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Sentenza 5 dicembre 2023
Sentenza 5 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2023, n. 48447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48447 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 8 febbraio 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Velletri del 30-6-2022, riduceva la pena inflitta a NN FA in ordine ad entrambe le ipotesi di estorsione allo stesso ascritte ad anni 3, mesi 11 di reclusione ed C 1.000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Annamaria Lovelli, deducendo distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità del NN per i fatti di estorsione e travisamento di risultanze processuali decisive;
premessa la ricostruzione del procedimento, si contestava la legittimità e coerenza della motivazione nella parte in cui aveva attribuito al ricorrente la condotta contestata;
si rilevava lo spessore criminale modesto dello stesso e l'assenza di condotte tese ad ottenere il compimento di atti di disposizione Penale Sent. Sez. 2 Num. 48447 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/10/2023 patrimoniale da parte del Martinelli;
si aggiungeva ancora che era il NN a subire i mutamenti di volontà della presunta vittima, la quale chiedeva ulteriori consegne di droga sicchè doveva ritenersi sussistere una situazione assolutamente paritaria tra le parti che escludeva la possibilità di riconoscere la fattispecie criminosa;
- violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) codice procedura penale in relazione alla contestata aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 numero 3 bis codice penale;
si lamentava in particolare che il giudice di appello aveva riconosciuto la consumazione dei fatti all'interno dell'abitazione della vittima benché non vi fosse alcuna dimostrazione della sussistenza del delitto di violazione di domicilio. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati ovvero non dedotti in appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo va ricordato che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Orbene, nel caso in esame, non si ravvisa alcun travisamento decisivo ed i motivi proposti tendono ad ottenere una integrale rilettura dei fatti e degli elementi di prova non ammissibile nella presente fase di legittimità. Ed invero il giudice di appello, con valutazione conforme a quello di primo grado, ha rilevato come gli elementi probatori siano costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa, da quelle dei testimoni informati sui fatti e, persino, dalla stessa confessione dell'imputato il quale ammetteva di avere commesso gli episodi contestati così che le doglianze difensive risultano in totale contrasto anche con tale ammissione di cui il ricorso nulla dice. Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. Il secondo motivo è inammissibile perché mai proposto in appello, non potendo dedursi violazioni di legge mai dedotte in appello ovvero vizi della motivazione della sentenza di secondo grado in assenza di adeguata devoluzione della questione con specifici motivi e richieste avanzate avverso la sentenza di primo grado. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 2 ▪ ▪ cod.proc.pen., la coi-danna del ricorrente. al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 ottobre 2023 IL CONSIGLIERE ST. g o Pard IL PRESIDENTE YA RG
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 8 febbraio 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Velletri del 30-6-2022, riduceva la pena inflitta a NN FA in ordine ad entrambe le ipotesi di estorsione allo stesso ascritte ad anni 3, mesi 11 di reclusione ed C 1.000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Annamaria Lovelli, deducendo distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità del NN per i fatti di estorsione e travisamento di risultanze processuali decisive;
premessa la ricostruzione del procedimento, si contestava la legittimità e coerenza della motivazione nella parte in cui aveva attribuito al ricorrente la condotta contestata;
si rilevava lo spessore criminale modesto dello stesso e l'assenza di condotte tese ad ottenere il compimento di atti di disposizione Penale Sent. Sez. 2 Num. 48447 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/10/2023 patrimoniale da parte del Martinelli;
si aggiungeva ancora che era il NN a subire i mutamenti di volontà della presunta vittima, la quale chiedeva ulteriori consegne di droga sicchè doveva ritenersi sussistere una situazione assolutamente paritaria tra le parti che escludeva la possibilità di riconoscere la fattispecie criminosa;
- violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) codice procedura penale in relazione alla contestata aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 numero 3 bis codice penale;
si lamentava in particolare che il giudice di appello aveva riconosciuto la consumazione dei fatti all'interno dell'abitazione della vittima benché non vi fosse alcuna dimostrazione della sussistenza del delitto di violazione di domicilio. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati ovvero non dedotti in appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo va ricordato che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Orbene, nel caso in esame, non si ravvisa alcun travisamento decisivo ed i motivi proposti tendono ad ottenere una integrale rilettura dei fatti e degli elementi di prova non ammissibile nella presente fase di legittimità. Ed invero il giudice di appello, con valutazione conforme a quello di primo grado, ha rilevato come gli elementi probatori siano costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa, da quelle dei testimoni informati sui fatti e, persino, dalla stessa confessione dell'imputato il quale ammetteva di avere commesso gli episodi contestati così che le doglianze difensive risultano in totale contrasto anche con tale ammissione di cui il ricorso nulla dice. Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. Il secondo motivo è inammissibile perché mai proposto in appello, non potendo dedursi violazioni di legge mai dedotte in appello ovvero vizi della motivazione della sentenza di secondo grado in assenza di adeguata devoluzione della questione con specifici motivi e richieste avanzate avverso la sentenza di primo grado. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 2 ▪ ▪ cod.proc.pen., la coi-danna del ricorrente. al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 ottobre 2023 IL CONSIGLIERE ST. g o Pard IL PRESIDENTE YA RG