Sentenza 12 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17735 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7735/ 0 2 POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Azione di danno per SEZIONE TERZA CIVILE lesioni ad immobile. Legittimazione passiva Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 2600/00 Dott. Vito GIUSTINIANI - VARRONE Consigliere Dott. Michele 41704 Cron. PURCARO Consigliere Dott. Italo 4745 Rep. Rel. Consigliere Dott. Giovanni TI PETTI Ud. 13/05/02 FINOCCHIARO Consigliere - Dott. Mario ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso 10 studio dell'avvocato PIETROBARBERINI 861 ADRAGNA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato NICOLA ADRAGNA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT FR, RA IA, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato MANLIO GALLO 90145 PALERMO VIA J TINTORETTO 4, giusta delega in atti;
2002
- controricorrenti -
1156 avversO la sentenza n. 497/99 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 23/04/99 e depositata il 31/05/99 (R.G. 569/97}; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni TI PETTI;
udito l'Avvocato Nicola ADRAGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione (5 giugno e 22 novembre 1995 in rias- sunzione) i coniugi FR LO e RI SC, nella veste di danneggiati, convennero dinanzi al Tri- bunale di Trapani, il signor NC MA, quale proprietario di un fabbricato limitrofo e ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni, avendo costui realizzato fondazioni limitrofe che avevano determinato danni all'edificio degli attori, come risultava da ac- certamento tecnico preventivo. Il MA restava contumace. Istruita la lite il Tribunale accoglieva la domanda attrice e condannava il convenuto al risarcimento dei danni per 42.380.930 lire, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza e la rifusione delle spese di lite. M 2 La decisione era appellata dal MA, deducendo il difetto di legittimazione passiva, per essere l'edificio di proprietà della moglie, estranea alla li- te. Si costituivano le controparti e chiedevano il ri- getto del gravame. Con sentenza del 31 maggio 1999 la Corte di appello di Palermo così decideva: rigetta l'appello e condanna 1'appellante alla rifusione delle spese del grado . Per quanto qui ora interessa la Corte territoriale osservava che la domanda di condanna del convenuto era per responsabilità aquiliana, sicchè la sua veste di danneggiante prescindeva dalla sua qualità di proprie- tario o di gestore, mentre era rilevante il fatto "non contestato" della realizzazione delle opere sotto il suo diretto controllo. Contro la decisione ricorre il MA deducendo unico motivo di censura;
resistono le controparti con controricorso. Le parti hanno prodotto memorie. Motivi della decisione Il ricorso non merita accoglimento in ordine al mo- tivo dedotto. Deduce il ricorrente "violazione e falsa applica- zione degli artt. 112 e 113 cpc e degli artt. 2028 e segg 2043 e segg. cod. civ. ed il difetto di motivazio- 3 ne su punto decisivo della controversia, con riferimen- to alle censure per error iuris e vizio della motiva- zione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p. p.)." La tesi è che l'atto introduttivo avrebbe posto a fondamento della responsabilità il titolo della pro- prietà, mentre poi in appello, gli attori appellati avrebbero corretto la linea difensiva sostenendo che comunque il convenuto avrebbe agito nell'ambito di una negotiorum gestio (art.2028 cc). La Corte di appello fondando la sua decisione sulla responsabilità aquiliana avrebbe compiuto una extrape- tizione. In senso contrario si osserva che nessuna ultrape- tizione risulta compiuta, posto che la domanda venne proposta, sin dall'inizio, contro il convenuto a titolo di responsabilità aquiliana, posto che nessun rapporto contrattuale intercorreva tra le parti circa la costru- zione delle fondazioni limitrofe e lesive. Non risulta pertanto decisivo il rilievo che il convenuto venne identificato come proprietario;
l'elemento decisivo è invece altro e cioè la sua iden- tificazione come soggetto agente, autore dell'illecito ed imputabile in relazione al danno ingiusto arrecato con la sua condotta. Tale accertamento era stato compiuto di primo giu- M 4 dice nella contumacia del convenuto, ed è stato ribadi- to dal secondo giudice, con una motivazione fondata sul raccolto probatorio e come tale insindacabile in questa sede in quanto congruamente anche se sinteticamente mo- tivata. (V. in particolare la parte della motivazione ff.3 in cui la Corte accerta il ruolo di soggetto agen- te del MA che curò attivamente la esecuzione dei lavori che recarono poi danno all'edificio degli atto- ri). La censura, del resto evita di contestare l'error in iudicando in relazione alla valutazione delle prove (ma tale motivazione costituisce di per sé una ratio decidendi decisiva, che doveva essere censurata) e si sofferma sull'inesistente extrapetizione. Nessuna violazione delle norme sostanziali e pro- cessuali richiamate viene dunque in evidenza e la moti- vazione, circa la responsabilità del MA, quale re- sponsabile ed autore dell'illecito (consistito nella negligenza ed imprudenza nell'eseguire opere che pone- vano in pericolo la integrità dell'edificio contiguo) esprime un apprezzamento in fatto che appartiene alla materia del contendere ed è adeguatamente motivata. Al rigetto del ricorso segue la condanna del Mazza- ra alla rifusione delle spese ed onorari di questo giu- dizio di cassazione, liquidati come in dispositivo. 5
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente MA NC alla rifusione in favore dei resistenti Lobet- ti FR e NO RI, delle spese e degli onorari di questo giudizio di cassazione, che liquida 99,00 (sustentalove). in Euro. per spese ed in Euro 1000,00 per onorari. Roma 13 maggio 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE вземи ви Verficutionisen DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 DIC., 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi CE TI IL CANCELLIERE C1 CE TI 6 - -