Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2002, n. 8440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8440 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) O . 08440/0 2 E B N E , C 1 E A 9 Aula 'B' N 9 P O 1 I I - Z 1 D 1 A - E R 1 T C 2 S I I . D G L E U 9 I R 3 G A IN NOM EL P OLO ITALIANO E D E 6 E 4 N T . . N T T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E S T S Oggetto I R E A Pagamento premio di SEZIONE TERZA CIVILE contratto di assicurazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA Presidente R.G.N. 4891/00 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere - Consigliere Cron. 23331 Dott. Antonio SEGRETO Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere Rep. Ud.18/03/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANGELO SCUDIERI con studio in 65122 PESCARA VIA FIRENZE 10, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ASSITALIA SPA- AGENZIA DI PESCARA;
intimata - avversO la sentenza n. 629/99 del Giudice di pace di PESCARA, emessa 1'11/11/99 e depositata il 15/11/99 2002 (R.G. 1159/99); 681 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il giudice di pace di Pescara, con sentenza del 15 novembre 1999, ha condannato IO NE a pagare alla spa. Assitalia, Le Assicurazioni d'Italia, Agenzia di Pescara, la somma di lire 640.000, corrispondenti a rate di premio di contratto di assicurazione contro gli infortuni stipulato tra le parti per la durata di dieci anni a partire dal 1997. 2. La decisione è stata resa sulla base dei docu- menti prodotti dall'attrice e dell'interrogatorio for- male del convenuto.
3. IO NE ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, addebitando al- la decisione i seguenti errori: errata valutazione del- la circostanza che il pagamento era stato chiesto dopo oltre sei mesi dalla scadenza di una delle rate;
difet- to di motivazione. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Il P.M. ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. La valutazione delle prove appartiene esclusiva- mente al giudice del merito e pertanto è censurabile in sede di legittimità soltanto attraverso la motivazione, la quale, se attiene ad una sentenza del giudice di pa- ce secondo equità, è censurabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. solo se è meramente apparente o radicalmente contraddittoria, così da potersi ritenere inesistente: conf. Cass. 8 settembre 2000, n. 11859, tra le più recenti. Il ricorso per cassazione, nella parte in cui pone un problema di rivalutazione delle prove sulle quali si fonda la decisione del giudice di pace di Pescara, per- tanto deve essere rigettato.
5. Lo stesso discorso deve essere fatto con riferi- mento alla denunciata violazione delle norme sostanzia- li che regolano la tempestiva richiesta dei premi assi- curativi. Infatti, indipendentemente dalla circostanza che nel ricorso non v'è traccia della norma che si assume violata, occorre rilevare che contro le sentenze pro- nunciate dal giudice di pace in controversie di valore inferiore a lire due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giu- dice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) il ricorso per cassazione non può essere proposto per violazione della legge sostanziale ai sen- si dell'art. 360 cod. proc. civ., la quale ricorre sol- tanto in caso di inosservanza o falsa applicazione del- la Costituzione e delle norme comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie: sent. 15 ottobre 1999, n. 716/SU; 7 marzo 2001, n. 3290. 6. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché l'intimata non vi ha svolto at- tività difensiva.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il O 4 L . 7 L 18 marzo 2001. 3 ) O . B E N E , C 1 E A 9 Luigi Francesco Di Nanni, Estensore N P 9 O 1 I - I нуроми T 1 D 1 A - E R 1 Il Presidente T C 2 S I I . D G L E U 9 R I 3 G A E D E 6 E 4 N T . . IL CANCELLIERE C1 N T T E T S S I Dottaa Maria Ajello R E ( A Depoeltata in Cancelleria Oggi 121.06/02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mara Aiello