Sentenza 9 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5549 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL05549 /03 REPUBBLICA AL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE DI PAGAMENTI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 24452/00 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI · Consigliere Rel. Consigliere 12265 Cron. Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Rep. 1513 Dott. Mario ADAMO Ud.09/12/2002 Dott. Massimo BONOMO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA AGRICOLA CANTINA SOCIALE LINEA VERDE S.C.R.L in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 1312, presso l'avvocato NICOLA ALIFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCELLO CARMINA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente - contro हु FALLIMENTO DISTILLERIE GOLFO SPA, in persona del rappresentante pro tempore curatore e legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. 2002 PISANELLI 40, 2297 presso l'avvocato BRUNO BISCOTTO, che lo rappresenta e 1 difende unitamente all'avvocato MASSIMO PENSAB ENE, giusta procura speciale in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 889/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 11/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il reistente l'Avvocato Scognamiglio per delega dell'avvocato Biscotto depositata in udienza che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Il Tribunale di Palermo con sentenza 8.3.1998 di- chiarò inefficaci i pagamenti effettuati per l'importo di L. 85.234.512 il 9.2.1990 dalla società Distillerie del Golfo s.p.a., dichiarata fallita con sentenza 21.11.1990, in favore della cooperativa Linea Verde, e condannò la convenuta a restituire la somma di L. 99.831.977. La cooperativa propose appello, che la Corte di Ap- pello di Palermo respinse con sentenza 11.10.1999, ri- G tenendo che il termine per l'esercizio dell'azione re- 2 vocatoria non fosse decorso e disattendendo la tes i che il danaro impiegato per i pagamenti eseguiti nel perio- do sospetto fosse derivato da un aiuto comunitario, an- ticipatamente incassato dalla fallita, che lo aveva in- debitamente trattenuto, benché destinato al produttore. A tale riguardo ha, infatti, rilevato che nessuna prova era stata fornita dalla appellante e che comunque la circostanza dedotta fosse ininfluente, rilevando in- vece che a pagare fosse stata la società fallita e che il pagamento fosse stato effettuato con danaro in suo possesso. Quanto alla conoscenza dello stato di insolvenza, ha ritenuto la corte di merito che fosse stata raggiun- ta la prova, in considerazione dei numerosi solleciti della cooperativa e della circostanza che il pagamento era stato ottenuto solo a mezzo di un legale. Propone ricorso per cassazione con due motivi la cooperativa, cui resiste con controricorso il fallimen- to. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia la vio- हु lazione e falsa applicazione dell'art. 67 L.F.. Deduce che la circolare ministeriale 2.2.1989 n. 6 aveva chia- ramente evidenziato che l'aiuto comunitario è rivolto ai produttori di vino da tavola e non ai distillatori e 3 che è corrisposto o dalle distillerie che lo ricevo- no, previo versamento di una cauzione pari al 110% с direttamente dall'AI, se i produttori non sono pagati dal distillatore. Quel danaro che la ricorrente aveva ricevuto, sa- rebbe risultato indebitamente trattenuto, ove non fosse stato erogato al produttore;
con l'effetto che ingiu- stificata sarebbe stata la percezione da parte della massa fallimentare;
tanto renderebbe infondata la azio- ne revocatoria proposta. Nega, comunque, la cooperativa la propria scientia - da controparte non dimostrata e ne as- decoctionis sume la irrilevanza, posto che le somme in questione non potevano essere rifiutate, se non danneggiando la società fallita, che non avrebbe potuto, altrimenti, svincolare la fideiussione per circa due miliardi. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la insufficiente e contraddittoria motivazione su omessa, un punto decisivo della controversia. Lamenta che la corte di merito non abbia tenuto in alcun conto le di- ऊ fese svolte, anche in ordine al computo dell'Iva inse- rita nella azione revocatoria. I motivi vanno esaminati congiuntamente, costituen- do l'uno integrazione dell'altro, proposti rispettiva- mente in termini di violazione di legge e di vizio 4 della motivazione, con riferimento alla natur a dell'atto, oggetto dell'azione revocatoria, e alla CO- noscenza da parte dell'accipiens dello stato di deco- zione. L'assunto della ricorrente è sostanzialmente inteso а contestare che le somme ad essa versate nel periodo sospetto, delle quali la curatela fallimentare ha chie- sto la restituzione , ai sensi dell'art. 67 L.F., fos- sero state di pertinenza della fallita e non fossero invece spettate alla stessa accipiens, che le aveva ri- cevute in quanto ad essa destinate;
nonché a contestare la conoscenza dello stato di insolvenza, che contropar- te aveva mancato di comprovare. E a tale doglianza si è aggiunta quella della ca- renza motivazionale, sui punti posti in discussione. La corte territoriale ha a riguardo fornito, sia pure in modo succinto, puntuali risposte alle questioni che erano state dibattute, e per tale aspetto la censu- sialla motivazione, appalesa del ra, che afferisce tutto gratuita. ک ے Ha, infatti, rilevato che nessuna prova era stata fornita dalla cooperativa della provenienza del danaro utilizzato per il pagamento da aiuti comunitari desti- e anticipatamente incassati dallanati al produttore fallita;
danaroed una volta accertato che il era en- 5 trato nella disponibilità della società Distillerie del Golfo ed era stato acquisito alle sue risorse finanzia- rie, salvo ad essere poi versato alla ricorrente, ha correttamente concluso per la revocabilità della rimes- sa. La ricorrente non contesta le carenze probatorie, Wha prospetta una ricostruzione dei fatti, fondata sulla lettura di una circolare ministeriale, che, lungi dal giovarle, costituisce la riprova della fondatezza dell'azione esercitata dalla curatela. Se è vero, infatti, che l'AI pagò alla distille- ria, legittimata a ricevere l'aiuto comunitario, una volta depositata la cauzione come non si contesta sia - è del tutto inconferente chi fosse il desti- avvenuto natario finale delle somme, esse essendo comunque en- trate nella disponibilità della fallita, il cui obbligo eventuale di corrispondere l'importo alla cantina. CO- operativa si iscriveva nel novero delle sue passività, sicché l'adempimento, poi seguito, ha acquistato la na- उं 67 L.F. tura dell'atto solutorio contemplato dall'art. e soggetto all'azione proposta. Diversa sarebbe stata la conclusione se la fallita avesse ricevuto quelle somme in nome e per conto della ricorrente, circostanza che giova ad escludere proprio che la distilleria il fatto dedotto da quest'ultima, HI 6 " del Golfo era venuta in possesso versando una propria cauzione. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, la valutazione compiuta dalla corte di merito. fondata sui numerosi solleciti ad adempiere e sulla circostanza che la cooperativa aveva dovuto ricorrere ad un legale per recuperare il credi- inutili essendo risultate le iniziative per il re- to, cupero bonario, impingendo in elementi di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità, risultando adegua- tamente motivati. Le pese del processo seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 2.100, 00 di cui per esborsi Euro 100 e per onorari Euro 2.000.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- lwy te alle spese processuali, liquidate in Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000 per onorari e Euro 100 per esborsi. Roma 9.12.2002. Il Consigliere estensore Il presidente Angelo Grieco Donato Plenteda elo 7 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 9 APR. 2003 il IL CANCELLERE IL CANCELLIERE TO ZA