Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/10/2003, n. 15918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15918 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' ESENTE DA BOLLI E DIRIT SOGGETTA A REGISTRAZIONE UBBLICA ITALIANA MATERIA EQUA RIPARAZIONEME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto EQUA RIPARAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE RICONOSCIBILITA' IN PENDENZA GIUDIZIO E INDIP.TE DA DOMANDA Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: 1 5 9 18 / 0359 18 15957/02 Dott. Giovanni consigliere CRISCUOLO Dott. Alessandro 32430 Cron. Rel. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI игро Rep. Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Ud. 01/04/2003 Consigliere- Dott. Luigi MACIOCE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIC NE CIVILE SENTENZA ☑ N. 85359 sul ricorso proposto da: RA MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ADIGE 39, presso l'avvocato ANDREA LOMBARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMEN CAVUOTO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 - controricorrente 832 avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, 1 depositato il 10/05/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto che IM LZ ha impugnato per cassazio- ne il decreto in data 10 maggio 2002, con il quale la Corte di appello di Roma ha respinto la sua domanda, volta ad ottenere l'equa riparazione, di cui all'art. 2 della 1. n. 89/2001, per l'eccessiva durata di un giu- dizio civile -da essa instaurato nei confronti dell'INAIL per il riconoscimento di una rendita di in- validità permanente- in asserita violazione dell'art. 1,36, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del citato art. 2 1. n.89; -che il Ministero della Giustizia si è costituito per resistere all'impugnazione. Considerato in diritto -che, con i tre motivi in cui si articola il ricor- la LZ critica la Corte territoriale, rispet- 30, tivamente, per avere: -a) confuso il diritto alla ragionevole durata del 2 processo con il diritto in quello azionato, facendo di- pendere la violazione del primo dalla fondatezza del secondo;
-b) erroneamente ed immotivatamente escluso l'eccessiva durata del suddetto processo (per altro an- cora pendente), senza considerare che non vi era coin- volta alcuna particolare questione giuridica da risol- vere, e del pari a torto negato il riconoscimento del danno, da reputare viceversa conseguente alla violazio- ne in sè del diritto alla ragionevole durata della pro- cedura;
-c) errato, infine, nel condannare essa ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Ministero, pur essendo questo rimasto contumace -che nessuna di tali censure può, però, trovare ac- coglimento;
-che, in primo luogo, è pur vero, infatti, in linea di principio, che l'equa riparazione, per violazione dell'art. 6,1, CEDU, come introdotto dall'art. 2 1. n. 89/01, prescinde dall'esito vittorioso o meno del pro- cesso e può quindi riconoscersi anche prima della con- clusione di questo o di una sua fase, indipendentemente da una delibazione virtuale di fondatezza della doman- da, in relazione al mero fatto della eccessiva protra- zione della procedura (cfr., rispettivamente sent.ze 3 ; nn. 18221/02, 8/03 e 17650/02); -che a torto però si addebita alla Corte di merito di essersi discostata da tali principi, poichè a que- sti, essa si è viceversa puntualmente attenuta, valu- tando la ragionevolezza o meno del processo a quo in ai parametri ("complessità del relazione са- so...comportamento del giudice o delle parti".)) all'uopo stabiliti sub comma 2 del richiamato art. 2 della 1. n. 89/01, e solo incidentalmente, in tale contesto, facendo cenno all' esito sfavorevole per l'interessata" della consulenza medico legale, presa, infatti, in considerazione ai soli effetti della ogget- tiva incidenza del tempo per il correlativo espletamen- to sulla durata complessiva della procedura;
-che, anche per il profilo della sufficienza e con- gruenza della motivazione posta a base della su riferi- della durata ta valutazione di esclusa irragionevolezza del processo in questione, resiste a critica la sentenza impugnata. Che, a tal fine, ha fatto, invero, corretto riferimento alla "complessità del caso" -sottolineando, in questa prospettiva, come il giudizio, in relazione alle conte- stazioni dell'INAIL, avesse richiesto attività istrut- toria in ordine all'effettivo svolgimento da parte , dell'interessata, dell'attività lavorativa, costituente imprescindibile presupposto per l'erogazione della ren- + 4 dita richiesta- ed ha, quindi, come per prescrizione di legge, in relazione alla così rilevata complessità del- la controversia, preso poi in considerazione il compor- tamento delle parti, depurando, dalla durata del pro- cesso, i differimenti richiesti dal difensore della stessa interessata ed il tempo di un rinvio per mancata comparizione ex art. 309 c.p.c.. ; -che, nel merito, il giudizio di fatto così espres- so dalla Corte romana non evidentemente suscettibile di riesame in questa sede di legittimità (cfr. nn. 15852/02; 3/03); -che resta, per l'effetto, assorbita anche la do- glianza relativa al preteso automatismo del danno a fronte di una accertata violazione del termine ragione- vole di durata del processo, una volta che siffatta violazione è stata correttamente, in concreto, esclusa;
-che infondata è, infine, la residua doglianza in punto di regolamento delle spese, in quanto formulata sull'erroneo presupposto che il Ministero sia rimasto contumace nella fase di merito, nella quale esso si viceversa costituito;
-che il ricorso va integralmente pertanto respinto;
-che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
5 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese che liquida in Euro 1000,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito. Roma, 1 aprile 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Rosario More Giovanni Olla J CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE 23 OTT. 2003 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 5.1103 al n. 6045 Mod. 9 Art. 6045 Camp. (€ 129,11) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) for