quanto luogo nel quale sono solitamente conservati oggetti di culto, è da considerarsi essa stesso luogo di culto. L'assunto, in quanto di palmare evidenza, va condiviso. A ciò si deve aggiungere che il concetto di edificio abbraccia l'intero immobile e dunque nel caso di una chiesa, non solo il locale destinato alle funzioni religiose, ma anche le sue pertinenze.
Quanto al secondo (e più grave) reato, la Corte pone in evidenza come il danneggiamento della serratura dell'auto e della plancia fossero strumentali all'impossessamento dell'autoradio. Il fatto che anche tale ultimo oggetto sia stato danneggiato dall'azione dell'imputato, non vale di per sè a far ritenere sussistente diverso reato (danneggiamento in luogo di tentato furto), atteso che la ricostruzione dell'animus del D'ZO, come ineccepibilmente operata dal giudice del merito, evidenzia come l'intenzione dello stesso fosse quella di impadronirsi della res (accidentalmente danneggiata) e non di distruggerla o deteriorarla.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di cinquecento Euro a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2008